Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LUCCA e il Comune di Gallicano - 3 marzo 2020
3 marzo 2020
TRIBUNALE DI LUCCA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 28.04.2014 N. 67
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 1 della Legge 28.04.2014 n. 67, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario
sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha allegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dr. Valentino Pezzuti, Presidente del Tribunale di Lucca, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Gallicano, Via D. Bertini n. 2, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,il Sindaco Dott. David Saisi nato a*OMISSIS*il*OMISSIS* CF: ,si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 2 (DUE) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o ammessi alla misura della Messa alla prova, ai sensi delle norme citate in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni presso l’Ente Comunale:
- attività di manutenzione a beni di proprietà comunale;
- attività di collaborazione con e presso gli uffici comunali.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, specificata in ore/giorni, limite massimo di ore settimanali da lavorare ed eventuale deroga al superamento dello stesso, su richiesta dell’interessato.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata di anni cinque dal 03.03.2020 al 31.12.2024, salvo rinnovo per quinquenni successivi.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Lucca, 3 marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Valentino Pezzuti
(firma autografa)
Per IL COMUNE DI GALLICANO
Il Sindaco Dott. David Saisi
(firma autografa)