Accordo di collaborazione per attività di volontariato a valenza riparativa - Progetto Spiagge pulite - tra Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna della CALABRIA e il Comune di Ricadi - 6 luglio 2023

6 luglio 2023

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA
Progetto “Spiagge pulite”

TRA

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DELLA CALABRIA - CATANZARO

E

IL COMUNE DI RICADI

L’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Calabria – Catanzaro (di seguito denominato UIEPE), nella persona del Direttore Emilio MOLINARI elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione preso la sede legale sita in Catanzaro CAP 88100 in Via Tre Fontane n. 28 tel. 0961.468805 e-mail uepe.catanzaro@giustizia.it – PEC prot.uepe.catanzaro@giustiziacert.it

E

Comune di Ricadi, nella persona di Nicola Antonio Tripodi, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede sita in Ricadi, via Piazza Municipio, tel. 0963-663001, PEC comunericadi@pec.it

visto l’art. 47 della Legge n. 354/75 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che: “(..) l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)”;

visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 274 del 2000 a tenore del quale “(..) il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti e, qualora sia utile per favorire la conciliazione, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi ed “avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio (..)”;

vista la legge n. 67 del 2014 (“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”) che, nell’introdurre all’art. 168 bis c.p. la sospensione del procedimento con messa alla prova, estendendo al settore degli adulti un istituto tipico del processo minorile, prevede che: “(..)la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (..)” (art. 4);

visto il D.lgs. n. 150/2022 e, in particolare, il nuovo art. 20-bis del codice penale, che prevede le pene sostitutive delle pene detentive brevi della detenzione domiciliare e della semilibertà, il cui programma di trattamento è elaborato dall’UEPE;

vista la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/REC (2018)8 che invita ciascuno degli Stati Membri a promuovere lo sviluppo di pratiche di giustizia riparativa coerenti con il proprio ordinamento giuridico;

vista la Delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 277 del 09.06.2023, con cui “promuove il progetto sperimentale di pulizia manuale delle spiagge ricadenti nella Rete Natura 2000, interessando le amministrazioni comunali nel cui territorio costiero siano comprese spiagge libere che ricadono all’interno della medesima rete attraverso il coinvolgimento, per il tramite del competente Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dei soggetti in espiazione di pena in una attività di volontariato di rilievo sociale”;

visto il parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale.

PREMESSO CHE

  • l’UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone in esecuzione di una misura o sanzione di comunità e, in tale ottica, predispone per tali soggetti “programmi” o “percorsi” di giustizia riparativa;
  • l’attività di volontariato a valenza riparativa, oggetto del presente Accordo, indica tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e “di significato” volte a riparare alla frattura dell’equilibrio sociale determinato dall’evento reato, ossia che risultino specificatamente attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività;
  • l’attività di volontariato a valenza riparativa si declina nella dimensione relazionale, sociale e comunitaria all’interno delle quali si colloca il fatto delittuoso e va classificata, a pieno titolo, nell’ambito dei percorsi di giustizia riparativa;
  • l’attività di volontariato a valenza riparativa va tenuta distinta dalle attività di volontariato “lato sensu” intese e dai percorsi di inclusione sociale che, non avendo alcuna attinenza col fatto-reato e alcun collegamento con la vittima, non possono farsi rientrare nella più generale nozione di giustizia riparativa;
  • le attività di volontariato a valenza riparativa devono, dunque, configurarsi quali:
    • spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di riparazione;
    • opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato nei confronti della persona offesa (vittima) all’interno della vicenda penale;
    • momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna;
    • opportunità concrete/simboliche di risoluzione del conflitto del reato;
    • spazi di riflessione, all’interno della comunità e dei servizi di giustizia, sull’evento reato in termini di ricomposizione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale;
  • le attività di volontariato a valenza riparativa possono, pertanto, configurarsi quali impegni volontari e non retribuiti in favore della collettività purché coerenti, salvi casi di valutata inadeguatezza, con la tipologia del reato commesso, al fine di salvaguardare la correlazione simbolica con il danno arrecato alla vittima;
  • le attività di volontariato a valenza riparativa, nell’ambito del progetto denominato “Spiagge pulite”, già approvato e finanziato dalla Regione Calabria con la Delibera menzionata in premessa, consisteranno nello svolgimento di attività di manodopera per la pulizia delle spiagge libere, da attuarsi prevalentemente nelle aree facenti parte della c.d. “Rete Natura 2000” del territorio calabrese, nell’ambito di iniziative di sensibilizzazione orientate alla tutela dell’ambiente e al supporto materiale agli enti locali, nella prospettiva di riparare il danno commesso.

