Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e il Comune di Monleale - 14 ottobre 2023

14 ottobre 2023

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E

IL COMUNE DI MONLEALE (AL)

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

che a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del Iavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso Io Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 della Iegge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del p., ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D. Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare la pena del Iavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 186 comma 9 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, e l'art. 56 bis L. 689/81 prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del Iavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso Io Stato, le regioni, le province, i comuni le città metropolitane, presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il Iavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con procedimento del 16 luglio 2001;

che il Comune di Monleale, presso il quale potrà essere svolto il Iavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Antonio MAROZZO, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,

Il Comune di Monleale (AL), che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco - Paola MASSA, con sede legale in Monleale, Piazza IVA Novembre n. 2 -C.F. 00435100060 - come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale del 21/09/2023 n. 23, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
Attività da svolgere

Il Comune di Monleale consente che un numero massimo di 01 (uno) condannati possano svolgere presso Io stesso lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa:

Decreto 26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del Iavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, c. 6 del D. Lgs. 274/2000.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del Iavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di MONLEALE dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:

CALLEGARIS FEDERICA —BERNINI PAOLO —

Il Comune di MONLEALE si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante Io svolgimento del Iavoro di pubblica utilità, il Comune di MONLEALE si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di MONLEALE si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.

Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali

È fatto divieto dal Comune di MONLEALE di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di MONLEALE l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente convenzionato presso cui il condannato presta l’attività ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire Ioro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il Iavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Alessandria li, 14.10.2023

Per il COMUNE DI MONLEALE
Il Sindaco Paola Massa

Per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Antonio MAROZZO

Firmato digitalmente