Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CROTONE e il Comune di Isola di Capo Rizzuto - 23 ottobre 2023

23 ottobre 2023

TRIBUNALE DI CROTONE

 

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54, D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E N. 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

Che a norma dell’art. 54, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell’imputato e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2 della Legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del Codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4, e 6) del D. Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;

che, in base all’art. 73, comma 5 bis, D.P.R. n. 309/90, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l’art. 224 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il Giudice può disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della Legge 29.07.2010 N. 120 ha inserito il comma 9 bis dell’art. 186 e il comma 8 bis dell’art.187 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. Che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, N. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 09 Ottobre 1990, N. 309.

che l’art. 6, comma 7, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il Giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettera a, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

che il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente del Tribunale di Crotone, giusta la delega di cui alla premessa

E

l’Ente locale Comune di Isola di Capo Rizzuto, nella persona del Sindaco, Dott.ssa Maria Grazia Vittimberga,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il Comune consente che un numero massimo contemporaneo di­­­ 50 (cinquanta) persone condannate a svolgere lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle norme indicate in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del Decreto Ministeriale citato in premessa, presso le sotto indicate strutture:

-All’interno dell’edificio comunale, spazio pubblico ecc.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-Ufficio Manutentivo, Polizia Locale, Servizi Sociali

Art. 2
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3
SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

Il Comune individua in Francesco Notaro (delegato dal Comune, responsabilità di controllo), la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali variazioni al riguardo.

ART. 4
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5
DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6
VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8
DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Crotone, 23/10/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR)
Maria Grazia Vittimberga

Il Presidente del Tribunale di Crotone
Massimo Forciniti

 

 


Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli art. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del Codice penale, su richiesta dell’imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di Pubblica Utilità;
  • che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 Giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis Codice Penale;
  • visto che l’art. 2 comma 3 del citato DM del 08.06.2015 prevede che l’UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;
  • vista la nota del Presidente del Tribunale di Crotone del 14.09.2020 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone di svolgere l’attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all’articolo 1 comma 1 del DM del 08.06.2015;
  • vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 37_R.G. del 07/03/2023 emessa dal Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) che approva la convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai fini della Messa alla Prova;
  • che il Comune, essendo Ente firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo Forciniti, Presidente Vicario del Tribunale di Crotone, giusta delega di cui all’atto in premessa, e il Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), nella persona del Sindaco, Maria Grazia Vittimberga, nata a Crotone (KR) il 02-03-1970, domiciliata per la carica in Sindaco presso la sede legale sita in Isola di Capo Rizzuto Piazza Falcone e Borsellino

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’Ente consente che, presso le proprie strutture, si svolga l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 50 (cinquanta) soggetti in contemporanea.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono oltre la Casa Comunale, gli impianti sportivi dislocati sul territorio Comunale e tutte le strutture facenti capo al Comune. L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

  1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
  3. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
  5. Prestazione di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  6. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone. 

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di Pubblica Utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell’Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’ULEPE di Crotone il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alle prestazioni d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell’art. 464 - quinquies del Codice di Procedura Penale.

L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.

L’ Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Crotone, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone informa tempestivamente il Giudice cha ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’ Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Crotone.

Crotone, 23/10/2023

Il Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto
Dott.ssa Maria Grazia VITTIMBERGA

Il Presidente del Tribunale di Crotone
Dott. Massimo FORCINITI