Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRESCIA e II Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus - 20 aprile 2023 - 28 novembre 2023

28 novembre 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinate all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'i 68 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche interazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato; che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale; che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Vittorio Masìa Presidente del Tribunale di Brescia, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente II Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Edolo Via L. Magnolini n 48 nella persona del legale rappresentante dott. Capitanio Giuseppe si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

La sede presso cui sarà svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 2, dislocate sul territorio e site entrambe in Edolo in Via L. Magnolini n 48 e in Via Adamello 29.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento ed avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  • manutenzione del verde assistenza per il trasporto dei disabili distribuzione pasti
  • sostegno e affiancamento nell’attività di educazione e animazione
  • lavori di manutenzione e riparazione a seconda delle professionalità degli imputati
  • lavori di pulizia dei locali dove si svolge l’attività.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanta previsto dal Decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale a totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento interna di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia perla pubblicazione sul sito Intenet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità — Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla Prova, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Brescia, 20.4.23

IL PRESIDENTE CDA - IL CARDO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Dott. Giuseppe Capitanio

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vittorio Masìa

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ’
(Artt. 54 D.L.vo 28/8/2000 n. 274 e 2 D.M. 26/3/2001)

PREMESSO

che, a norma dell’art 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, e dell’art 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta, la “pena del lavoro di pubblica utilità”, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 - comma 6 - del citato D.L.vo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 - comma 1 - del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che Il Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus (da qui in avanti denominato “la Società Cooperativa”) con sede legale in Edolo via L. Magnolini 48, presso cui potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto L.vo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Vittorio Masia, Presidente del Tribunale di Brescia, giusta la delega di cui in premessa e la Società Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante, dott Giuseppe Capitanio, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La Società Cooperativa consente che numero 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Società Cooperativa specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • manutenzione del verde
  • assistenza per il trasporto dei disabili
  • assistenza nella preparazione e distribuzione dei pasti
  • sostegno e affiancamento nell’attività di educazione e animazione
  • piccoli lavori di manutenzione e riparazione
  • lavori di pulizia dei locali dove si svolge l’attività

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 - comma 2 - del citato D.L.vo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Società Cooperativa che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: (indicare nome cognome - ruolo nella Società Cooperativa - n.tel/email)

  • Marco Milzani - Direttore - 0364 72789 - contabilita@ilcardo.it
  • Sonia Visioli - Coordinatore servizio CDD - 0364 72789 - contabilita@ilcardo.it

- Luca Ghirardelli - Coordinatore servizio CSE 0364 72789 - contabilita@ilcardo.it

La Società Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Società Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Società Cooperativa si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto alla Società Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico della Società Cooperativa l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Società Cooperativa.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

È facoltà delle parti recedere dalla “convenzione” previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale -, nonché all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Brescia.

Brescia, 28.11.2023

IL PRESIDENTE - IL CARDO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Giuseppe Capitanio

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vittorio Masia