Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FERRARA e la Cooperativa sociale Il Germoglio onlus - 12 novembre 2015 e rinnovo 11 novembre 2020 - 15 luglio 2024

15 luglio 2024

TRIBUNALE DI FERRARA

 

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e
art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

 

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Pasquale Maiorano, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta delega di cui all'atto in premessa, e la Cooperativa Sociale Il Germoglio soc. coop. ONLUS, con sede legale a 44124 Ferrara via A. Boito, 8, nella persona del legale rappresentante Missanelli dott. Biagio

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'ari 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 16, dislocate sui territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità presteranno, presso le strutture della Cooperativa, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali nei confronti di persone con svantaggio, diversamente abili e minori;
  2. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici,compresi giardini;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

La Cooperativa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

La Cooperativa garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavoro di pubblica utilità, sono a carico della Cooperativa, che provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, la Cooperativa potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

La Cooperativa comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e dì impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tate caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

La Cooperativa consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la Cooperativa si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la Cooperativa sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

La Cooperativa si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1898, n, 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento della Cooperativa.
La Cooperativa potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della Cooperativa, dì recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Ferrara, 12 novembre 2015

Il Presidente del Tribunale
Pasquale Maiorano

Il Legale Rappresentante
Biagio Missanelli

 

ELENCO INFRASTRUTTURE - Cooperativa Sociale Il Germoglio
Denominazione
sede
Via Numero
civico
CAP Comune Servizi svolti
Ufficio v. Boito 8 44124 FERRARA Direzione e Amministrazione
          Coord. Inserim. Lavorativo
          Digitalizzazione
          Gestione Pratiche Ausili
Magazzino v. Respighi 28 44124 FERRARA Magazzino Ausili
          Servizi Ambientali
           
"Don Dioli" v. Modena 204 44122 FERRARA Nido d'Infanzia
"S. Giacomo" v. Arginone 161 44122 FERRARA Nido e Scuola d'Infanzia
"G.M. Pedriali" v. Lampone 1 44124 FERRARA Nido e Scuola d'Infanzia
"S.M. Immacolata" v. Mantova 140 44049 VIGARANO PIEVE Scuola d'Infanzia
"Serena" piazza Italia 10 44039 TRESIGALLO Scuola d'Infanzia
"Sacro Cuore" viale Cavour 1 44035 FORMIGNANA Scuola d'Infanzia
"BRAGHINI ROSSETTI" p.zza Buozzi 15 44123 FERRARA Scuola d'Infanzia
Centro Elementari c/o "BRAGHINI" p.zza Buozzi 15 44123 FERRARA Centro Educativo
Centro Medie "Indelebile" v. Traversagno 29 44123 FERRARA Centro Educativo
Centro Adolescenti c/o "Urlo" v. Bentivoglio 205 44123 FERRARA Centro Educativo
"381StoriedaGustare" (ex Cafè de la Paix) p.tta Corelli 24 44121 FERRARA Ristorazione
Officina Via Darsena v. Darsena 132 44122 FERRARA Mobilità
BAR RETTORATO v. Savonarola 9 44121 FERRARA Ristorazione
BAR 381 BACHELET v. A. Novello 14 44121 FERRARA Ristorazione
BAR 381 c/o TEATRO COMUNALE C.so Martiri della Libertà 5 44121 FERRARA Ristorazione

 

prot. 105/2020

Rinnovo della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso che:

  • in data 12/11/2015 il Tribunale di Ferrara e Il Germoglio cooperativa Sociale stipulavano una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli art. 168 bis p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia;
  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 bis codice penale;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;
  • tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente, e Il Germoglio Cooperativa Sociale Onlus con sede in Ferrara in via A. Boito n. 8 nella persona del legale rappresentante Scida Sabrina

considerato che

la convenzione stipulata ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scadrà in data 12/11/2020

Si conviene e si stipula

il rinnovo della seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la delega di cui in e Il Germoglio Cooperativa Sociale Onlus -nella persona del legale rappresentante Scida Sabrina nata a Ferrara il 06/10/1965 ed avente sede legale in Ferrara, Via A. Boito n. 8 (di seguito “l’Ente”).

Art. 1

L'Ente consente che n. 15 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa complessivamente 15, dislocate sui territorio, come da prospetto riportato all’ultima pagina.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  • Prestazioni di lavoro per finalità sociali nei confronti di persone con svantaggio, diversamente abili e minori;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici compresi i giardini;
  • Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e dì impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tate caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1898, n, 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, dì recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Ferrara, 11 novembre 2020

II Rappresentante dell'Ente
Sabrina Scida

Il Presidente del Tribunale
dott. Stefano Scati

 

Elenco infrastrutture presso cui potrà svolgersi l’attività di pubblica utilità

 

