Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di COSENZA e l’Ente Don Bosco Società Cooperativa Sociale - 17 aprile 2023

17 aprile 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
(art. 2 D.M. 26 Marzo 2001 e
ss.mm.ii.)

PREMESSO

  • che a norma dell'art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della Legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con Legge 21.02.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del Lavoro di Pubblica Utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, Città metropolitane, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il Presidente del Tribunale di Cosenza ha delegato il Presidente Vicario, dott. Piero Santese, alla stipula e sottoscrizione della presente convenzione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

SI STIPULA

La presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Piero Santese, Presidente vicario del Tribunale di Cosenza, giusta la delega di cui in premessa e l’Ente “Don Bosco Società Cooperativa Sociale”, nella persona del dott.ssa Angela Rosaria Bosco identificato mediante documento personale di identità in qualità di Rappresentante Legale.

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 1 condannati alla pena del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'Art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Supporto alle attività di sportello/front-office
  2. Supporto nelle attività di segretariato sui servizi di assistenza domiciliari
  3. Supporto nella gestione del centro “crea lavoro”

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del Lavoro di Pubblica Utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Dott.ssa Angela Rosaria Bosco

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato Decreto Legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due, rinnovabile tacitamente se non espressamente disdetta, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Cosenza lì, 17 aprile 2023

Per il Presidente del Tribunale di Cosenza
Il Presidente del Tribunale Vicario
dott. Piero Santese

“DON BOSCO”
Il legale rappresentante dell’Ente
Soc. Cooperativa Sociale arl
dott.ssa Angela Rosaria Bosco

 

CONVENZIONE

per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia e ss.mm.ii.

PREMESSO

che nei casi previsti dall'art. 168-bis del Codice Penale, così modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, attuativo della L. 27 settembre 2021 n. 134, l'imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, può chiedere al giudice la sospensione del procedimento con Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168-bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis del Codice Penale;

che il Presidente del Tribunale di Cosenza ha delegato il Presidente Vicario, dott. Piero Santese, alla stipula e sottoscrizione della presente convenzione,

che l’art. 3, comma 3 del citato D.M. 88/2015 prevede che l’UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Piero Santese, Presidente Vicario del Tribunale di Cosenza, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente “Don Bosco Società Cooperativa Sociale”, nella persona del legale rappresentante Angela Rosaria Bosco, identificato mediante documento personale di identità

SI STIPULA

Art. 1

L'Ente consente che n. 1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis del Codice Penale e ss., afferente alla Messa alla Prova.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1,

presso Corso Luigi Fera n.166 – Cosenza- 87100

 dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

  1. Supporto alle attività di sportello/front-office
  2. Supporto nelle attività di segretariato sui servizi di assistenza domiciliari
  3. Supporto nella gestione del centro “crea lavoro”

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art.4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al Lavoro di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'ULEPE di Cosenza il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del Codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza comunicherà all'Ente il nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n.271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavori di Pubblica Utilità· e di sospensione del processo con Messa alla Prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza .

Cosenza lì, 17 aprile 2023

Per il Presidente del Tribunale di Cosenza
Il Presidente del Tribunale Vicario
dott. Piero Santese

“DON BOSCO”
Il legale rappresentante dell’Ente
Soc. Cooperativa Sociale arl
dott.ssa Angela Rosaria Bosco