Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MONZA e il Comune di Seregno - 16 novembre 2023
16 novembre 2023
TRIBUNALE DI MONZA
Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis, 187 comma 8 bis Codice della Strada, 168 bis e 20 bis c.p..
PREMESSA
- L’art. 186 comma 9 bis C.d.S. prevede che, al di fuori dei casi in cui al comma 2 bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 Lgs. 274/2000. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
- L’art. 187 comma 8 bis C.d.S. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 1 bis, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 Lgs. 274/2000. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie, gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente ai sensi degli artt. 121, 122 D.P.R. n. 309/1990.
- L’art. 168 bis c.p. prevede che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e per i reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova che comporta, tra l’altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso gli enti e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato
- L’art. 20 bis c.p. prevede che possa essere applicato il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva in caso di condanna dell’imputato all’arresto o alla reclusione non superiori a tre an Il lavoro di pubblica utilità è disciplinato ai sensi della Legge 689/1981.
- Gli art 2 comma primo del D.M. Giustizia 26.03.2001, 8 Legge n. 67/2014 e 2 comma primo D.M. Giustizia 08.06.2015, prevedono che l’attività non retribuita in favore della collettività venga svolta sulla scorta di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni suddette.
- Il Ministro della Giustizia, con atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni di cui sopra
- L’ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferiment
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Mariconda, Presidente del Tribunale di Monza, giusta delega, e l’Ente Comune di Seregno che interviene nella persona del Segretario Generale dott. Alfredo Ricciardi, munito dei necessari poteri – giusta delibera di Giunta Comunale n. 130 del 31.10.2023;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’Ente consente che n. 15 soggetti svolgano presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis Codice della Strada, 168 bis e 20 bis c.p., limitatamente ai reati di cui all’allegato elenco.
Le sedi presso cui potrà essere svolta l’attività lavorativa sono dislocate sul territorio.
La situazione dei posti e delle sedi disponibili verrà periodicamente aggiornata dall’ente presso la cancelleria del Tribunale e l’UEPE.
Art. 2
L’ente dichiara che l’attività non retribuita in favore della collettività avrà per oggetto le prestazioni individuate di volta in volta sulla base delle esigenze organizzative, con indicazione dei giorni e degli orari di lavoro.
Il consenso dell’imputato o del condannato allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità implica conoscenza ed accettazione da parte del medesimo di quanto indicato nelle schede allegate, nonché il consenso alla prestazione delle attività anche per più di sei ore settimanali.
L’attività non retribuita andrà espletata compatibilmente con le esigenze di lavoro, studio, famiglia
e salute dell’imputato o del condannato e, previa autorizzazione del Giudice su indicazione dell’ente, nei seguenti ambiti:
- protezione civile e soccorso alla popolazione;
- tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, di particolari protezioni agricole, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche;
- tutela della flora e della fauna, prevenzione del randagismo di animali;
- manutenzione e decoro di ospedali, case di cura, beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
- attività di riordino archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi;
- contingenti necessità dell’ente anche in relazione alla specifica professionalità dell’imputato o del condanna
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nel provvedimento di conversione della pena principale, nel dispositivo integrato con la sostituzione della pena principale ovvero nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova e nel programma di trattamento.
In quest’ultimo caso, l’UEPE che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le esigenze dell’imputato e dell’ente, sia durante la fase istruttoria che quella esecutiva della messa alla prova, anche per quanto concerne le eventuali variazioni dell’attività di lavoro di pubblica utilità, da sottoporre all’approvazione del Giudice.
È fatto divieto all’ente di corrispondere ai soggetti impegnati nella prestazione una qualsiasi forma di retribuzione per quanto svolto.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti che svolgono i lavori di pubblica utilità.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati o imputati possano usufruire dei trattamenti terapeutici e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni del personale dipendente, ove già predisposti.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente che, in caso di sinistro, provvederà tempestivamente ad effettuare le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’ente individua nella dott.ssa Abbiati Eugenia nella sua qualità di Responsabile servizio risorse umane il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati o imputati, di impartire a costoro le relative istruzioni e di effettuare le necessarie verifiche.
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo del soggetto referente.
Costui, nello svolgimento delle sue funzioni, ha la facoltà di avvalersi della collaborazione dei responsabili dei vari settori delle attività oggetto di lavoro di pubblica utilità.
Il referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale ed all’UEPE l’eventuale rifiuto da parte dei soggetti a svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché ogni grave inosservanza degli obblighi assunti, le assenze e gli impedimenti alla prestazione dell’attività, inviando la documentazione giustificativa.
