Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e l'Associazione Cuore Che Vede - 21 luglio 2023

21 luglio 2023

TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

e

ASSOCIAZIONE  “CUORE CHE VEDE ODV”

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dagli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma, 1 del D. M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro delle Giustizia

Premesso

Che, nei casi previsti dell'art. 166 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'166 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 3 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondarlo sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Piergiorgio Morosini Presidente del Tribunale di Palermo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente nella persona del legale rappresentante Giuseppe Sclafani,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consenta che i soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 4, dislocate sul territorio, come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le attività, indicate nell’allegato tecnico, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all' Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività saranno svolte in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell' ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle indicate nell’allegato tecnico, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all' approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 31.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all’UEPE i nominativi dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

l referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all' ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1896, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Palermo, 21/07/2023

Il Rappresentante dell'Ente
Giuseppe Sclafani,

Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini

 

ALLEGATO TECNICO

ENTE SOTTOSCRITTORE “CUORE CHE VEDE ODV”

- Ragione sociale ETS

- SCOPO/MISSION

- Promuovere una cultura di solidarietà e di corresponsabilità in tutta la comunità;

- Favorire l’inclusione sociale e le pari opportunità delle persone a rischio di marginalità sociale;

- Accompagnare le persone che vivono una condizione di disagio, in un percorso verso l’autodeterminazione, finalizzato all’uscita dalla marginalità secondo i tempi e le risorse di ciascuno;

- Qualificare l’attività del volontariato e del terzo settore con il continuo aggiornamento di persone e mezzi;

- Agire in stretto rapporto con le strutture pubbliche alle quali compete prioritariamente farsi carico delle necessità sociali;

- Stimolare Le Istituzioni locali e co-progettare insieme interventi concreti, che possano avviare in maniera proficua l’incontro tra domanda e offerta di servizi.

- Sede Legale: Via Messina Marine, 259 Palermo

- P.IVA/ C.F 97227450828 tel

- RESPONSABILE SCLAFANI GIUSEPPE

- TUTOR GUCCIONE MARILENA

- Mail dell’ente cuoreche@gmail.com
 

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità via Giuseppe Cirincione 58/B

Altra sede Campetto Beato Puglisi, piazza Anita Garibaldi Palermo Tutor Guccione Marilena

Altra sede Campetto 3P, viale dei Picciotti, 25 Palermo Tutor Guccione Marilena

Altra sede via Antonio Pigafetta, 26 Palermo Tutor Guccione Marilena

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 4 per ciascuna sede

  • Con competenze generiche n 12 (da adibire a custode, addetto pulizie interni ed esterni)
  • Con competenza specifiche n 4 (precisare quali operatore supporto scolastico, addetto segreteria )

Periodo di disponibilità dell’Ente

Per tutto l’anno solare 2023

Giorni lavorativi disponibili per settimana

Dal lunedì al venerdì

ORARI

 Mattina 9,00 – 12,30 pomeriggio 14,00 - 17,00