Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BELLUNO e il Comune di Falcade - 23 dicembre 2022
23 dicembre 2022
TRIBUNALE DI BELLUNO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001,
TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL COMUNE DI FALCADE
Premesso:
- che, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Falcade, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Antonella CONIGLIO, Presidente del Tribunale di Belluno, con sede a Belluno in Via Girolamo Segato n. 1, giusta la delega di cui in premessa,
E
il Comune di Falcade, con sede a Falcade (BL) in Piazza Municipio n. 1. C.F. 80000430258, P. IVA 00255230252, che interviene nel presente atto nella persona del Sig. Mauro SALVATERRA, Sindaco pro tempore e legale rappresentante, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29 novembre 2022,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il Comune di Falcade consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Falcade specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni previste dall'art. 1 del D.M. 26.03.2001 lett. B) C) D) E), limitatamente alle competenze del Comune, da individuarsi di volta in volta anche con riferimento alle professionalità individuali; più nello specifico le prestazioni da svolgere in base all'appena citato richiamo normativo sono le seguenti: protezione civile, tutela patrimonio ambientale e culturale, tutela flora e fauna, manutenzioni beni del demanio, altre prestazioni concernenti specifica professionalità del condannato ecc., limitatamente alle competenze del Comune, da individuarsi di volta in volta anche con riferimento alle professionalità individuali.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Il Comune di Falcade, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, ha individuato il Segretario Comunale Dott. Giacomo D'ANCONA quale persona incaricata a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed a impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune di Falcade si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale di Belluno eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Falcade si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fìsica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Falcade si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profìlattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto al Comune di Falcade di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del Comune di Falcade l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Il soggetto incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Belluno, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.
Falcade, lì 13 dicembre 2022 - Belluno, lì 23 dicembre 2022
PER IL COMUNE DI FALCADE
Il Sindaco
Mauro SALVATERRA
PER IL TRIBUNALE DI BELLUNO
La Presidente
Dott.ssa Antonella CONIGLIO