  • Ufficio v. Boito 8 – 44124 FERRARA

Direzione e Amministrazione

Coord. Inserim. Lavorativo

Digitalizzazione

Gestione Pratiche Ausili

  • Magazzino v. Respighi 28 44124 FERRARA

Magazzino Ausili

Servizi Ambientali

  • "Don Dioli" v. Modena 204 44122 FERRARA Nido d'Infanzia
  • "S. Giacomo" v. Arginone 161 44122 FERRARA Nido e Scuola d'Infanzia
  • "G.M. Pedriali" v. Lampone 1 44124 FERRARA Nido e Scuola d'Infanzia
  • "S.M. Immacolata" v. Mantova 140 44049 VIGARANO PIEVE Scuola d'Infanzia
  • "Serena" piazza Italia 10 44039 TRESIGALLO Scuola d'Infanzia
  • "Sacro Cuore" viale Cavour 1 44035 FORMIGNANA Scuola d'Infanzia
  • "Braghini Rossetti" p.zza Buozzi 15 44123 FERRARA Scuola d'Infanzia
  • Centro Elementari c/o "Braghini" p.zza Buozzi 15 44123 FERRARA Centro Educativo
  • Centro Medie "Indelebile" v. Traversagno 29 44123 FERRARA Centro Educativo
  • Centro Adolescenti c/o "Urlo" v. Bentivoglio 205 44123 FERRARA Centro Educativo

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli art. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, art. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56 bis l. n. 689/1981

Premesso

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'art.168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 bis codice penale;
  • che, ai sensi degli artt. 53-56 bis L.689/1981-545 bis cpp, quando è stata applicata una pena detentiva entro il limite dei tre anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena detentiva, il Giudice può sostituire la suddetta pena con il lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
    Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Cooperativa Sociale Il Germoglio Soc. Coop ONLUS, con sede in Ferrara in via Arrigo Boito n. 8 nella persona del legale rappresentante sig.ra Carla Berti (Vice Presidente);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che 15 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 168 bis codice penale-56 bis L. 689/1981.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa, complessivamente 12 dislocate sul territorio, sono:

-SEDE LEGALE E MAGAZZINO OPERATIVO, VIA A. BOITO 8 FERRARA (FE) CAP 44124

-NIDO D’INFANZIA DON DIOLI, VIA MODENA 204 FERRARA (FE) CAP 44040

-UFFICIO OPERATIVIO: VIA SAVONUZZI 41 FERRARA (FE) CAP 44036

-OFFICINA RICICLETTA, VIA POLEDRELLI 21 FERRARA (FE) CAP 44121

-RISTORANTE 381 STORIE DA GUSTARE, PIAZZETTA CORELLI 24/28 FERRARA (FE) CAP 44100

-CENTRO ADOLESCENTI “L’URLO”, VIA TRAVERSAGNO 27/29 FERRARA (FE) CAP 44122

-SCUOLA D’INFANZIA “SANTA MARIA IMMACOLATA”, VIA MANTOVA 140 VIGARANO PIEVE (FE) CAP 44049

-SCUOLE D’INFANZIA “SERENA”, PIAZZA ITALIA 10 TRESIGALLO (FE) CAP 44039

-SCUOLA D’INFANZIA “SACRO CUORE”, VIALE CAVOUR 2 FORMIGNANA (FE) CAP 44035

-BAR 381, VIA AZZO NOVELLO 14 FERRARA (FE) CAP 44121

-SCUOLA D’INFANZIA E CENTRO EDUCATIVO DIURNO, PIAZZA BRUNO BUOZZI 15 FERRARA (FE) CAP 44123

-CENTRO EDUCATIVO “L’INDELEBILE”, VIA TRAVERSAGNO 29 (FE) CAP 44123

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.

  • Supporto al personale impiegato all’interno della Cooperativa per lo svolgimento delle normali attività: riordino magazzino, consegna/ritiro raee e toner presso le aziende del territorio, supporto reparto consegna e ritiro ausili ospedalieri;
  • Riordino e supporto al personale ausiliario delle scuole materne e asili nido gestiti dalla Cooperativa, nonché riordino e pulizia dei locali dei centri educativi diurni;
  • Supporto al personale del Bar 381 e ristorante 381; Ritiro e consegna pasti presso le nostre scuole materne e nidi e presso gli anziani serviti dal Ristorante 381 con mezzi messi a disposizione dall’Ente;
  • Piccole manutenzioni e sfalcio erba presso le nostre strutture;
  • Qualsiasi altra attività richiesta a supporto ai dipendenti ed operatori della cooperativa.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova, nonché del decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, richiamato dall’art. 56 bis L. 689/1981.

L’art. 56-bis anzidetto, prevede, infatti, che, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministero della giustizia, si dovrà fare riferimento, per quanto compatibili, ai D.M. 26 marzo 2001 e D.M. 8 giugno 2015 n. 88, adottati, rispettivamente, per disciplinare le convenzioni atte a consentire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale pena principale irrogabile dal giudice di pace e ai fini della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvedere, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tate caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1898, n, 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Ferrara, 15/07/2024

II Rappresentante dell'Ente 
Carla Berti

Il Presidente del Tribunale
Stefano Scati