Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MILANO e l'Associazione Ciessevi Milano, la Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, il Consorzio Vialedeimille e le Cooperative sociali Farsi Prossimo e Factory - 24 luglio 2023

24 luglio 2023

TRIBUNALE DI MILANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ e MESSA ALLA PROVA
Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, 2 D.M. 26 marzo 2001, 2 D.M. 8 giugno 2015 n.88

Premesso che

  1. l’art 186 - comma 9 bis - e l’art. 187 - comma 8 bis – D.Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;”
  2. tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:
  • porta un’immediata utilità alla collettività;
  • dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
  • è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).
  1. a norma dell’art. 54 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 - comma 5 bis – del D.P.R. n. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. la legge 67/2014 ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova prevedendo all’art. 168 bis comma 3 c.p. che la concessione sia subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità consistenti in una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni;
  3. l’art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 - comma 6 - del citato Decreto Legislativo e l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 della legge 67/2014 stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1, del D.M. citato;
  4. il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  5. il Tribunale di Milano con bando aperto del 14 giugno 2012 e successive integrazioni, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità anche nell’ambito della messa alla prova;

considerato che

  1. Regione Lombardia ha approvato e finanziato, con decreto della Direzione generale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità n. 6595 del 5 maggio 2023, il progetto “Tutta un'altra giustizia. Promuovere percorsi comunitari in libertà” (di seguito ‘progetto’). Il progetto, che ha come finalità quella di promuovere la giustizia di comunità e, in particolare, i lavori di pubblica utilità, è stato presentato da: Associazione Ciessevi Milano ETS (capofila), Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani Onlus, Consorzio Vialedeimille s.c.s., Farsi prossimo onlus s.c.s., Factory s.c.s. e Comune di Milano.
  2. Il Tribunale Ordinario di Milano ha aderito alla rete di sostegno del progetto con una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Tribunale Ordinario di Milano il 21 marzo 2023.
  3. Le organizzazioni partner del progetto rientrano tra quelle indicate nelle disposizioni citate in premessa, e hanno espresso la propria disponibilità in tal senso,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Fabio Roia, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Milano, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e gli Enti partner del progetto (di seguito “gli Enti”):

  1. ASSOCIAZIONE CIESSEVI MILANO – ETS (CSV MILANO) con sede in Milano (MI) CAP 20121 piazza Castello n. 3 CF 97204450155 P.IVA 12519550151, rappresentata da Andrea Fanzago in qualità di legale rappresentante (“Capofila”);
  2. FONDAZIONE CASA DELLA CARITÀ ANGELO ABRIANI ONLUS con sede in Milano (MI) CAP 20128 via F. Brambilla n. 10 CF 97316770151 P. IVA 08241220964, rappresentata da Paolo Emanuele Selmi in qualità di legale rappresentante (“Partner 1”);
  3. CONSORZIO VIALEDEIMILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Milano (MI) CAP 20129 Viale Dei Mille n. 1 codice fiscale e P.IVA 09118310961, rappresentato da Alessandra Naldi, in qualità di delegata dal legale rappresentante Luisa Elia Maria Della Morte, (“Partner 2”);
  4. FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Milano (MI) CAP 20122 via S. Bernardino n. 4 CF e P.IVA 11062930158, rappresentata da Annamaria Elena Lodi, in qualità di legale rappresentante (“Partner 3”);
  5. FACTORY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS, con sede in MILANO (MI) CAP 20144 via Cola Di Rienzo n 44, CF e P.IVA 03739650962, rappresentata da Luigi Pizzuti, in qualità di legale rappresentante (“Partner 4”);

Art. 1
Attività da svolgere

Gli Enti offrono la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento) fino ad un massimo di n. 100 condannati alla pena del lavoro di pubblica o soggetti sottoposti alla messa alla prova, che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività, presso le strutture e/o sedi, proprie o degli enti aderenti alla rete di sostegno del progetto, ivi compresi gli Uffici Giudiziari del Tribunale di Milano e, per quanto attiene Consorzio Viale del Mille e Csv Milano, presso gli aderenti o i soci effettivi.

Gli Enti si dichiarano disponibili ad estendere la disponibilità ad altre postazioni a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione.

La struttura presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati o sottoposti alla prova in conformità con quanto disposto rispettivamente nella sentenza di condanna, o nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Milano.

Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna o l’ordinanza all’U.E.P.E. e ai referenti degli Enti.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al Giudice, gli Enti effettueranno apposita e tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato o del soggetto sottoposto alla messa alla prova e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

per l’ASSOCIAZIONE CIESSEVI MILANO – ETS, Patrizia Bisol

per la FONDAZIONE CASA DELLA CARITÀ ANGELO ABRIANI ONLUS, Iole Romano

per il CONSORZIO VIALEDEIMILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, Marika Del Zotti

per FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, Stefano Cremonesi

per FACTORY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS, Elena Bleu

Gli Enti si impegnano a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli Enti si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o dei soggetti sottoposti alla messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

Gli Enti si impegnano altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

È fatto divieto agli Enti di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico degli Enti ospitanti l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Gli Enti hanno l’obbligo di comunicare quanto prima allo UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato e del sottoposto alla messa alla prova secondo l’art. 56 del citato Decreto Legislativo (se tale soggetto, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine del periodo indicato, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto. L’UEPE ne curerà la trasmissione al giudice.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento degli Enti.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà effetto a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà valida fino al 14 maggio 2025, data di conclusione del progetto. Essa sarà considerata tacitamente rinnovata in caso di proroga o prosecuzione del progetto, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Milano, 24 luglio 2023

per il TRIBUNALE di MILANO
Il Presidente f.f.
Fabio Roia

per l’ASSOCIAZIONE CIESSEVI MILANO – ETS
Il legale rappresentante
Andrea Fanzago

per la FONDAZIONE CASA DELLA CARITÀ ANGELO ABRIANI ONLUS
Il legale rappresentante
Paolo Emanuele Selmi

per il CONSORZIO VIALEDEIMILLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Il delegato
Alessandra Naldi

per FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Il legale rappresentante
Annamaria Elena Lodi

per FACTORY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
Il legale rappresentante
Luigi Pizzuti