Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TREVISO e il Comune di Monfumo - 3 maggio 2023
3 maggio 2023
TRIBUNALE DI TREVISO
COMUNE DI MONFUMO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART.3 L.67/2014.
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Monfumo presso la cui sede potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento di Giunta Comunale n. 33 del 06/04/2023 ha deliberato di aderire alla convenzione;
- tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Sartorio, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Treviso, giusta delega ex art. 2 delle Tabelle 2020-2022 del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa ed il “Comune di Monfumo” nella persona dell’Assessore Sonia Rech, legale rappresentante pro tempore si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art. 8 della L. 67/2014, residenti nel Comune di Monfumo o che siano stati residenti nel Comune di Monfumo, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di due condannati in contemporanea.
L’Ente specifica che presso le sue strutture le attività non retribuite in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, sono così individuate:
- prestazioni di lavoro per finalità amministrative e tecnico/manutentive, di tutela e manutenzione del patrimonio pubblico anche ambientale;
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Tuttavia, la sentenza o l’accordo raggiunto in sede di applicazione dell’istituto messa in prova, dovranno tener conto delle esigenze del Comune, avanzate e comprovate prima dell’emissione del relativo provvedimento, prevedendo che l’attività giornaliera possa svolgersi fino ad una durata massima di 8 ore nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 c. 2 del D.M. Giustizia 8/6/2015 n. 88.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso (UEPE) e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- il Responsabile del Servizio “Segreteria”;
- il Responsabile del Servizio “Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Ecologia, Ambiente”
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati/imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato/imputato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
L’Ente Comune di Monfumo si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato/imputato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 2 e sarà rinnovabile tacitamente, salvo espresso recesso da parte di uno dei contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’UEPE di Treviso nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.
Treviso, 3 maggio 2023
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Treviso delegato
Dott. Francesco Sartorio
Per il Comune di Monfumo
Assessore
Avv. Sonia Rech