Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PARMA e l’Ente S.C.A.S.R.L. onlus Il Campo d’Oro - 14 febbraio 2023
14 febbraio 2023
TRIBUNALE DI PARMA
CONVENZIONE
TRA
IL TRIBUNALE DI PARMA E
S.C.A.S.R.L. onlus IL CAMPO D’ORO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 168-BIS C.P., ART. 464-BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N.88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’art.168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art.2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministero della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art.168 bis codice penale;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Pio Massa Presidente del Tribunale di Parma, giusta delega di cui all’atto in premessa e l’Ente S.C.A.S.R.L. onlus Il Campo d’Oro, nella persona del legale rappresentante Ivana Mambriani
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
L’Ente consente che nr. 4 soggetti svolgano presso le presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 2, dislocate sul territorio come da elenco sotto indicato:
- Via Ugo La Malfa, 37, 43013 Langhirano, Parma
- Via Giacomo Leopardi, 13, 29121 Piacenza
L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’ Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d’impiego indicati dall’art.2, comma 4, del D. M. n. 88/2015: affiancamento presso centro di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento stradale, pulizia di aree urbane e manutenzione del verde.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase d’istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M.88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina di lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
Modalità del trattamento
L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.lgs 09/04/2008 n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi all’’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla postazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3 comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art.464-quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione ed eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art.141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n.88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa con i contraenti,
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Parma, lì 14 febbraio 2023
Il Rappresentante dell’Ente
Ivana Mambriani
Il Presidente del Tribunale
Dr. Pio Massa
CONVENZIONE
TRA
IL TRIBUNALE DI PARMA
E
S.C.A.S.R.L. onlus IL CAMPO
D’ORO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
A norma dell’art 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.l. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
la legge 29 luglio 2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. lvo 28 agosto 2000 n. 274, costi stente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;
l’art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;
considerato che
la Cooperativa sottonotata, presso il quale potrà essere svolto il l.p.u., rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo,
si rinnova
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Pio Massa, Presidente del Tribunale ordinario di Parma, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e nella persona della Sig.ra Ivana Mambriani quale legale rappresentante della Cooperativa S.C.A.S.R.L. onlus Il campo d’Oro (di seguito” la “Cooperativa”):
Art. 1
Attività da svolgere
La Cooperativa consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di nr. 4 soggetti condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art 54 del decreto legislativo citato in premessa ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, la Cooperativa specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: affiancamento presso centro di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento stradale, pulizia di aree urbane e manutenzione del verde.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
1) Sara Pugolotti;
2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture della Cooperativa Sociale con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico della Cooperativa ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
La Cooperativa ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo ( se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…)
Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà prorogata tacitamente per ulteriori tre anni in caso di mancata disdetta un mese prima della scadenza.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Parma, lì 14/02/2023
Per il Tribunale di Parma
Il Presidente del Tribunale
Dr. Pio Massa
Per La Cooperativa Il Campo d’Oro S.C.A.S.R.L. onlus
Sig.ra Ivana Mambriani