Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale per i minorenni di MILANO e il Centro Sportivo Italiano (CSI) - 20 dicembre 2023

20 dicembre 2023

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
 

Visto il D.P.R. 448 del 22 settembre 1988;

Visto il D.Lvo 150 del 10 ottobre 2022;

Visto la Legge n. 159 del 13 novembre 2023;

Premesso che:

  • nei casi previsti dall'art. 28 P.R. 22 settembre 1988 num.448, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento per un periodo non superiore a tre anni e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’ Ufficio Servizio Sociale Minorenni (di seguito USSM);
  • ai sensi di detta norma il Giudice affida il minorenne/giovane adulto indagato ai servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia, anche in collaborazione con i servizi sociali territorialmente competenti, per lo svolgimento di attività di osservazione, trattamento e sostegno;
  • con il D.Lvo n.150 del 10 ottobre 2022, c.d. “Riforma Cartabia” è stato ridisegnato il quadro generale delle  sanzioni sostitutive di pene detentive brevi; l’art. 1 del suddetto decreto legislativo prevede, tra le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto in luogo di condanne non superiori a tre anni, il lavoro di pubblica utilità;
  • l’art. 8 della L. 13 novembre 2023, n. 159, prevede che il Pubblico Ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, e sempre che i fatti non rivestano particolare gravità, può notificare, al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale, la proposta di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore, con l’accordo dell’esercente la responsabilità genitoriale, acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili della amministrazione della giustizia e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi;
  • i Presidenti dei Tribunali sono tenuti alla stipula delle convenzioni con Enti ed associazioni per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
  • in data 05/07/2022 è stato sottoscritto tra il Tribunale per i Minorenni di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, il Centro di Giustizia Minorile per Milano competente per la Lombardia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano (promotore del Protocollo) ed il Comitato Regionale Coni Lombardia il protocollo per l’inserimento in attività sportive di minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ammessi dal Giudice alla prova ex citato art.28, noto alle parti, di cui la presente convenzione costituisce una modalità di attuazione;
  • il Centro Sportivo Italiano (CSI) è un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio;
  • il CSI è riconosciuto dal Comitato Olimpico Italiano (CONI) quale Ente di Promozione Sportiva, dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico, dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana e dal Ministero dell'Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali;
  • il CSI opera in ambito territoriale tramite comitati locali, regionali e provinciali;
  • il CSI Comitato di Milano, nella realizzazione dei propri fini collabora con le istituzioni locali, educative e sociali ed opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale;
  • il CSI Comitato di Milano si è dichiarato disponibile ad arruolare nelle proprie squadre minorenni o giovani adulti indagati/imputati alle condizioni e per le attività meglio precisate di seguito;
  • il CONI ha espresso parere favorevole alla manifestazione di interesse del CSI e partecipa alla presente Convenzione a supporto del CSI.

Tanto premesso

tra

il Tribunale per i Minorenni di Milano, Codice fiscale 800 166 40 304, (nel seguito indicato come Tribunale), nella persona del Presidente, Dottoressa Maria Carla Gatto, domiciliato per la carica in Milano Via Leopardi 33,

e

il Centro Sportivo Italiano (CSI) che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Massimo Achini Presidente del CSI Comitato di Milano, via S.Antonio 5, 20122 MI, (di seguito “l’Ente”), giusta delibera del 23 gennaio 2021 (allegata alla presente);

il CONI, che interviene nel presente atto nella persona di Marco Riva, Presidente del CONI Comitato Regionale di Milano, via Giovanni Piranesi 46, Milano 20137, giusta delega del Presidente Giovanni Malago.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Attività da svolgere

1.1. L’Ente CSI Comitato di Milano consente, per ogni stagione sportiva, ad un numero massimo di n.25 minorenni o giovani adulti imputati/indagati nei confronti dei quali sia stata disposta la messa alla prova ex art.28 D.P.R. 22/9/1988 n.448, ed in carico ai Servizi minorili della Giustizia di Milano,

la partecipazione ad una o più delle attività sportive, nelle proprie sedi territoriali, di cui si impegna a fornire elenco all’USSM di Milano, con indicazione delle pratiche sportive per ogni sede;

1.2 L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale dei Minorenni e l'USSM di Milano sulla situazione delle disponibilità nelle società sportive affiliate per favorire l'attività di avvicinamento ed avvio degli imputati allo sport di squadra, quale parte integrante del programma trattamentale in oggetto.

