Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PISTOIA e il Comune di Chiesina Uzzanese - 14 marzo 2024

14 marzo 2024

Prot.112 int/2024

TRIBUNALE di PISTOIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dell’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, degli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p.

PREMESSO CHE

l’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”;

l’art. 187, comma 8-bis, del citato d. lgs. n. 285/1992 prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;

l’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309/1990 prevede: “nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste”;

l’art. 20-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) indica, fra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che “può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni”;

l’art. 165 c.p. prevede che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

l’art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l’art. 168-bis c.p. (“Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”), il quale – nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), d. lgs. n. 150/2022 – stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni …(OMISSIS)… La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta …(OMISSIS)…”;

l’art. 71, comma 1, lett. d), d. lgs n. 150/2022 ha introdotto l’art. 56-bis alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede: “Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

 

l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 (“Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie oppure enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

l’art. 95, comma 3, d. lgs. n. 150/2022 prevede che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151”;

il Comune di Chiesina Uzzanese rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato decreto del Ministero della giustizia 26 marzo 2001 / 8 giugno 2015, n. 88;

il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti del Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della giustizia, che interviene nella persona del dott. Maurizio Barbarisi, Presidente del Tribunale di Pistoia, giusta delega di cui all’atto in premessa, ed il Comune di Chiesina Uzzanese (di seguito: l’Ente), nella persona del Sindaco Fabio Berti;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
(Disponibilità di posti e sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

L’Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative citate in premessa.

La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa è collocata presso le strutture dell’Ente.

L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e l’avvio dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e per indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 1-bis

Non potranno svolgere i lavori di pubblica utilità presso l’Ente i soggetti che siano in carico al Servizio Sociale del Comune di Chiesina Uzzanese, e quei soggetti che possano comunque trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con l’Ente stesso.

Art. 2
(Mansioni e settori di impiego)

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell’art. 1 D.M. 26 marzo 2011 e nell’art. 2, comma 4, D.M. n. 88/2015:

 

settore di impiego

attività da svolgere

Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

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Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali

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Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali

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Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche

Riorganizzazione degli archivi comunali e della Biblioteca, supporto all’utenza della Biblioteca comunale.

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia

Attività di decoro urbano sul territorio comunale mediante interventi di piccola manutenzione negli spazi pubblici e nelle aree a verde designate.

Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto

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Altro (specificare)

Accoglienza e informazioni ai cittadini presso le sedi comunali. Supporto alle attività istituzionali presso i vari uffici comunali.


L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.

Art. 3
(Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalle normative citate e dal provvedimento di ammissione; l’Ente specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 26 marzo 2001 e dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4
(Sicurezza del lavoro. Assicurazione)

L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17 febbraio 2017.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5
(Controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

L’Ente comunicherà all’U.E.P.E e alle autorità di polizia incaricate del controllo il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli ammessi ai lavori di pubblica utilità e di impartire le relative istruzioni.

I referenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità avranno cura di raccogliere, su apposito registro, i giorni di presenza mediante firma autografa di questi ultimi e si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi – alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui all’artt. 186 d. lgs. n. 285/1992 o all’U.E.P.E. nelle ipotesi di cui all’art. 73, comma 5-bis d.P.R. n. 309/1990, agli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p. e all’187 d. lgs. n. 285/1992 – l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte degli stessi e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo, una volta acquisita, la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’U.E.P.E. incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.

L’U.E.P.E. informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento dei lavori di pubblica utilità per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare all’ U.E.P.E. ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati.

Art. 6
(Verifiche finali)

I referenti indicati all’art. 5, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti le presenze e l’assolvimento degli obblighi dell’imputato/condannato, all’U.E.P.E., che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7
(Inadempimento della convenzione. Recesso)

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8
(Impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità)

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’U.E.P.E. informa tempestivamente il giudice che ha disposto l’ammissione ai lavori di pubblica utilità.

Art. 9
(Durata della convenzione)

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Art. 10
(Pubblicità della convenzione)

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco delle convenzioni stipulate presso il Tribunale. Viene inviata, inoltre, all’U.E.P.E. competente.

Pistoia, 14/03/2024

IL SINDACO
Fabio Berti

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Maurizio Barbarisi