Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di CALTAGIRONE e l’Associazione Il Ramarro ODV - 20 novembre 2023
20 novembre 2023
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n.274 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001.
Premesso che:
A norma dell’art. 27, comma 3, della Costituzione “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
A norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, e dell’art. 53 legge 689/1981, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il P.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
A norma dell'art. 73, comma 5 bis, del D.P.R. 09/10/1990 n. 309, il Giudice, in caso di reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il P.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste (prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato);
A norma dell’art. 165, comma 1, c.p., il Giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, ed il comma 2 del medesimo art. 165 impone al Giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;
L’art. 186, comma 9 bis, c.d.s. prevede che, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva o pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizza zioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
L’art. 187, comma 8 bis, c.d.s. prevede che, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 274/2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli artt. 121 o 122 del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990;
In forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;
Gli artt. 20 bis n. 3) c.p., 545 bis c.p.p. e 56 bis e segg. L. 689/1981, come modificati dal D. L.vo 150/2022, prevedono che quando è applicata una pena detentiva non superiore e tre anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale il Giudice, se ne ricorrono le condizioni e l’imputato acconsente, può sostituire la pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato e la cui durata giornaliera non può oltrepassare le otto ore;
L’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del D. L.vo 28/08/2000, n. 274), emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 274/2000, nonché il D.M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
Il Ministero della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001 e con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali ordinari alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa:
considerato che
l'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo
SI STIPULA
La presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra:
- il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.ssa Concetta Angela Roberta Grillo - Presidente F.F. del Tribunale ordinario di Caltagirone, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale");
- l’Associazione Il "RAMARRO - ODV" c. da Renelle S.P. 34 km 7,1 – rec. Postale via A. Ferrari, 2 - 95041 Caltagirone, nella persona del Presidente e l.r.p.t. dott. Renato Carella (di seguito "l'Ente"):
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che un condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ed ai sensi delle altre norme citate in premessa presti, presso le proprie strutture, attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 26/03/2001 sopra citato, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: “operazioni di manutenzione silvo-colturali del "Bosco di Santo Pietro".
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
L'attività lavorativa potrà svolgersi solo nei giorni di mercoledì e giovedì (non festivi) ricadenti nella seconda quindicina (15-31) di ogni mese, con esclusione dei mesi di agosto ed ottobre, per un numero di due condannati per volta e con l'esclusione di tossicodipendenti.
Art 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- ssa Marina Giardinelli, in qualità di responsabile organizzatrice dell'Ente;
- ra Maria Carmela Russo;
- Gaetano Minniti;
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme "in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del d.lgs. n.81/2008" e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo (274/2000).
L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate alle persone alle loro dipendenze, ove tali servizi siano predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione-Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria, ed è a carico dell'Ente ospitante, l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima alla Stazione dei Carabinieri di Caltagirone ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali viola zioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo sopra citato (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Caltagirone da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente convenzionato.
Art. 8
Durata della convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti, e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla segreteria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.
La stessa segreteria provvederà a dare comunicazione al Presidente della Corte di Appello di Catania, a tutti i magistrati Sede, alla Procura della Repubblica Sede, all’U.E.P.E. CT ed al C.O.A. Caltagirone, nonché alla pubblicazione attraverso il sito web del Tribunale.
Caltagirone, 20 novembre 2023
per l’associazione il Ramarro ODV
IL PRESIDENTE E L.R.P.T.
Renato Carella
per il Tribunale ordinario di Caltagirone
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
Concetta Angela Roberta Grillo