In tal caso, le parti concorderanno le modalità di recupero delle ore di lavoro, nel rispetto dei limiti di durata dell’istituto stabiliti dal Giudice.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi del soggetto referente e dei funzionari dell’UEPE per effettuare i controlli, da svolgere di norma durante l’orario di lavoro, la visione e l’estrazione di copia del registro presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, di cui si assicura la messa a disposizione.
In caso di sostituzione del soggetto referente, l’ente si impegna a comunicarlo al Tribunale e all’UEPE in uno con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’inesistenza in capo allo stesso di procedimenti e condanne penali.
Art. 6
Il referente di cui all’art. 5, al termine del periodo stabilito dal Giudice per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, fornisce le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi da parte dell’imputato o condannato al Tribunale.
In caso di sospensione del processo con messa alla prova, le informazioni saranno inviate all’UEPE che notizierà l’Autorità Giudiziaria.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministro della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a norma di Legge delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza prevista dall’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
In caso di cessazione parziale o totale dell’attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro di pubblica utilità, l’ente o, in caso di sospensione del processo con messa alla prova, l’UEPE, informerà tempestivamente il Giudice per i provvedimenti di competenza.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni tre (3) dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata in caso di variazione della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità, sospensione del processo con messa alla prova e pene sostitutive.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul proprio sito internet e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni ed al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità –
Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’UEPE competente.
Monza, lì 16.11.23
Il Rappresentante dell’Ente
Alfredo Ricciardi
Il Presidente del Tribunale
Maria Gabriella Mariconda
ALLEGATO: REATI PER I QUALI VERRA’ ATTIVATO IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
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Articolo |
Reato |
Pena edittale |
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DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO |
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624 |
Furto (semplice) |
Reclusione da 6mesi a 3 anni |
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627 |
Sottrazione di cose comuni |
Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 a 206 euro |
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631 |
Usurpazione |
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a 206 euro |
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633 |
Invasione di terreni o edifici |
Reclusione fino a 2 anni o multa da euro 103 a euro 1.032 |
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634 |
Turbativa violenta del possesso di cose immobili |
Reclusione fino a 2 anni e multa da euro 103 a euro 309 |
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641 |
Insolvenza fraudolenta |
Reclusione fino a 2 anni o multa fino a euro 516 |
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646 |
Appropriazione indebita |
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032 |
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FALLIMENTO (Rd 267/1942 – Legge fallimentare) |
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217 |
Bancarotta semplice |
Reclusione da 6 mesi a 2 anni |
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218 |
Ricorso abusivo al credito |
Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
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Articolo |
Reato |
Pena edittale |
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TRIBUTI (Dlgs 74/2000 – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) |
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4 |
Dichiarazione infedele |
Reclusione da 1 a 3 anni |
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5 |
Omessa dichiarazione |
Reclusione da 1 a 3 anni |
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10-bis |
Omesso versamento di ritenute certificate |
Reclusione da 6 mesi a 2anni |
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10-ter |
Omesso versamento di IVA |
Reclusione da 6 mesi a 2anni |
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10- quater |
Indebita compensazione |
Reclusione da 6 mesi a 2anni |
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SOCIETÀ (Codice civile – Libro V – Titolo XI) |
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2621 |
False comunicazioni sociali |
Arresto fino a 2 anni |
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2622 c. c. |
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori |
Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
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2633 |
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori |
Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
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2634 c.c. |
Infedeltà patrimoniale |
Reclusione da 6 mesi a 3 anni |
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CIRCOLAZIONE STRADALE (Dlgs 285/1992 – Codice della strada) |
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9-bis , c. 1 |
Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare |
Reclusione da 1 a 3 anni e multa da 25.000 a 100.000 euro |
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Articolo |
Reato |
Pena edittale |
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9-bis , c. 4 |
Effettuare scommesse sulle gare |
Reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 25.000 euro |
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9-ter |
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore |
Reclusione da 6 mesi ad 1 anno e multa da 5.000 a 20.000 euro |
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189 c. 6 |
Non fermarsi in caso di incidente con danni alle persone |
Reclusione da 6 mesi a 3anni |
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189 c. 7 |
Omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone |
Reclusione da1 anno a3 anni |
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SPORT (legge 401/1989 Scommesse e manifestazioni sportive; legge 376/2000 Doping) |
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1 |
Frode in competizioni sportive |
Reclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 1.032 euro |
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9 (Doping) |
Divieto di doping |
Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 516.460 euro |