Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BELLUNO e Nuova Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - 22 novembre 2023 - 7 novembre 2025
7 novembre 2025
TRIBUNALE DI BELLUNO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO-BIS - DPR 309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
E
NUOVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "IMPRESA SOCIALE”
Premesso
che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Antonella Coniglio - Presidente del Tribunale di Belluno - giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Federico Bristot si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che n. 12 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Accompagnamento e supporto agli operatori che assistono persone disabili;
- Supporto ad operatori ed educatori che si occupano di minori;
- Supporto al personale svantaggiato che lavora nei vari servizi della cooperativa;
- Lavaggio, pulizia, strumentazioni/attrezzature di lavoro;
- Accompagnamenti beneficiari e trasporto materiali;
- Servizio mensa;
- Manutenzione del verde, spalaggio neve, servizio di pulizie e piccole riparazioni all’interno/esterno degli immobili di proprietà della cooperativa:
- Villa Anna (Limana)
- Centro Eureka (Limana)
- Casa Polit (Via Feltre, Belluno)
- Asilo Nido 123 (Nogarè)
- Asilo Nido (Levego)
- Villa Rosa (Via Lungardo)
- Appartamenti di Piazza San Lucano
- Appartamento Via dell’Anta
- Laboratorio Intreccio (piazzale Resistenza)
- Laboratorio arte in parte (via Colle)
- Laboratorio acquerello (via Caffi)
- Centro Aliante (Via Barozzi)
- Centro diurno Borgo 77
- Centro diurno Altro Senso (Agordo)
- Centro diurno “La Rondine” ( Agordo)
- Lavoro Associato (Via Vittorio Veneto, 318)
- Laboratorio assemblaggio Kairos( Via Vittorio Veneto, 318)
- Laboratorio assemblaggio Legolas (via Dino Buzzati 34/36, Mas Sedico)
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Dott.ssa Barbara Colusso, psicologa e responsabile del ramo B, coadiuvata dalla Dott.ssa Chiara Da Ros.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o non osservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data odierna e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), nonché inviata al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali ed al Comune interessato.
Belluno, 22/11/2023
Società Nuova
Il Presidente Federico Bristot
Ministero della Giustizia
Il Presidente F.F.
Tribunale di Belluno
Il Giudice Umberto Giacomelli
Identificativo della convenzione: 17577097
Convenzione per lo svolgimento del Iavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. m. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa aiia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto daII'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’168-bis, comma 3, il Iavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso Io Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore -della collettività per I a messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare I e convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/20I5, per Io svolgimento dei Iavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Silvia Ferrari Presidente del Tribunale di Belluno giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Società Nuova Società Cooperativa Sociale nella persona del legale rappresentante Federico Bristot,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. I
L'Ente consente che n. 12 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 19, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Iavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei Iavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
- Accompagnamento e supporto agli operatori che assistono persone disabili;
- Supporto ad operatori ed educatori che si occupano di minori;
- Supporto al personale svantaggiato che lavora nei vari servizi della cooperativa;
- Lavaggio, pulizia, strumentazioni/attrezzature di lavoro;
- Attività di facchinaggio ed archiviazione presso gli uffici giudiziari di Belluno;
- Manutenzione giardini, spalaggio neve e piccole riparazioni all’interno/esterno degli immobili di proprietà della cooperativa:
L'Ente si impegna a comunica re ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e daII'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante I'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente .
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggeti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta .
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DPì 88/20 15 e dalle norme che regolano I a disciplina del Iavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art.4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di Iavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per I a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al Iavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà aII'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 — quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari deII’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante I’orario di Iavoro, nonché I a visione e I'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per I’esecuzione del Iavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all‘assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiz iaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n.271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Iavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione pena le esterna competente.
Belluno, 7.11.2025
Il Rappresentante dell’Ente
BRISTOT FEDERICO
firmato digitalmente 27.10.2025
Il Presidente del Tribunale di Belluno
Silvia Ferrari
Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa
- Villa Anna (Limana)
- Centro Eureka (Limana)
- Casa Lungardo ( via Lungardo 77)
- Asilo Nido 123 (Nogarè)
- Asilo Nido (Levego)
- Asilo Nido Mon Petit ( Alpago)
- Villa Rosa (Via Lungardo)
- Appartamenti di Piazza San Lucano
- Appartamento Via dell’Anta
- Laboratorio Intreccio (piazzale Resistenza)
- Laboratorio arte in parte (via Colle)
- Laboratorio acquerello (via Caffi)
- Centro Aliante (Via Vittorio Veneto)
- Centro diurno Borgo 77
- Lavoro Associato ( Via Vittorio Veneto, 318)
- Laboratorio Assemblaggio ( Via Vittorio Veneto)
- Laboratorio Assemblaggio Legolas ( via Dino Buzzati 34/36 Mas, Sedico)
- Centro diurno Altro Senso ( Agordo)
- Centro Diurno ”La Rondine”(Agordo)