Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FIRENZE e l’Ente Apab Aps - 23 gennaio 2023 - 23 luglio 2025

23 luglio 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 2 D.M. 26 Marzo 2001
Art.1 D.M. 8 Giugno 2015, n.88

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;

che l’art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990 inserito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005 prevede che il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l’art. 224-bis D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

che il d.l. 122 del 1993 aveva infatti previsto all'art. 1'bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 1. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (1. 962 del 1967);

che l’art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l’imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il DM 8 giugno 2015, n. 88 a seguito dell’istituzione della messa alla prova prevista dalla 1. 28 aprile 2014, n. 67 contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità' ai fini della messa alla prova dell'imputato;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001 e che il DM 8 giugno 2015, n. 88 prevede identica facoltà di delega del Ministro della Giustizia ai Presidenti di Tribunale.

Che l’Ente denominato APAB APS con sede in Firenze, via Venezia n. 18, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nelle norme in premessa citate;

Tutto ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Marilena Rizzo Presidente del Tribunale di Firenze, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona di Carlo Triarico Direttore di APAB APS, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un’attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.

L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dai DM 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti mansioni:

  • Assistenza alle attività dell’associazione

e riguardano le seguenti prestazioni:

  • Manutenzione dell’area verde (potatura, taglio siepi)
  • Coltivazione dell’orto
  • Lavori di piccola manutenzione
  • Assistenza ai corsi e alle attività dell’associazione

In ogni caso il numero massimo di persone impiegate in lavori di pubblica utilità che l'Ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 1 unità.

L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l’avranno acquisita presso l’Ente denominato APAB APS, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

In ogni caso l’Ente si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Anna Regina, Coordinatrice
  • Gaia Citriniti, Vice-Direttore

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all’attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

L’Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e dei soggetti messi alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’Ente si impegna altresì a che le persone ammesse ai lavori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto agli Enti di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi delle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Tribunale di Firenze
Presidente
Marilena Rizzo

APAB APS
Direttore
Carlo Triarico

 

Identificativo della convenzione: 17626382

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art.56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; 

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, 

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Angelo Antonio Pezzuti, Presidente del Tribunale di Firenze, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente APAB APS nella persona del legale rappresentante CARLO TRIARICO 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1

L'Ente consente che n.1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art.56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente_1, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

  • Assistenza alle attività dell’associazione:
  • Manutenzione dell’area verde (potatura, taglio siepi)
  • Coltivazione dell’orto Lavori di piccola manutenzione Assistenza ai corsi e alle attività dell’associazione

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9 , in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Firenze, 23 luglio 2025

Il Rappresentante dell'Ente
CARLO TRIARICO

II Presidente del Tribunale
ANGELO ANTONIO PEZZUTI

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:

Via Venezia,18 FIRENZE