Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRINDISI e l'Associazione Volontari Protezione Civile Onlus Comune di Mesagne - 21 febbraio 2024

21 febbraio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

ai sensi degli art. 54 del d.lgs. 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001,nonchè dell’art. 165 c.p. e degli artt. 545-bis c.p.p. e 56-bis l. n. 689/1981

L’anno 2024, il giorno 21 del mese di Febbraio, nel Palazzo di Giustizia di Brindisi;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Brindisi – dott. Vincenzo Scardia – domiciliato per la carica in via Lanzellotti n. 1

E

Associazione Volontari Protezione Civile Onlus Comune di Mesagne ODV (P.I./C.F. 91036560745) con sede legale Mesagne nella persona del sig.­ Ugo Alessandro Calò Presidente pro-tempore

premesso

  • che, a norma dell’art. 52 del lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
  • che, a norma dell'art. 73 co. 5-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9-bis e 187 co. 8-bis lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
  • che, nei casi da ultimo indicati, con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
  • che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 d.P.R. n. 309/1990 (lotta alle dipendenze);
  • che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 co. 6 del lgs. n. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 co. 9-bis e 187 co. 8-bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • che l'art. 2 co. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art. 165 c.p. la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, tra le altre ipotesi, anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità indicate dal Giudice nella sentenza di condanna;
  • che, per il lavoro di pubblica utilità disposto ai sensi dell'art. 165 c.p. non opera il rinvio all’art. 54 comma 5 del d.lgs. n. 274/2000 e non è prevista la comunicazione all’UEPE per la verifica dell’effettivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, ma la comunicazione all’ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
  • che, ai sensi degli artt. 545-bisp.p., ricorrendo le condizioni previste, è possibile sostituire una pena detentiva non superiore a quattro anni con pene sostitutive, tra le quali si annovera anche il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da svolgersi secondo le specifiche modalità previste dall’art. 56-bis l. n. 689/1981;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

l'Ente consente che numero 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di 5 (cinque) unità.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti:

  • servizio ambulanza, disinfestazione mezzi di soccorso, trattamento con Dry Fog, trasporto emodializzati, trasporto farmaci, trasporto organi, accompagnamento disabili.

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00, per un numero totale di sette giorni alla settimana.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Calò Ugo Alessandro – legale rappresentante

L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Brindisi (via Torpisana, 120, tel. 0831 – 548348 PEC, prot.uepe.brindisi@giustiziacert.it), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 co. 5-bis d.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 co. 9-bis e 187 co. 8 bis C.d.S., ovvero all’ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio nei casi di attività disposta ai sensi dell’art. 165 c.p.; qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal 21.02.2024, si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di revoca di una delle parti da presentare almeno un mese prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.

Brindisi, 21 febbraio 2024

Il Presidente del Tribunale
Vincenzo Scardia

per l’Ente, il legale Rappresentante
Ugo Alessandro Calò