Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative al tribunale di CATANZARO degli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'università "Magna Graecia" di Catanzaro - 7 giugno 2023
7 giugno 2023
Tribunale di Catanzaro
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università "Magna Graecia" di CATANZARO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ1 DI TIROCINIO E DIDATTICO-PRATICHE INTEGRATIVE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITÀ "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO
Tra
Il Presidente del Tribunale di Catanzaro nella persona de! suo Presidente dott. Rodolfo PALERMO
e
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università "Magna Graecia" di CATANZARO, in persona del suo Direttore Prof. Alberto SCERBO
Premesso
che l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro - in uno al Consiglio Notarile, al Consiglio Superiore delia Magistratura ed . al Consiglio Nazionale Forense - ha istituito, con D.R, 3.9.2001 n. 311, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
che l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, stabilisce tra l'altro che nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali le attività didattiche e pratiche per la formazione comune dei laureati in Giurisprudenza possono essere svolte anche da magistrati e possono essere condotte anche presso sedi giudiziarie;
che il Regolamento delia Scuola prevede espressamente, in applicazione de! D.l. 21.12,1999, n. 537, lo svolgimento di attività pratiche e stages da parte degli iscritti e che a tal fine la Scuola, ex art. 9 comma 5 del Regolamento, programma lo svolgimento di stages e tirocini mediante accordi con gli ordini professionali e gli uffici competenti della
Amministrazione giudiziaria, previ accordi o convenzioni con i competenti uffici giudiziari;
che io svolgimento di attività pratiche presso sedi giudiziarie è un aspetto fondamentale per la formazione degli studenti specializzandi nel settore delle professioni giudiziaria e forense;
che il Tribunale di Catanzaro, per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire agli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali lo svolgimento di un periodo di tirocinio e di attività didattica pratica integrativa presso il medesimo Tribunale, allo scopo dì perfezionare la formazione degli iscritti alla Scuola.
Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 - Finalità e oggetto della convenzione,
- Il Tribunale contribuisce allo svolgimento di attività di tirocinio e didattico-pratiche integrative della Scuola compatibilmente con le esigenze dell'attività giudiziaria in corso.
Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione.
- Il Direttore della Scuola e il Presidente del Tribunale di Catanzaro, tenuto conto anche della disponibilità manifestata dai magistrati in servizio, concordano il numero degli studenti specializzandi che partecipano alle attività indicate all'art. 1.
- A questo scopo, il Direttore della Scuola, prima dell'inizio dell'attività presso gli uffici del Tribunale, segnala tempestivamente al Presidente del Tribunale di Catanzaro il numero dì iscritti che aspirano a svolgere tale attività, l'ufficio presso cui ognuno di loro preferirebbe svolgerla e la durata dell'attività medesima. Il Presidente del Tribunale determina gli incarichi secondo le modalità di cui al comma 4, e ad essa è affidata la selezione degli aspiranti e la distribuzione degli stessi tra i vari uffici giudiziari, tenendo conto delie loro indicazioni preferenziali. Tale distribuzione è comunicata al direttore delia Scuoia celermente prima dell'inizio dell'attività.
- Sono ammessi al tirocinio presso gli uffici dei Tribunale gli studenti specializzandi che hanno frequentato la SSPL per un periodo di almeno un anno. E" condizione essenziale per l'ammissione al tirocinio che l'aspirante specializzando sia in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del D. Lgs 30/3/2001 n. 165.
- Il compito di selezionare gli aspiranti, di individuare i magistrati affidatari e di provvedere al loro abbinamento con i tirocinanti è rimesso agli uffici del Tribunale, tenendo conto delle preferenze espresse dai tirocinanti e dei loro curricula di studio. L'ufficio preposto abbinerà gli aspiranti tirocinanti ai magistrati affidatari, in modo da garantire la contemporanea presenza di non più di due specializzandi per ciascun magistrato disponibile.
- Il Presidente del Tribunale di Catanzaro, sentiti i magistrati, distribuisce gli studenti specializzandi tra i magistrati resisi disponibili, con provvedimento tempestivamente comunicato al Direttore della Scuola.
- Le attività sopra indicate hanno una durata non inferiore a 50 ore e non superiore a 100 ore per ciascuno degli studenti specializzandi; esse dovranno svolgersi preferibilmente nei giorni nei quali non siano previste attività didattiche della Scuola;
- I magistrati affidatari per le attività di cui all'art. 1 sono scelti, con il consenso degli stessi, preferibilmente, tra coloro che hanno dichiarato di essere disponibili a svolgere attività didattica presso la Scuola.
