Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e la Fondazione Archeologica Canosina - 18 gennaio 2023 - 20 gennaio 2025
20 gennaio 2025
TRIBUNALE DI TRANI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che la Fondazione Archeologica Canosina presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
dott. Antonio de Luce, Presidente del Tribunale di Trani, giusta la delega di cui in premessa,
E
Il dott. Sergio Fontana Presidente della Fondazione Archeologica Canosina, domiciliato per la carica presso la sede associativa in via J. F. Kennedy n. 18 a Canosa di Puglia (BT)
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
La Fondazione Archeologica Canosina consente che n. 5 imputati\condannati alla sanzione/pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati/condannati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso la sede operativa in Canosa di Puglia (BT) via Kennedy 18, e /o presso i siti archeologici dove si svolgerà la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori di pubblica utilità impiegabili contemporaneamente è di n. 4 unità.
La Fondazione Archeologica Canosina specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- collaborazione all’accoglienza in sede e al mantenimento delle relazioni con visitatori dei siti archeologici,
- collaborazione alle attività di educazione e informazione da svolgere negli eventi organizzati dalla Fondazione,
- collaborazione alla accoglienza turistica diffusa e specifica.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso i siti archeologici o presso la sede;
- in giorni e orari in cui si svolgeranno attività specifiche, con carattere di straordinarietà.
Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l'UEPE e con i soggetti individuati.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
La Fondazione Archeologica Canosina che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Vice Presidente Nicola Luisi reperibile al seguente recapito telefonico: 3280642443 e/o al seguente indirizzo mail empire2002@libero.it;
- Renato Tango reperibile al seguente recapito telefonico: 3286650994.
La Fondazione Archeologica Canosina si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
La Fondazione Archeologica Canosina si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. La Fondazione Archeologica Canosina si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Fondazione Archeologica Canosina si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli imputati/condannati con “messa alla prova”, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
La Fondazione Archeologica Canosina si impegna altresì a che i Lavoratori di Pubblica Utilità inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E’ obbligatoria l’assicurazione dei Lavoratori di Pubblica Utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Ente ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’INAIL, mentre per la copertura della responsabilità civile l’Ente provvederà nell’ambito del programma assicurativo proprio.
Art. 5
E’ fatto divieto alla Fondazione Archeologica Canosina di corrispondere ai Lavoratori di Pubblica Utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei Lavoratori di Pubblica Utilità con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l’esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di Lavoratori di Pubblica Utilità la Fondazione Archeologica Canosina s’impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Fondazione Archeologica Canosina.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 2, a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. È da intendersi tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
nonché, e tra gli altri:
- alla Fondazione Archeologica Canosina
- all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.
Trani, 18 gennaio 2023
Il Presidente della Fondazione Archeologica Canosina
Dott. Sergio Fontana
Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio DE LUCE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, M.A.P.,
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014
LA PRESENTE CONVENZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE GIA’ STIPULATA IN DATA 18 GENNAIO 2023
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che peraltro la sanzione del lavoro di pubblica utilità è stata introdotta dall’art. 20 bis c.p. quale sanzione sostitutiva della reclusione e dell’arresto come disciplinata dal capo III della legge 24/11/1981 n. 689;
- che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle norme sopra richiamate;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Salvatore Casiello, Presidente del Tribunale di Trani, giusta delega di cui in premessa
E
Associazione Fondazione Archeologica Canosina (Ente Privato Locale), con sede a Canosa di Puglia, in via J. F. Kennedy n. 18 (c.a.p. 76012) posta elettronica info@canusium.it nella persona del suo legale rappresentante pro tempore e Responsabile Dott. Sergio Fontana, si conviene e si stipula quanto segue;
Art. 1
(Oggetto e contenuti dell’accordo)
L’associazione consente che, nell’anno solare, n. 6 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di persone da prendere in carico contemporaneamente dall’Associazione, è di n. 4 unità.
L’associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
supporto e collaborazione all’accoglienza in sede e al mantenimento delle relazioni con visitatori dei siti archeologici
supporto e collaborazione alle attività di educazione e informazione da svolgere negli eventi organizzati dall’associazione
supporto e collaborazione all’accoglienza turistica
supporto e collaborazione per la manutenzione del verde
supporto e collaborazione per la pulizia dei siti
supporto e collaborazione per interventi di muratura e piccola manutenzione degli immobili
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - dalle ore 15.00 alle ore 20.00
per un totale di n. 5 giorni alla settimana
I soggetti individuati sono impegnati ad attivare ogni collaborazione possibile per raggiungere i luoghi indicati per svolgere il compito affidato.
Gli orari e i giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l’UEPE e con i soggetti individuati.
Art. 2
(Programma delle attività da realizzare)
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), e nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento di ammissione alla prova e/o di esecuzione della sanzione.
Il concordato programma di attività da svolgere specificherà, fra quelle sopra elencate nell’art.1, le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, nonché la durata e l'orario di svolgimento della sanzione del Lavoro di Pubblica Utilità, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Art. 3
(Referenti comunali ed azione di coordinamento)
L’Associazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Mirella Malcangi referente
Matteo Fraccacreta referente
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: prot.uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
(Obblighi dell’Ente per la sicurezza dei LPU)
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Associazione ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’Inail mentre per la copertura della responsabilità civile l’associazione provvede nell’ambito del programma assicurativo dell’Associazione.
Art. 5
(Divieto di retribuzione)
È fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
(Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte dai partecipanti)
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
(Cause di risoluzione della Convenzione)
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.
Art. 8
(Durata della Convenzione)
La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,
al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
nonché:
all’Associazione Fondazione Archeologica Canosina
all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;
Trani, 20 gennaio 2025
Il Presidente del Tribunale
Dr. Salvatore Casiello
Il Presidente della Fondazione Archeologica Canosina
Dr. Sergio Fontana