Convenzione tra Tribunale di Massa e Ufficio esecuzione penale esterna di Massa - 11 novembre 2021
11 novembre 2021
Prot. N. 248/2023 INT
CONVENZIONE
TRA
TRIBUNALE DI MASSA
e
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI MASSA
IL TRIBUNALE DI MASSA (C.F. 80001780453) con sede in Piazza Alcide De Gasperi n. 1 rappresentato dal Dr. Paolo Puzone, Presidente del Tribunale stesso, domiciliato per il presente atto presso la sede del Tribunale di Massa, che, nella sua qualità di Presidente, agisce in questo atto in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ufficio che rappresenta;
L’UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA di MASSA – sede di Massa, (C.F. 92017240455), con sede in Via Veneto n. 173 rappresentato dalla Dr.ssa Elisa Bertagnini, Direttore di UEPE, domiciliata per il presente atto presso la sede dell’UEPE di Massa, la quale nella Sua qualità di Direttore agisce in questo atto in nome per conto e nell’esclusivo interesse dell’Istituto che rappresenta
PREMESSO
- che l’art. 27 della Costituzione sancisce il principio della finalità rieducativa della pena;
- che, in attuazione di tale principio, il legislatore ha previsto anche l’istituto del lavoro di pubblica utilità;
- che tale istituto è previsto da diverse disposizioni normative, tra cui quelle che contemplano la misura quale pena sostitutiva (art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000 in tema di competenza penale del giudice di pace; artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art. 73, comma 5 del DPR n. 309 del 9.10.1990) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.) o quale obbligo a cui è subordinata la messa alla prova dell’imputato prevista dall’art. 168bis c.p.;
- che l’art. 54 del D. L.vo n. 274 del 28/8/200 prevede che il lavoro di pubblica utilità “consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- che il lavoro di pubblica utilità costituisce un’attività di volontariato gratuito che non comporta instaurazione di rapporto di lavoro di alcun tipo e quindi non dà diritto ad alcun tipo di emolumento, neanche come rimborso spese;
- che neppure rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro od altre simili attività lavorative;
- che l’attività di pubblica utilità deve essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato/condannato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI
DI COMUNE ACCORDO
STABILISCONO QUANTO SEGUE
ART. 1
(Oggetto)
La presente convenzione ha ad oggetto il progetto “LPU - TRIBUNALE “, consistente nello svolgimento di attività di volontariato a titolo gratuito presso il Tribunale di Massa da parte di persone imputate che richiedono la sospensione del processo con la messa alla prova o da parte di condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dagli artt. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada e 73 comma 5 DPR 309/90 o da parte dei condannati a pena sottoposta a sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita per la collettività ai sensi dell’art. 165 comma 1 c.p..
L’attività di volontariato avrà la finalità della rieducazione o recupero sociale del condannato/imputato e dell’ausilio al perseguimento degli scopi istituzionali del Tribunale nell’interesse della collettività.
ART. 2
(Impegno dell’UEPE)
L’UEPE si impegna a
- comunicare al Tribunale il nominativo all’assistente sociale incaricato di seguire il soggetto con cui il Tribunale potrà rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- effettuare il colloquio valutativo e l’indagine socio familiare con gli imputati/condannati anche con la specifica finalità di selezionare quelli da coinvolgere nel Progetto; segnalare al Tribunale le persone selezionate, previa acquisizione di impegno scritto e autorizzazione di ogni interessato ad utilizzare i propri dati sensibili; fornire, per ogni soggetto, una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all’attività prescelta, il titolo di studio, l’attuale condizione familiare, l’attuale occupazione lavorativa o di studio ed i titoli professionali dello stesso al fine di poter valutare, anche da parte del Tribunale, l’adeguatezza della scelta e poterlo collocare al meglio all’interno delle strutture del Tribunale;
- effettuare un incontro congiunto con l’interessato, l’assistente sociale incaricato ed il referente del Tribunale per meglio valutare l’opportunità dell’inserimento della persona nel progetto;
- preparare e accompagnare l’accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- partecipare a periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento, affrontando i problemi che possano eventualmente insorgere, anche valutando eventuali variazioni dell’attività, la sua prosecuzione o l’eventuale interruzione.
ART. 3
(Impegno del Tribunale)
Il Tribunale s’impegna a
- effettuare l’incontro di cui al punto c) dell’articolo che precede e, in caso di positiva conclusione, rilasciare all’Uepe la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in Tribunale;
- collaborare con la Direzione dell’UEPE nel redigere il progetto individuale per ogni imputato/condannato che contempli nel dettaglio l’attività di pubblica utilità da far svolgere, il luogo in cui questa dovrà svolgersi, il numero di ore/giorni e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall’interessato;
- prevedere, per ciascun imputato/condannato ammesso al progetto, la presenza di un affidatario (tutor) che controlli e supporti la persona nell’esecuzione dei compiti affidati e che mantenga i rapporti con l’UEPE;
- verificare con cadenza periodica prestabilita, ovvero ogni qualvolta necessario, con l’UEPE e con l’imputato l’attuazione del progetto, per valutare l’opportunità di eventuali variazioni dell’attività, la sua prosecuzione o l’eventuale interruzione;
- rilasciare ai soggetti coinvolti nel progetto un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata;
- fornire una formazione di base sulle tecniche di archiviazione e gestione della documentazione;
- dotare i soggetti in esecuzione penale ammessi al Progetto delle attrezzature e del materiale necessario allo svolgimento delle mansioni richieste;
- attivare l’Assicurazione INAIL per ciascuno dei soggetti coinvolti nel Progetto e attivarsi in caso di infortuni per le pratiche relative all’indennizzo;
- segnalare all’UEPE eventuali altri soggetti (imputati o condannati) per il colloquio di cui all’art. 2 per essere coinvolti nel Progetto
ART. 4
(Gruppo dei referenti)
Le parti concordano la costituzione di un gruppo di referenti composto da
il direttore amministrativo dr.ssa Francesca Catelani per il Tribunale di Massa;
la dott.ssa Elisa Bertagnini per l’UEPE di Massa;
con i compiti, ciascuno per la propria competenza, di programmazione, supervisione e valutazione dei risultati, individuazione e risoluzione di eventuali criticità e conseguente relazione finale al termine del progetto sulla base delle relazioni dell’affidatario del Tribunale che ha seguito il soggetto e dell’assistente sociale di riferimento presso l’UEPE.
ART. 5
(Trattamento dei dati)
Le parti dichiarano di conformarsi alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e di utilizzare i dati sensibili esclusivamente per i motivi connessi ala realizzazione del progetto.
ART. 6
(Durata del progetto e diritto di recesso)
La presente convenzione ha la durata di due anni ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori due anni. Ad ogni scadenza anche successiva si intenderà rinnovata per la stessa durata salvo disdetta scritta da comunicarsi dalle parti almeno novanta giorni prima della scadenza. Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alla controparte. Salvo diverso accordo, anche in caso di mancato rinnovo alla scadenza o di disdetta, ciascuna parte resterà vincolata a terminare i progetti relativi ai singoli imputati/condannati che siano già iniziati e non ancora terminati.
Massa, lì 11 novembre 2021
Presidente del Tribunale di Massa
dr. Paolo Puzone
Direttore Ufficio U.E.P.E. di Massa
dr.ssa Elisa Bertagnini