SI CONVIENE

Art. 1 – Finalità e destinatari

Il presente accordo di collaborazione ha lo scopo di sensibilizzare, facilitare e regolare i rapporti tra le parti, volti a favorire la realizzazione di attività di volontariato a valenza riparativa di persone di maggiore età in attesa di giudizio, in messa alla prova, condannati o in altra posizione giuridica per le quali è stata valutata la possibilità di attivare percorsi riparativi. Ha, altresì, lo scopo di promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della comunità.

Premessa l’ineludibile adesione volontaria della persona e il carattere gratuito del presente Accordo, le attività di volontariato a valenza riparativa sono volte alla responsabilizzazione dell’imputato/reo e presuppongono l’esplicita propensione ad impegnarsi in eventuali azioni di riparazione, inserendosi all’interno del programma di trattamento individualizzato in funzione di:

  • riconoscimento dell’esperienza di vittimizzazione e riparazione dell’offesa;
  • coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, anche al fine di prevenire il rischio di commissione di ulteriori reati e accrescere il senso di sicurezza

Art. 2 – Impegno delle parti e modalità di collaborazione

L'UEPE si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che seguono:

  • collaborare con il Comune per sensibilizzare e preparare gli operatori che seguiranno le persone segnalate per le finalità cui all’art.1;
  • informare e sensibilizzare le persone cui all’art. 1 sui seguenti aspetti: significato, decorso, modalità e potenziale esito del programma, nonché verifica dell’accordo di riparazione raggiunto, anche al fine di acquisire un consenso libero e responsabile, sempre revocabile;
  • segnalare al Comune i nominativi delle persone che esprimono un libero consenso ad aderire alla proposta di svolgere attività di volontariato a valenza riparativa, previa acquisizione dell’autorizzazione dello stesso all’utilizzo dei dati sensibili che lo riguardano;
  • comunicare il nominativo del Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale, incaricato di seguire il procedimento di misura o sanzione di comunità, con il quale il Comune dovrà rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell’attività di volontariato;
  • promuovere il confronto tra operatori con periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento e sugli esiti del percorso riparativo;
  • curare, per il Dipartimento, la documentazione professionale, il monitoraggio della casistica, i percorsi di valutazione e di follow-up.

Il Comune si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che seguono:

  • individuare all’interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di coinvolgimento per lo svolgimento di attività per le finalità cui all’art.1;
  • collaborare con l’UEPE per la redazione di un progetto individuale di volontariato a valenza riparativa per ogni persona in carico che contempli il luogo, la frequenza e la modalità degli incontri;
  • designare un referente, che indirizzi l'attività della persona, che la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l’UEPE, che predisponga un registro firme e che fornisca l’attrezzatura idonea all’espletamento del lavoro, curando in particolare l’inserimento iniziale del volontario, anche per il coordinamento della pulizia della spiaggia con lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata degli stessi;
  • collaborare con l’UEPE per un attento inserimento, accompagnamento e monitoraggio sull’andamento e valutazione dei suoi esiti in ordine a modalità di esecuzione dell’attività di volontariato e segnalazione di eventuali comportamenti non conformi all’impegno

Art. 3 – Controllo e monitoraggio

Le parti si impegnano ad effettuare controlli costanti, anche mediante l’ausilio delle Forze dell’Ordine locali e del Nucleo di Polizia Penitenziaria insediato presso l’UEPE.

Le parti si impegnano a definire idonei strumenti di monitoraggio delle attività.

Art. 4 – Oneri assicurativi

La copertura assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività e per responsabilità civile è ad esclusivo carico, per ciascun soggetto inserito, del Comune, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti.

Art. 5 – Durata e diritto di recesso

Il presente accordo ha la durata di un anno ed acquista efficacia dalla data della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi per iscritto alle altre parti a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della data di scadenza.

Ricadi, 06/07/2023

Il Direttore dell’UEPE
Emilio Molinari

Il Legale Rappresentante
Nicola Antonio Tripodi