Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e le sedi e le strutture territoriali dell’Ente Pro Loco Italiana APS, gli enti, le organizzazioni e le Pro Loco associate all’EPLI, e i tribunali ordinari per la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti - 20 dicembre 2023

20 dicembre 2023

Emblema del Ministero della giustizia e logo Consiglio nazionale forense

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Ministero della Giustizia

e

Ente Pro Loco Italiane APS

Per la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra le sedi e le strutture territoriali dell’Ente Pro Loco Italiana APS, gli enti, le organizzazioni e le Pro Loco associate all’EPLI, e i tribunali ordinari, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale e turistica dei territori

PREMESSO che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, alla regola 1.2 promuovono il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

PREMESSO che la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, tutt’ora in vigore, alla Parte 3 “Responsabilità e rapporti con altri organismi”, art. 37 auspica che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;

PREMESSO che la legge n. 67 del 28 aprile 2014 introduce nel nostro Ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti;

PREMESSO che l’articolo 168-bis, terzo comma, del Codice penale subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

PREMESSO che l’art. 120 del D.P.R 230/2000 “Regolamento recante norme sull‘Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;

PREMESSO che, nell’ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell’imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 141- ter c.p.p. “Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova”;

CONSIDERATO il decreto del Ministro della giustizia n. 88 dell’8 giugno 2015 che disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;

CONSIDERATA la Direttiva del Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del 17 gennaio 2017 con la quale, al punto 14 bis, si sottolinea che, al fine di implementare le risorse e di sviluppare la multidisciplinarietà, gli uffici interdistrettuali promuovono la partecipazione del volontariato all’esecuzione penale esterna, stimolando gli uffici del distretto a favorirne la collaborazione nel territorio;

CONSIDERATE le disposizioni emanate in materia e, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell’11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n.326641 del 1° ottobre 2015;

CONSIDERATE le disposizioni stabilite in materia dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che riconosce il ruolo di raccordo fra istituzioni e territorio svolto dal volontariato come segno dell’attenzione della società civile ai problemi dell’esecuzione penale;

CONSIDERATA la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno delle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un’effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;

CONSIDERATA la relazione finale del Tavolo 13 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE;

CONSIDERATA la necessità di favorire l’implementazione del ricorso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova attraverso l’ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni tra le sedi operative territoriali dell’Ente Pro Loco Italiana APS e i tribunali ordinari;

CONSIDERATO che sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dell’Ente Pro Loco Italiane APS (Associazione di Promozione Sociale riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile);

CONSIDERATO che l’EPLI coopera con le istituzioni per la valorizzazione dello Stato italiano in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili. Promuove e organizza attività culturali con finalità educative, artistiche e ricreative di interesse sociale.

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo di Ente Pro Loco Italiane Aps, tenuto in data 16 novembre 2023, ha inteso acquisire le linee guida del presente Protocollo ed approvare la proposta di collaborazione con il Ministero per favorire il lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra le Sedi e le Strutture degli Enti affiliati e i tribunali ordinari finalizzati alla promozione sociale, turistica e culturale dei luoghi;

VISTO che Ente Pro Loco Italiane Aps, con Decreto Ministero del Lavoro n° 173 del 14/09/2023 (art. 47, comma 3 lett. a) del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 10, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020) è Rete Associativa di Terzo Settore e quindi può svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Ets associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

 TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO 

Il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (di seguito DGMC) e delle sue articolazioni territoriali e l’Ente Pro Loco Italiane APS (di seguito EPLI), convengono quanto segue.

  Art. 1 – DEFINIZIONE 

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ad attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le  aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

 Art. 2 – FINALITÀ 

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell’imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

A tal fine gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3 dell’art. 2 del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra le sedi e le strutture territoriali dell’Ente Pro Loco Italiana APS (di seguito EPLI), gli enti, le organizzazioni e le Pro Loco associate all’EPLI e i Tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU potrà concretamente svolgersi sia presso le sedi e/o le strutture territoriali dell’EPLI e dei servizi che ad essa fanno capo, che presso gli enti, le organizzazioni e le Pro Loco associate all’EPLI, che eserciterà attività di coordinamento e supervisione e che per gli stessi si farà garante. In entrambi i casi, le sedi e/o le strutture presso le quali materialmente si svolgerà il LPU dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. Nel già menzionato allegato, saranno riportati, per ciascuna sede e/o struttura l’indirizzo della sede legale, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti della stessa.

Le sedi e/o strutture dell’EPLI, nonché gli enti a tale scopo con essa convenzionati, dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l’assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

La struttura presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Il presente accordo si propone di favorire nell’imputato l’accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l’illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

  1. la promozione della cultura della legalità, della pace e della non violenza;
  2. l’accettazione delle sanzioni in un’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
  3. la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
  4. educazione, istruzione e formazione professionale;
  5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
  6. organizzazione e gestione attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
  7. servizi strumentali ad enti del Terzo Settore;
  8. riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati;
  9. l’accesso dell’imputato e, più in generale del soggetto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a programmi di educazione civica e alla legalità e ad attività per la promozione dei valori della solidarietà, della mutualità, dell'inclusione e della promozione sociale di gruppi svantaggiati, della sicurezza sociale e di sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

I soggetti che saranno ammessi allo svolgimento del LPU presteranno le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dal DM n. 88/2015, art. 2, comma 4, di cui alle lettere: a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori e stranieri; b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e della sede operativa territoriale dell’EPLI, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa non retribuita, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla sede territoriale dell’EPLI o delle associazioni o delle organizzazioni affiliate, di corrispondere agli imputati impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del LPU degli imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

 Art. 3 – COMPETENZE E AZIONI

L’EPLI cui spetta la titolarità giuridica degli obblighi e diritti qui indicati, si impegna a:

  1. individuare il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente nei servizi facenti capo alle sedi operative territoriali dell’EPLI e, eventualmente, agli enti all’uopo convenzionati con la stessa;
  2. specificare le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati presso i servizi dell’EPLI e, eventualmente, presso gli enti a tale scopo convenzionati con la stessa;
  3. per ogni sede operativa territoriale convenzionata indicare un referente cui l’UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull’andamento del LPU.

Il DGMC, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

  1. fornire alle sedi operative locali dell’EPLI, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità che gli imputati sono chiamati a svolgere presso le strutture e/o le sedi operative territoriali dell’EPLI, nonché presso eventuali enti all’uopo convenzionati con la stessa;
  2. favorire i contatti tra le sedi operative territoriali dell’EPLI ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza dell’ufficio;
  3. supportare le sedi operative territoriali dell’EPLI al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie.

L’UEPE e le sedi operative territoriali dell’EPLI definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l’efficace attuazione della convenzione.

Art. 4 – ONERI ECONOMICI

È obbligatoria ed è a carico dell’EPLI o degli enti a tale scopo convenzionati con la stessa, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU, sia presso le proprie strutture che presso eventuali enti a tale scopo convenzionati con la stessa, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

L’EPLI o gli enti a tale scopo convenzionati con la stessa, potranno beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1. comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 all’art. 1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5 – CABINA DI REGIA

Per l’implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è Costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza alcun onere.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l’altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 20.12.2023

Ministero della Giustizia
Il Ministro
Carlo Nordio

Ente Pro Loco Italiane APS - EPLI
Il Presidente
Pasquale Ciurleo