Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SIENA e Associazione Pubblica Assistenza di Chiusi - 20 giugno 2016 - 26 luglio 2023
26 luglio 2023
TRIBUNALE DI SIENA
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis C.p.p., e art.2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia.
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168 bis del C.P., su richiesta dell’imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014, n.67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è volta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presentile Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato D.M.;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art.168 bis C.P.;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Luciano Costantini, Presidente f.f. del Tribunale di Siena, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente, Associazione Pubblica Assistenza di Chiusi , nella persona del legale rappresentante Sig. Fiorini Enzo,
si conviene e si stipula quanto segue:
art.1
l’Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis C.P.. LA sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa ha sede a Chiusi Scalo (SI), in via della Fontina n.43..
L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’ UEPE, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso il proprio centro per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso la struttura dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art.2, comma 4, del D.M. n.88/2015:
- Servizi sociali, consistenti in accompagnamento, di studenti disabili dalla proprie abitazioni agli istituti scolastici e di pazienti alle visite di invalidità presso le commissioni mediche;
- Servizi sanitari (se in possesso dei requisiti necessari); trattasi di servizi ordinari e di emergenza (118);
- Pulizia degli automezzi , della sede, riassetto del materiale custodito in garage.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all’ufficio UEPE.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dell’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova secondo quanto previsto dal D.M. Legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le malattia professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico dell’Ente, che provvederà in caso di eventuali sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
Il nominativo del referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire relative istruzioni, è il sig. Roberto Napoli, Vice Presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza di Chiusi.
Il referente si impegna a segnalare immediatamente anche per le vie brevi, all’UEPE incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prove di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3 comma 6 del D.M.. In tale caso d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art.464 quinquies del C.P.P..
L’Ente consentirà l’accesso presso la propria sede ai funzionari dell’UEPE incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata di norma durante l’orario di lavoro, nonchè la visione e l’eventuale estrazione dii copia del registro delle presenze.
L’UEPE informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’UEPE.
Art. 6
I referenti indicati all’art.4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’UEPE, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art.141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1988, n.271.
Art.7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art.8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.4, comma 3 del D.M. n.88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna competente, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Siena, 20 giugno 2016
Il Presidente del Tribunale f.f.
Luciano Costantini
Il Rappresentante dell'Ente
Fiorini Enzo
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis C.P., art. 464-bis C.P.P. e art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n.88 del Ministro della Giustizia.
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168 bis del C.P., su richiesta dell’imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014, n.67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è volta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato D.M.;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art.168 bis C.P.;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Roberto Carrelli Palombi, Presidente del Tribunale di Siena, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente, Associazione Pubblica Assistenza di Chiusi C.F. 90001820522 , nella persona del legale rappresentante Sig. Fabrizio Talozzi,
si conviene e si stipula quanto segue:
art.1
l’Ente consente che n. 4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis C.P.. La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa ha sede a Chiusi Scalo (SI), in via della Fontina n.43.
L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso il proprio centro per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso la struttura dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art.2, comma 4, del D.M. n.88/2015:
- Servizi sociali, consistenti in accompagnamento, di studenti disabili dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e di pazienti alle visite di invalidità presso le commissioni mediche;
- Servizi sanitari (se in possesso dei requisiti necessari); trattasi di servizi ordinari e di emergenza (118);
- Pulizia degli automezzi, della sede, riassetto del materiale custodito in garage.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto dell’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico dell’Ente, che provvederà in caso di eventuale sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all’art.5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art.141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1988, n.271.
Art.7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art.8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.4, comma 3 del D.M. n.88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - direzione generale per l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Siena, 26.07.2023
Il Rappresentante dell’Ente
Fabrizio Talozzi
Il Presidente del Tribunale
Roberto Carrelli Palombi