Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di COSENZA e il Comune di Castrovillari - 24 maggio 2023

24 maggio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

 

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
(art. 2 D.M. 26 Marzo 2001 e
ss.mm.ii.)

PREMESSO

  • che a norma dell'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della Legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con Legge 21.02.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del Lavoro di Pubblica Utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, Città metropolitane, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Presidente del Tribunale di Cosenza ha delegato per la stipula e la sottoscrizione della convenzione il Presidente Vicario, dott. Piero Santese;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

SI STIPULA

La presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Piero Santese, Presidente Vicario del Tribunale di Cosenza, giusta la delega di cui in premessa e il Comune di Castrovillari, nella persona del dott. Nicola Di Gerio, identificato mediante documento personale di identità, in qualità di Vice Sindaco del Comune suddetto, giusta delega del Sindaco, Avv. Lo Polito Domenico, allegata.

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 4 condannati alla pena del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'Art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Pulizia degli spazi cimiteriali e di custodia
  2. Pulizia e accudimento presso il canile comunale

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del Lavoro di Pubblica Utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Dott.ssa Gatto Angela responsabile dei servizi sociali;

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato Decreto Legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due, rinnovabile tacitamente se non espressamente disdetta, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Cosenza, lì 24 maggio 2023

Per il Presidente del Tribunale di Cosenza
Il Presidente del Tribunale Vicario
dott. Piero Santese

Il Rappresentante dell'Ente
Il Vice Sindaco
dott. Nicola Di Gerio