- Per ciascun tirocinante viene predisposto dal tutor preposto dalla Scuola un progetto formativo e di orientamento individuale contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor preposto dalla Scuola e del magistrato affidatario;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza negli uffici giudiziari che saranno rilevati da ciascun magistrato affidatario nell'apposito registro delle presenze vidimato dalla Scuola;
- la struttura presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio affianca il magistrato affidatario nell'esercizio delle funzioni e in particolare:
contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato alla entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone I risultati con lo stesso;
assiste alle udienze pubbliche tanto civili che penali limitandosi alle udienze dibattimentali per il penale e alle sedute d'udienza civili;
partecipa a discussioni e a incontri con il magistrato affidatario e con altri magistrati e specializzandi su temi di interesse comune.
- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può assistere, alle cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità.
- Non possono essere ammessi al tirocinio coloro che abbiano conflitto d'interessi con altra attività da essi comunque esercitata, In particolare, non possono collaborare, per la durata del tirocinio, con studi professionali che abitualmente esercitano attività presso il Tribunale di Catanzaro, L'assenza di tale conflitto deve essere provata con autocertificazione, con le penalità relative.
- Il tirocinante praticante avvocato non può partecipare alle udienze dei processi ai quali sia interessato lo studio di appartenenza, né può essere coinvolto nelle attività di studio e di ricerca che riguardino i medesimi processi, né altresì partecipare ad altre attività collegate ai suddetti procedimenti.
- Lo studente specializzando iscritto al registro dei praticanti assume l'impegno d'onore dì non manifestare anche in futuro in particolare con clienti e con possibili clienti i propri rapporti di dimestichezza con i magistrati,
- Lo studente specializzando ha l'obbligo di mantenere un riserbo assoluto circa i fatti dei quali viene a conoscenza durante il tirocinio. Ferma l'applicazione delie sanzioni previste dal d. Igs. n. 196 del 2003 nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, la violazione dell'obbligo di riservatezza, oitre a essere segnalata all'ordine professionale al quale lo specializzando sia eventualmente iscritto per l'assunzione delle iniziative dei caso comporta l'interruzione immediata dell'attività di tirocinio,
- Analoga interruzione immediata è disposta nel caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dallo studente specializzando e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento delia attività di tirocinio.
- Al termine del tirocinio lo studente specializzando redigerà una succinta relazione da presentare al tutor preposto dalla Scuoia nella quale descriverà le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alia cui trattazione ha contribuito.
- L'attività di tirocinio è svolta a titolo gratuito.
- Lo studente specializzando ammesso al tirocinio non può svolgere attività di difesa» assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio.
- Dallo svolgimento delie attività stabilite nella convenzione non deriva la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo con l'Amministrazione
- il magistrato affidatario assume tutte le cautele prescritte per garantire l'osservanza degli obblighi di segretezza e di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
- termine del tirocinio i! magistrato affidatario esprime per iscritto un giudizio sintetico sulle attività svolte dallo specializzando.
- Il magistrato affidatario non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria.
- Per tutto ciò che attiene ad aspetti organizzativi ulteriori non definiti con la presente convenzione si rinvia ad accordi che saranno conclusi tra il magistrato referente e lo specializzando.
Art. 3 - Responsabili della convenzione
- La Scuola indica quale proprio responsabile per la collaborazione con il Tribunale di Catanzaro il prof. Alberto Scerbo.
- Il Tribunale di Catanzaro indica quale proprio responsabile per la collaborazione con la Scuola il dott. Rodolfo Palermo.
L'eventuale sostituzione de! responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.
Art. 4 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione
- La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature che saranno messe a disposizione dal Tribunale,
Art. 5 - Copertura assicurativa
- La Scuola garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli specializzandi.
- Ai fini della copertura assicurativa, il Tribunale di Catanzaro riconosce che l'attività svolta rientra a pieno titolo In quella d'istituto.
Art. 6 - Durata della convenzione
La convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.
Catanzaro, lì 7 giugno 2023
Il Presidente del Tribunale di Catanzaro
Dott. Rodolfo PALERMO
Il Direttore della SSPL
Prof. Alberto SCERBO