Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BELLUNO e Coop. Cadore SCS - 12 dicembre 2022

12 dicembre 2022

TRIBUNALE DI BELLUNO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO BIS - DPR 309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

COOP. CADORE SCS

Premesso

che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali puó essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Antonella Coniglio - Presidente del Tribunale di Belluno - giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato, nella persona del Legale Rappresentante pro-

tempore, dr./sig. Buzzo Alessandra si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

  • L'ente consente che n. 1 - 6 condannati alla pena de1 lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: Manutenzioni ambientali: attività di sfalcio con decespugliatore a lama o a filo; potature e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, taglio e abbattimento delle superfici boscate; pulizia ordinaria delle superfici boscate con eliminazione vegetazione infestante e piante secche o abbattute; pulizia alvei naturali e
  • Spazzamento stradale: spazzamento meccanico e manuale; raccolta e differenziazione dei
  • Ingegneria naturalistica: costruzione e ripristino di arce in legno o pietrame, manutenzione di strutture per la messa in sicurezza del
  • Edilizia e tradizione: costruzione e recupero di muretti a secco in sassi e cemento; riparazione e ristrutturazione di strutture

Gestione eco-centri

  • Attività invernali: sgombero neve; battitura percorsi
  • Servizi di pulizia: pulizia e sanificazione ambientale, case di riposo, bagni
  • Pulizia e sanificazione ambienti a rischio biologico Covid 19
  • Servizi vari: Gestione mense scolastiche con preparazione, scodellamento pasti, pulizia e sanificazione ambienti; preparazione pasti per i servizi
  • Turismo: gestione musei e biblioteche comunali: uffici IAT; casello Tre Cime di Lavaredo;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Case Manager De Lorenzo Tobolo Rina, Psicologo Dott. Costigliola Pasquale che supporteranno i Responsabili organizzativi ed i capi squadra.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all' Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico de11' Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni 3 (TRE) a decorrere dal 23/12/2022 e verrà inclusa nell'elenco degli enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa), nonché inviata al Ministero della Giustizia — Direzione generale degli affari penali ed al Comune interessato.

Lì Pieve di Cadore, 12 dicembre 2022

per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente del Tribunale di Belluno
Dottoressa Antonella Coniglio

Cadore s.c.s.
La Presidente
Alessandra Buzzo