Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di NAPOLI NORD e il Comitato CRI Napoli Nord - 21 dicembre 2023

21 dicembre 2023

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI NORD

CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, e N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di dicembre in AVERSA e nei locali del Tribunale, tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Picardi, Presidente del Tribunale di Napoli Nord, giusta la delega di cui in premessa e la CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato di CRI di Napoli Nord (che sarà di seguito chiamato semplicemente “Ente”) in persona del legale rappresentante p.t. Giambattista Ganzerli

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’art.165 del codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
  • che in base all'art. 73 comma 5 bis d.p.r. 309 del 1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1 lett.g) del DL. 30 Dicembre 2005, n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n.102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
  • che il D.lg. 122 del 1993 aveva previsto all'art. 11-bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
  • che, a norma degli artt.20 bis c.p., 53 e ss l.689/81 e 545 bis c.p.p., a seguito della riforma cd. Cartabia (legge 134/02, in vigore dal 30.12.2022), in sede di condanna a pena non sospesa non superiore a 3 anni, il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'arti, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali;
  • che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente Comitato CRI Napoli Nord rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dal DM citato;

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Luigi Picardi, Presidente del Tribunale ordinario di Napoli Nord, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e Comitato CRI Napoli Nord, nella persona del legale rappresentante Giambattista Ganzerli;

Art.1
Attività da svolgere

L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

A tale proposito l’ente specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno nei seguenti possibili ambiti:

--prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;

--prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

--prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

--prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

--altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l’ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 4 unità.

L’Ente dichiara che tali unità saranno impegnate in attività socio-assistenziali di: distribuzione alimenti e vestiario alle famiglie indigenti, animazione e servizio presso centro anziani del territorio; sistemazione e pulizia dei mezzi di soccorso; collaborazione alle mense popolari, collaborazione presso campi estivi parrocchiali, inserimento in progetti formativi per inserimento nel campo del lavoro. Tali attività si svolgeranno presso le sedi operativie di Afragola, Arzano, Casoria, Casavatore e Volla.

L’ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta, in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Art.2
Modalità di svolgimento

La prestazione è svolta con modalità' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente individua nel sig. Sergio Iovane, delegato area II, supporto ed inclusione sociale, Rosa D’Angelo, responsabile segreteria area II, dr. Giuseppina Savorra, psicologa responsabile, e loro eventuali delegati, le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni. I suddetti potranno delegare i responsabili dei Servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui alla presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell’imputato, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità' fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Ente si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente, per l'attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice dell’esecuzione penale che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l’attività inoltreranno una comunicazione al Giudice dell’Esecuzione penale ed al P.M.

La presenza è documentata, a cura del responsabile per l’ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione sostituisce la precedente sottoscritta in data 12.11.2015, avrà la durata di anni due a decorrere dal data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali, e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati.

Aversa, lì 21.12.2023

Per l’Ente
Presidente Giambattista Ganzerli

Per il Ministero della Giustizia
Luigi Picardi Presidente del Tribunale di Napoli Nord