Protocollo di intesa per attivare percorsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro tra Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Webuild s.p.a. - 13 settembre 2023

13 settembre 2023

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PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVARE PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AVVIAMENTO AL LAVORO

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
con sede legale in Roma, Largo Luigi Daga 1, nella persona del Capo del Dipartimento (in seguito per brevità denominato "DAP")

E

Webuild S.p.A.,
con sede legale in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 6, Palazzo L, nella persona del Dott. Pietro Salini, nella sua qualità di Amministratore Delegato

in seguito congiuntamente le "Parti"

VISTI

- la Legge del 26 luglio 1975 n. 354 - "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà" e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 20 per cui il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva;

- l'art. 27 della Costituzione italiana, per il quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» ;

PREMESSO

- che il DAP ha programmato una complessiva azione diretta a promuovere e dare ai progetti di cooperazione istituzionale finalizzati a migliorare le condizioni di trattamento e di reinserimento sociale delle persone detenute e che promuove l'attività lavorativa in favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al proprio mandato istituzionale;

- che attraverso la previsione di specifici e reciproci impegni, le Parti intendono realizzare misure ed interventi finalizzati a implementare l'offerta formativa e lavorativa delle persone detenute, in vista di una più compiuta integrazione delle strutture dell'esecuzione penale con il territorio e la comunità produttiva di riferimento;

- che le Parti collaboreranno nel campo della valorizzazione del lavoro carcerario con la finalità di creare opportunità di lavoro qualificante per i detenuti, che potranno così acquisire nuove competenze, spendibili anche una volta conclusa l'esperienza di detenzione;

- Per tutte le considerazioni sopra riportate

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

Le parti si impegnano a realizzare un progetto di formazione professionale all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, finalizzato ad ampliare le opportunità di impiego dei detenuti nel campo delle attività del Gruppo Webuild.

Art. 3

Webuild, anche tramite società collegate e/o controllate e/o incaricate, in piena adesione ai principi e alle finalità di cui sopra, offre al DAP, liberamente ed in piena autonomia, il proprio impegno finalizzato alla formazione professionale dei detenuti destinatari dell'iniziativa e fornirà, a titolo gratuito, personale specializzato deputato ad assicurare la formazione, i mezzi, le attrezzature e i materiali necessari.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per il tramite delle sue articolazioni locali, si impegna ad individuare detenuti che per il tempo che intercorre alla fine della pena e per attitudine risultino potenzialmente in grado di avviare un percorso formativo professionalizzante.

Le Parti convengono sulla possibilità di riservare una parte dei posti di lavoro nei cantieri del Gruppo Webuild e delle società collegate e/o controllate al termine del percorso di formazione.

Le modalità esecutive del progetto saranno definite da protocolli operativi contenenti specifici interventi da realizzarsi sull'intero territorio.

Art. 4

Le Parti si impegnano reciprocamente ad una assoluta riservatezza sulle informazioni apprese durante l'esecuzione della presente convenzione;

Le Parti si impegnano, inoltre, a prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi della normativa vigente;

Le notizie e i dati appresi in relazione all'esecuzione della presente convenzione non dovranno in alcuna forma essere comunicati a terzi né divulgati e non potranno essere utilizzati dalle Parti, e da chiunque collabori con loro, per fini diversi da quelli contemplati nel presente Protocollo.

Art. 5

La durata del presente Protocollo è fissata in 1 anno. Le Parti valuteranno nel corso del periodo di validità l'eventuale proroga.

Le Parti potranno comunque recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata NR.

Art. 6

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'applicazione del presente Protocollo, non risolvibili in via bonaria, è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 13 settembre 2023

Per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
dott. Giovanni Russo

Per Webuilt S.p.a.
dott. Pietro Salini