Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e il Comune di Corato - 27 giugno 2023
27 giugno 2023
TRIBUNALE DI TRANI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014
PREMESSO CHE
- a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- la Legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- il Comune di Corato con deliberazione di Giunta Comunale 140 del 16/06/2023 ha manifestato l’intenzione di accogliere i soggetti interessati dalle misure in premessa citate e contestualmente ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;
- l’Ente firmatario presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto
TRA
il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Dott. Giuseppe Rana, in qualità di Presidente Vicario del Tribunale di Trani, giusta delega di cui in premessa, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale di Trani, piazza Duomo n. 10,
E
Il Comune di Corato (d’ora poi indicato Comune), rappresentato dal Prof. Corrado Nicola De Benedittis, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso il Comune di Corato, Piazza Marconi n. 12,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto e contenuti dell’accordo)
Il Comune consente che, nell’anno solare, n. 10 condannati/imputati alla sanzione/pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con messa alla prova, prestino presso il Comune la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di persone da prendere in carico contemporaneamente dal Comune è pari a 2.
Il Comune specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- supporto e collaborazione ai servizi di custodia e vigilanza prestato presso uffici pubblici, strutture sportive comunali, parchi, piazze, giardini, mercato comunale, aree urbane maggiormente frequentante dalla cittadinanza;
- supporto e collaborazione nell'accoglienza dell'utenza, archiviazione, catalogazione e digitalizzazione di documenti e fascicoli, smistamento documenti e fascicoli presso pubblici uffici;
- supporto logistico e collaborazione operativa alla realizzazione di iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall’Amministrazione
L'orario del servizio da prestare potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati/imputati. Indicativamente si terrà conto dei parametri di seguito indicati:
- dal Lunedi al Sabato;
- dalle ore 08:00 alle ore 13:00 - dalle 16:30 alle ore 20:30;
Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta di comune accordo fra le parti, sentiti i soggetti individuati.
Art. 2
(Programma delle attività da realizzare)
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), e nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento di ammissione alla prova e/o di esecuzione della sanzione.
Il concordato programma di attività da svolgere specificherà, fra quelle sopra elencate nell’art.1, le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, nonché la durata e l'orario di svolgimento della sanzione del Lavoro di Pubblica Utilità, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Art. 3
(Referenti comunali ed azione di coordinamento)
Il Comune che consente alla prestazione dell’attività non retribuita nell’ambito delle sue ordinarie attività, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare il programma di attività da svolgere da parte dei condannati/imputati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Vice Comandante Teresa Testino, 080.9592417 e mail teresa.testino@comune.corato.ba.it per il Settore autonomo Polizia Locale;
- Assistente sociale specialista ssa Antonella Brascia, tel. 080.9592429, mail antonella.brascia@comune.corato.ba.it. per il Settore V Servizi Sociali alla Persona;
Il Comune si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: prot.uepe.bari@giustiziacert.it o uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna, inoltre, a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna.
Il Comune si impegna, infine, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
(Obblighi del Comune per la sicurezza dei LPU)
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune si impegna a far sì che i Lavoratori di Pubblica Utilità inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria l’assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Entrambe le assicurazioni sono a carico del Comune ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’INAIL, mentre per la copertura della responsabilità civile il Comune provvederà nell’ambito del programma assicurativo dell’Ente.
Art. 5
(Divieto di retribuzione)
È fatto divieto al Comune di corrispondere ai Lavoratori di Pubblica Utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Con carattere di inclusione e reinserimento sociale, l’attività avviene, infatti, in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria senza alcune previsione di compenso.
Art. 6
(Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte dai partecipanti)
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni ed i servizi di pubblica utilità resi da parte dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti l’attività svolta dal condannato. Qualora per l'attività di controllo sia stato designato l'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
(Cause di risoluzione della Convenzione)
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte di ciascuno dei soggetti sottoscrittori, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Ministero della Giustizia e del Comune.
Art. 8
(Durata della Convenzione)
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;
- al Comune di Corato
Trani, 27 giugno 2023
Il Sindaco del Comune di Corato
Prof. Corrado Nicola De Benedittis
Il Presidente del Tribunale F.F.
Dott. Giuseppe Rana