Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESCARA e l'IPSIAS Di Marzio-Michetti - 5 aprile 2023

5 aprile 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Presidenza

 

e

IPSIAS Di Marzio-Michetti 

 CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSA

  • A norma dell’art.54 del D.Lgs. n.274 del 28.08.2000 e dell’art.224 bis del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada), ed in applicazione della legge 11.06.2004 N.145 e dell’art.73 comma 5/bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272 convertito con legge N.49 del 21.02.2006, nonché degli artt. 186 e 187 del codice della strada, come modificati con legge n. 120/2010, il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica, a seconda dei casi, possono applicare, su richiesta dell’imputato ovvero di ufficio se non vi è opposizione dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6° del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1° del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

CONSIDERATO

Che l’IPSIAS Di Marzio-Michetti intende promuovere l’applicazione delle norme sopra citate, avendo assunto apposita deliberazione del Consiglio di Istituto del 14/02/2023;

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Angelo Mariano Bozza, giusta delega di cui in premessa e l’IPSIAS Di Marzio-Michetti nella persona del legale rappresentante Maria Antonella Ascani:

Art.1
Attività da svolgere

l’IPSIAS Di Marzio-Michetti si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate, affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

L’Ipsias Di Marzio-Michetti specifica che la predetta attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la professionalità o le attitudini del soggetto:

  1. prestazioni di lavoro nella manutenzione del giardino e degli altri spazi esterni;
  2. prestazioni di lavoro nella manutenzione/pulizia di locali interni;
  3. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Il numero massimo annuo di condannati che l’Ipsias Di Marzio_Michetti si impegna ad accogliere è di 3 unità.

Tale numero potrà essere superato, previo nulla osta da parte dell’Ipsias Di Marzio_Michetti.

Art.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33 comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Coordinatori delle prestazioni

L’IPSIAS Di Marzio-Michetti, che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nella persona del Dirigente scolastico la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

l’Ipsias Di Marzio_Michetti si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione ed eventuali integrazioni o modifiche.

Art.4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’IPSIAS Di Marzio-Michetti si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art.4 commi 2 e ss. del citato D.Lgs..

Art.5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ipsias Di Marzio_Michetti di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ Ipsias Di Marzio_Michetti l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni per malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

L’Ipsias Di Marzio_Michetti, pertanto, si impegna ad estendere le coperture assicurative di cui sopra a favore dei lavoratori di pubblica utilità.

Art.6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art.56 del D.Lgs. 274/2000.

Art.7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della presente convenzione redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

Art.8
Durata dell’accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla firma della presente ed è rinnovabile.

Art.9
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo eventuali responsabilità a termine di legge delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.

Art.10
Relazione sull’applicazione della convenzione

L’IPASIAS Di Marzio_Michetti predisporrà annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività espletate ai sensi della presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa:

  • al Ministero della Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali.
  • alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto Ministeriale citato in premessa.

Pescara, 05/04/2023

Il Dirigente Scolastico
IPSIAS “Di Marzio-Michetti”
dott.ssa M.Antonella Ascani

Il Presidente del Tribunale
Dott. Angelo Mariano Bozza