1.3 L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale significativa variazione dell’elenco delle attività sportive alla cancelleria del Tribunale dei Minorenni e all’USSM di Milano;

1.4 L’Ente si impegna ad individuare le società sportive affiliate al CSI Comitato di Milano, presso le quali potranno essere svolti Lavori di pubblica utilità, per un numero complessivo non superiore a 3 giovani seguiti dall’USSM di Milano, e che potranno riguardare prestazioni non retribuite di supporto logistico all’attività sportiva, piccola manutenzione degli spazi adibiti all’attività sportiva, attività di riordino e semplici attività d’ufficio.

1.5 L’Ente si impegna a garantire per i minori e giovani avviati alle pratiche sportive e a Lavori di pubblica utilità le previste coperture assicurative.

Art. 2
Modalità di svolgimento

2.1 L’Ente si riserva di individuare e di segnalare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate quali referenti al fine di coordinare la prestazione dell’attività sportiva di allenamento degli interessati e di impartire a costoro le relative istruzioni. Tale individuazione verrà fatta in relazione alle società sportive cui gli interessati saranno avviati. I coordinatori potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di allenamento.

2.2 L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente all’USSM di Milano i nominativi di tali referenti ed eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati. L’ USSM informerà l'Ente sul nominativo del funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dei percorsi per ciascuno dei soggetti ammessi.

2.3 Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano. Il Tribunale trasmette tempestivamente l’ordinanza che dispone la misura dei Lavori di pubblica utilità all’USSM e al referente dell’Ente. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori autorizzato, l’Ente deve darne apposita e tempestiva comunicazione all’USSM.

2.4 Deputato all’individuazione dell’attività sportiva prevista nell’ambito del progetto di messa alla prova da proporre alla Autorità Giudiziaria Minorile è l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Milano, che specificherà nel dettaglio durata e frequenze alle attività sportive individuate.

2.5 L' USSM redigerà il programma di trattamento, curando la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato/indagato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione, sia durante l'esecuzione dell'attività.

Art. 3
Modalità di svolgimento Lavori di pubblica utilità

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale delle persone, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure

profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 4
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti avviati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

5.1 I referenti incaricati dell’Ente, i cui nominativi saranno comunicati all’USSM di Milano, si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all' USSM, nella persona del referente sul caso, il cui nominativo sarà preventivamente comunicato dall’USSM all’Ente, l'eventuale rifiuto a svolgere le prestazione richieste ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

5.2 I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla frequenza dell’attività sportiva. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero.

5.3 L’Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi e presso le società sportive affiliate ai funzionari dell' USSM o altri operatori/educatori che seguono il soggetto in quanto incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante gli orari di apertura e di allenamento, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

5.4 I referenti, al termine del periodo previsto per la MAP e i LPU, invieranno una relazione inerente le attività svolte all’USSM, che ne curerà la trasmissione all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la

risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 7
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

L’Ente si dichiara disponibile ad estendere la disponibilità ad altre sedi a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione anche in tempi antecedenti alla scadenza della stessa.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Milano per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, all’USSM di Milano, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dalle norme in materia.

Milano, il 20/12/2023

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Dott.ssa Maria Carla Gatto

Il Presidente CONI, Comitato Regionale di Milano
Dott. Marco Riva

Il Presidente Centro Sportivo Italiano Comitato di Milano
Dott. Massimo Achini