Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e l'Ente La Collina dei Conigli Odv - 27 novembre 2023 - 28 luglio 2025

28 luglio 2025

TRIBUNALE DI MONZA

 

Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 186 comma 9-bis, 187 comma 8-bis Codice della Strada, 168-bis e 20-bis c.p.

PREMESSA

  • L’art. 186 comma 9 bis d.S. prevede che, al di fuori dei casi in cui al comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
  • L’art. 187 comma 8 bis d.S. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. Lgs. 274/2000. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente ai sensi degli artt. 121, 122 D.P.R. n. 309/1990.
  • L’art. 168 bis c. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per i reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova che comporta, tra l’altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
  • L’art. 20 bis p. prevede che possa essere applicato il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva in caso di condanna dell’imputato all’arresto o alla reclusione non superiori a tre anni. Il lavoro di pubblica utilità è disciplinato ai sensi della Legge 689/1981.
  • Gli 2 comma primo del D.M. Giustizia 26.03.2001, 8 Legge n. 67/2014 e 2 comma primo D.M. Giustizia 08.06.2015, prevedono che l’attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla scorta di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni suddette.
  • Il Ministro della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni di cui sopra
  • L’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega, e l’Ente Comune di Paderno Dugnano che interviene nella persona del legale rappresentante Biagio Bruccoleri, quale direttore del Settore Servizi alla persona e Sviluppo Organizzativo, nominato con il decreto sindacale n. 13 del 4/10/2023, in ragione della delibera n. 138 del 30/11/2023

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis, 187 comma 8 bis Codice della Strada, 168 bis e 20 bis c.p..

La sede presso cui potrà essere svolta l’attività lavorativa è il Comune di Paderno Dugnano.

La situazione dei posti e delle sedi disponibili verrà periodicamente aggiornata dall’ente presso la cancelleria del Tribunale e l’UEPE.

Art. 2

L’ente dichiara che l’attività non retribuita in favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni specificate nelle schede allegate, con indicazione dei giorni e degli orari di lavoro.

Il consenso dell’imputato o del condannato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità implica conoscenza ed accettazione da parte del medesimo di quanto indicato nelle schede allegate, nonché il consenso alla prestazione delle attività anche per più di sei ore settimanali.

Le schede potranno essere sostituite o modificate su proposta dell’ente con l’assenso scritto del Tribunale.

L’attività non retribuita andrà espletata compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell’imputato o del condannato e, previa autorizzazione del Giudice su indicazione dell’ente, nei seguenti ambiti:

  1. sicurezza ed educazione stradale;
  2. protezione civile e soccorso alla popolazione;
  3. tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di particolari protezioni agricole, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche;
  4. tutela della flora e della fauna, prevenzione del randagismo di animali;
  5. manutenzione e decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  6. attività di riordino archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi;
  7. contingenti necessità dell’ente anche in relazione alla specifica professionalità dell’imputato o del condanna

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nel provvedimento di conversione della pena principale, nel dispositivo integrato con la sostituzione della pena principale ovvero nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova e nel programma di trattamento.

In quest’ultimo caso, l’UEPE che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le esigenze dell’imputato e dell’ente, sia durante la fase istruttoria che quella esecutiva della messa alla prova, anche per quanto concerne le eventuali variazioni dell’attività di lavoro di pubblica utilità, da sottoporre all’approvazione del Giudice.

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti impegnati nella prestazione una qualsiasi forma di retribuzione per quanto svolto.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti che svolgono i lavori di pubblica utilità.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati o imputati possano usufruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale dipendente, ove già predisposti.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente che, in caso di sinistro, provvederà tempestivamente ad effettuare le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente individua nel dottor Biagio Bruccoleri, nella sua qualità di direttore del Servizi alla persona e Sviluppo Organizzativo, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo del soggetto referente.

Costui, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei responsabili dei vari settori delle attività oggetto di lavoro di pubblica utilità.

Il referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale ed all’UEPE l’eventuale rifiuto da parte dei soggetti a svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché ogni grave inosservanza degli obblighi assunti, le assenze e gli impedimenti alla prestazione dell’attività, inviando la documentazione giustificativa.

In tal caso, le parti concorderanno le modalità di recupero delle ore di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata dell’istituto stabiliti dal Giudice.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi del soggetto referente e dei funzionari dell’UEPE per effettuare i controlli, da svolgere di norma durante l’orario di lavoro, la visione e l’estrazione di copia del registro presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, di cui si assicura la messa a disposizione.

In caso di sostituzione del soggetto referente, l’ente si impegna a comunicarlo al Tribunale e all’UEPE in uno con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’inesistenza in capo allo stesso di procedimenti e condanne penali.

Art. 6

Il referente di cui all’art. 5, al termine del periodo stabilito dal Giudice per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, fornisce le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi da parte dell’imputato o condannato al Tribunale.

In caso di sospensione del processo con messa alla prova, le informazioni saranno inviate all’UEPE che notizierà l’Autorità Giudiziaria.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministro della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a norma di Legge delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza prevista dall’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

In caso di cessazione parziale o totale dell’attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro di pubblica utilità, l’ente o, in caso di sospensione del processo con messa alla prova, l’UEPE, informerà tempestivamente il Giudice per i provvedimenti di competenza.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di variazione della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità, sospensione del processo con messa alla prova e pene sostitutive.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul proprio sito internet e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni ed al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’UEPE competente.

Monza, lì 6/12/2023

Il Rappresentante dell’Ente
Biagio Bruccoleri

Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda

 

Identificativo della convenzione: 17537476

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente LA COLLINA DEI CONIGLI ODV nella persona del legale rappresentante Stefano Martinelli, 

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 10 (dieci) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1 (una), dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

Attività connesse alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo ed in particolare:

  • Pulizia dei ricoveri e degli alloggiamenti degli animali
  • Preparazione e somministrazione degli alimenti agli animali
  • Attività di pulizia e piccola manutenzione
  • Movimentazione delle scorte di alimenti e materiali e sistemazione del relativo magazzino
  • Contingenti necessità dell’Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Monza, li 28/07/2025

II Rappresentante dell'Ente 
Stefano Martinelli

II Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:

Sede operativa: Centro di Recupero per Animali da Laboratorio e da Abbandoni, Via Giovanni Dalle Bande Nere 26, 20900 Monza (MB)