Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MILANO e l'Università degli Studi di Milano - 2 febbraio 2023

2 febbraio 2023

TRIBUNALE DI MILANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

tra

l'Università degli Studi di Milano con sede in Milano, via Festa del Perdono 7, (PEC unimi@postecert.it), rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Elio Frarizini (d'ora in avanti denominata anche solo "Università"), autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo

e

Il Tribunale di Milano, rappresentato dal Presidente del Tribunale ff, Dott. Fabio Roia, con sede in Milano, via Freguglia, 1, (PEC prot.tribunale.milano@giustiziacert.it) (d'ora in avanti denominato anche "Tribunale")

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, a 274, il giudice di pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2, comma I, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, nonché l'art. 2 del successivo D.M. 8 giugno 2015 n. 88 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che la Legge n.67/14 ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova prevedendo all'art. 168bis comma 3 che la concessione sia subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità;

considerato

- che L'Università degli Studi di Milano - di seguito indicata come "l'Università" - presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

- che l'Università ha in essere una Convenzione-quadro con il PRAP - Lombardia

dal dicembre 2015;

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
Destinatari

I soggetti destinatari della presente Convenzione sono gli imputati e i condannati ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, con particolare attenzione a coloro che siano, al momento della richiesta della misura, iscritti presso l'Ateneo.

Art. 2
Attività da svolgere

L'Università dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino ad un massimo di l0 unità adibite a lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa c/o imputati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova" prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Università specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, e tenuto conto del contesto lavorativo in cui si opera, di concerto con i Responsabili delle varie strutture d'Ateneo, avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- cura del verde;

- portierato, ritiro e consegna della posta;

- archiviazione libri e riviste della Biblioteca;

- archiviazione documenti vari;

- servizi di logistica;

- altre prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del

soggetto ospitato;

- eventuali prestazioni di lavoro collegate al Progetto Carcere di Ateneo, qualora i soggetti coinvolti siano studenti.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, e in conformità di quanto previsto al successivo articolo 3.

Art. 3
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna c/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Università comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna i nominativi dei responsabili incaricati del coordinamento delle prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni. L'Università si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni ditali nominativi.

Art. 5
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L'Università di Milano si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Art. 6
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali e altri obblighi

E’ fatto divieto all'Università di Milano di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

L'Università di Milano si impegna a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E obbligatoria ed e a carico dell'Università di Milano l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7
Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di L.P.U. L'Università di Milano si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'UEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

L'Università di Milano si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Milano (via Via Numa Pompilio, 14 20123 - MILANO, telefono: 02 - 438571 - mail: uepe.milano@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità agli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del citato Decreto Legislativo da parte dei soggetti inseriti

presso di sé (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.); si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE.

Art. 8
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Università di Milano.

Art. 9
Durata della convenzione e trasmissione degli atti

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d’intesa- fra le parti. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché

Alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Milano;

- al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali;

- al Ministero della Giustizia - Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

- Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo di intesa / Memorandum of understanding, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.201 8, n. 101.

Milano, 2 febbraio 2023

Il Rettore dell'Università degli Studi Di Milano
prof. Elio Frarizini

per il Tribunale di Milano
Il Presidente f.f. Fabio Roia