Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di AREZZO e la Confraternita di Misericordia di Montalto - 4 ottobre 2023 modificate il 28 ottobre 2025 - 20 ottobre 2025
28 ottobre 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Identificativo della convenzione: 17364971
Conv. LPU n. 164/15/23
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 nonché della Legge 27 settembre 2021, n. 134 e del D. Leg.vo 10 ottobre 2022, n. 150
stipulata tra
il Ministero della Giustizia
e
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV
Premesso
che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,
e
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV, nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Patrizio CECCHERINI, Governatore, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV consente che n.4 (quattro) condannati - che variano a 10 posti con modifica del 28 ottobre 2025 - alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni da svolgersi nelle sedi o con inizio attività dalle sedi di seguito elencate:
sede legale in Montalto (comune di Laterina Pergine Valdarno) via Vecchia Aretina n.6, magazzino e autorimessa in Montalto (comune di Laterina Pergine Valdarno) p.zza Unità d’Italia n.11;
- accompagnamento in attività sociali ed assistenziali, anche domiciliari, in favore di cittadini minori, anziani, persone in stato di necessità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà (con inizio attività da sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6, e magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- accompagnamento in attività di collaborazione nell’espletamento di servizi di trasporto socio-sanitario di persone con mezzi dell’Associazione o in uso alla stessa (con inizio attività da sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6, e magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- attività di supporto al gruppo di volontari che seguono le attività di collaborazione con Associazioni che si occupano di organizzare incontri ricreativi e di socializzazione per persone della Terza Età (in Montalto, via Don Mario Ciampelli n. 4);
- attività di pulizia, manutenzione, predisposizione dei mezzi e/o delle attrezzature dell’Associazione o in uso alla stessa (magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- attività di pulizia e piccola manutenzione per il decoro della sede legale e/o delle sedi operative dell’associazione, ivi comprese le pertinenze (sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6, e magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- attività di amministrazione proprie dell’Associazione e in ordine ai Servizi svolti (sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6);
- distribuzione materiale informativo dell’Associazione;
- attività che, tenuto conto delle disposizioni di Legge, in relazione alle esigenze ed ai fini statutari che questa Associazione si pone, considerate le competenze, la specifica professionalità e la disponibilità della persona, possano essere realizzate;
L’Ente si impegna inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti;
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
Art. 3
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
- Sig. Patrizio Ceccherini – Governatore e legale rappresentante;
- Sig. Paolo Donati – vice-Governatore;
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Confraternita di Misericordia di Montalto ODV si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto a Confraternita di Misericordia di Montalto ODV di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico della Confraternita di Misericordia di Montalto ODV, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite da Confraternita di Misericordia di Montalto ODV, quest'ultimo informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Confraternita di Misericordia di Montalto ODV.
Art. 8
La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Sito Internet – Ufficio Comunicazione e Stampa..
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21del d.lgs. 82/2005.
Arezzo, 4 ottobre 2023
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Valentino PEZZUTI
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV
Legale Rappresentante
Patrizio CECCHERINI
Identificativo della convenzione: 14291699
Conv. LPU/MAP n. 163/14/23
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p.,e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, nonché della Legge 27 settembre 2021, n. 134 e del D. Leg.vo 10 ottobre 2022, n. 150
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta delega di cui all’atto in premessa,
e
Confraternita di Misericordia di Montalto ODV, nella persona del legale rappresentante Patrizio Ceccherini, Governatore
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 4 (quattro) soggetti - che variano a 10 posti con modifica del 28 ottobre 2025 - svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n. 3, sede legale dell’Associazione in Montalto (comune di Laterina Pergine Valdarno) via Vecchia Aretina n.6, magazzino e autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11 e in Montalto via Don Mario Ciampelli n. 4 ma tali servizi potranno essere svolti sul territorio di ambito comunale, provinciale e regionale.
L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d’impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:
- accompagnamento in attività sociali ed assistenziali, anche domiciliari, in favore di cittadini minori, anziani, persone in stato di necessità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà (con inizio attività da sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6, e magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- accompagnamento in attività di collaborazione nell’espletamento di servizi di trasporto socio-sanitario di persone con mezzi della dell’Associazione o in uso alla stessa (con inizio attività da sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6, e magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- attività di supporto al gruppo di volontari che seguono le attività di collaborazione con Associazioni che si occupano di organizzare incontri ricreativi e di socializzazione per persone della Terza Età (in Montalto, via Don Mario Ciampelli n. 4);
- attività di pulizia, manutenzione, predisposizione dei mezzi e/o delle attrezzature dell’Associazione o in uso alla stessa (magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- attività di pulizia e piccola manutenzione per il decoro della sede legale e/o delle sedi operative dell’associazione, ivi comprese le pertinenze (sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6, e magazzino/autorimessa in Montalto p.zza Unità d’Italia n.11);
- attività di amministrazione proprie dell’Associazione e in ordine ai Servizi svolti (sede legale in Montalto, comune di Laterina Pergine Valdarno, via Vecchia Aretina n.6);
- distribuzione materiale informativo dell’Associazione;
- attività che, tenuto conto delle disposizioni di Legge, in relazione alle esigenze ed ai fini statutari che questa Associazione si pone, considerate le competenze, la specifica professionalità e la disponibilità della persona, possano essere realizzate;
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna, nonché alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’Ente comunicherà all’Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.
Art. 9
La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità– Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’ esecuzione penale esterna nonché all’Ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21del d.lgs. 82/2005.
Arezzo, 4 ottobre 2023
Il Rappresentante dell’Ente
Patrizio Ceccherini
Il Presidente del Tribunale
Valentino PEZZUTI
Identificativo della convenzione: 17556457
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. VALENTINOPEZZUTI, Presidente del Tribunale di TRIBUNALE DI AREZZO, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTALTO ODV nella persona del legale rappresentante Patrizio Ceccherini
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 15 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 3, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- Altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
- Prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi.
- Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.
- Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali.
- Prestazioni per la tutela dell'arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d'acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Arezzo, lì 20/10/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Patrizio Ceccherini
Il Presidente del TRIBUNALE DI AREZZO,
VALENTINO PEZZUTI
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
1. Confraternita di misericordia di Montalto ODV - Via vecchia aretina 6
2. Magazzino ed autorimessa - Piazza unità d’Italia, 11