Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERONA e l’Ente Asd Ps Valpolicella for special - 21 febbraio 2024

21 febbraio 2024

Tribunale ordinario di VERONA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88.

Premesso che

- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;

- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;

- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;

- l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;

- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

- l’ente ASD PS VALPOLICELLA FOR SPECIAL- rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. D’Amico Ernesto , Presidente del Tribunale ordinario di VERONA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’ente – ASD PS VALPOLICELLA FOR SPECIAL in persona del sig. Pieropan Alessandro, in qualità di Presidente (denominato ora in avanti “l’ente”):

Art. 1
Attività
da svolgere

L’ente dichiara una disponibilità massima di n. 4 soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa che impiegherà presso i sotto indicati servizi: preparazione campi , affiancamento a mister/istruttori e gestione magazzino

I soggetti presteranno la propria attività coadiuvando personale dell’Ente incaricato delle rispettive funzioni.

Art. 2
Modalità
di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai soggetti indicati all’art.1 conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna/nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui l’imputato/condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti
incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e dall’art.3 D.M. 9 giugno 2015, n. 88 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato/imputato di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  1. PIEROPAN ALESSANDRO (di seguito “il Coordinatore”),
  2. ARBUSTI LUCIANO;

individuato dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’ente con specifico incarico di coordinare l’attività dei soggetti affidati alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L’Ente, a richiesta dell’imputato/condannato, si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando le mansioni, giorni e orario di lavoro.

Art. 4
Modalità
del trattamento

Gli enti garantiscono la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti in LPU, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9.4.2008 n.81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto
di retribuzione Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati/imputati ammessi al LPU una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè l’assicurazione relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche
e relazione sul lavoro svolto

  1. Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena

- L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n.274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

- Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione.

  1. Per i soggetti imputati ammessi alla pro

L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all’Ufficio

Distrettuale Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) le eventuali violazioni

degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art.4 D.M. 9.4.2015 n.88 (l’imputato che senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

- Al termine dell'esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato/condannato da inviare unicamente all’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.

Art. 7
Risoluzione
della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata
della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti. La convenzione sarà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Verona, lì 21/02/2024

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Verona
D’Amico Ernesto

Il legale rappresentante dell’Ente
Pieropan Alessandro