Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BELLUNO e il Comune di Auronzo di Cadore - 18 gennaio 2023

18 gennaio 2023

TRIBUNALE DI BELLUNO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 NR. 274, ART. 73 - COMMA QUINTO BIS – D.P.R. 309/90, ARTT. 186 E 187 C.D.S. E ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

Premesso

che, a norma degli articoli di legge sopra indicati, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Antonella Coniglio - Presidente del Tribunale di Belluno - giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Auronzo di Cadore, con sede ad Auronzo di Cadore (BL) in Via Roma nr. 24, C.F. 83000710257, P.I. 00189090251, nella persona del Sindaco pro-tempore e Legale Rappresentante dott. Dario Vecellio Galeno, domiciliato per carica presso il Palazzo Municipale sito in Via Roma nr. 24 , che agisce in forza della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 105/2022 in data 14.11.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

  • L'Ente consente che nr. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni/servizi:
  • manutenzione ambientale e tutela ecologica;
  • salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale;
  • allestimento di legna da ardere;
  • sgombero neve;
  • spazzamento manuale e manutenzione al piano viabile comunale;
  • manutenzione a parchi, giardini, aiuole e fioriere;
  • manutenzione e pulizia a fabbricati, impianti tecnologici e manufatti comunali;
  • manutenzione ordinaria e/o straordinaria ai veicoli di proprietà comunale;
  • guardiania, conduzione, biglietteria e custodia a musei, gallerie, pinacoteche ed impianti sportivi;
  • assistenza tecnica, amministrativa e contabile a servizio delle strutture istituzionali comunali;
  • assistenza alle attività istituzionali di promozione turistica e culturale;
  • assistenza alle attività istituzionali di Protezione Civile, Polizia Locale, Prevenzione Incendi ed Educazione Stradale;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti Responsabili pro-tempore dei Settori istituiti nel Comune di Auronzo di Cadore le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Responsabile del Settore Tecnico: arch. Alessandro Perin;
  • Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile: dott. Fabio Licciardello;
  • Responsabile del Settore Vigilanza: dott. Fabio Licciardello;

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione, sottoscritta in tre originali, avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 18/01/2023 e verrà inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati esistente presso la Cancelleria (di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa), nonché inviata al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali ed al Comune interessato.

Auronzo di Cadore, 18/01/2023

Il sindaco
dott. Dario Vecellio Galeno

La presidente
Antonella Coniglio Giuliana