Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FERRARA e la Coop. Soc. Cento Fiori a.r.l. - 14 marzo 2024

14 marzo 2024

TRIBUNALE DI FERRARA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 33 LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010 E ART. 186 D. LGS. 285/1992

Premesso che

  1. a norma dell’art. 54 del d.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309/1990 così come modificato dal d.l. 30/12/2005 n. 272 convertito con legge 21/2/2006 n. 49, il giudice di pace e il giudice monocratico del Tribunale possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. Atteso che l’art. 186, comma 9 bis, del Codice della Strada e l’art. 187, comma 8 bis, del Codice della Strada, come modificati dall’art 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”
  3. Visto l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  4. Dato atto che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
  5. Considerato che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un’immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

considerato che

l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la delega di cui in premessa e Coop. Soc. “Cento Fiori” a.r.l. con sede a Rimini in Via Portogallo n.10 – nella persona del legale rappresentante dott. Cristian Tamagnini,– Presidente - (di seguito “l’Ente”):

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che max n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino contemporaneamente presso la propria struttura denominata “COD L’Airone” situata in Argenta (FE) Via Crocetta n. 18 la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell’Ente nel ramo sociale, della sicurezza stradale e tutela ambientale.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

1) Elena Sangiorgi

2) Donato Zlotek

l’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

l’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Ferrara,14/03/2024

Per L’Ente
IL PRESIDENTE
dott. Cristian Tamagnini

Per il Tribunale di Ferrara
IL PRESIDENTE
dott. Stefano Scati

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