Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VITERBO e il Comune di Soriano nel Cimino - 29 giugno 2017 - 8 novembre 2023
8 novembre 2023
Tribunale di VITERBO
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
AI SENSI DELL’ART.186 COMMA 9-BIS e 187 COMMA 8 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992 N.285, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS DEL DPR N. 309 DEL 09/10.1990, dell’art. 165 c.p., DELL’ART. 168-BIS C.P. (MESSA ALLA PROVA)
PREMESSO CHE
L’art. 186, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”
L’art. 187 comma 8 bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitiativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al DPR309/90”.
L’art. 73 comma 5 bis del DPR n.309/1990 prevede: nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotropo, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi ilo beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste… OMISSIS”
L’art. 165 C.P. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
L’art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. …OMISSIS…. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…OMISSIS…..La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…OMISSIS”.
L’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Il Comune/l’Ente di Fabrica di Roma rientra tra gli Enti indicati nel citato art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274.
Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del codice penale.
Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti del Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.
Il Tribunale di Viterbo, la Camera Penale di Viterbo, l’Ordine degli Avvocati di Viterbo e l’UEPE di Viterbo hanno sottoscritto un Protocollo contenente disposizioni di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell’istituto della messa alla prova.
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.ssa Maria Rosaria Covelli, Presidente del Tribunale di Viterbo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’Ente “Comune SORIANO NEL CIMINO”, nella persona del legale rappresentante il Sindaco Fabio Menicacci,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n.4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative citate.
La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è collocata presso le strutture del Comune.
L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e l’avvio dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015: Sistemazione di atti e fotocopie, piccola manutenzione e lavori di spolveratura scaffali e libri.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalle normative citate e dal provvedimento di ammissione; l’ente specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017.
Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'U.E.P.E e alle autorità di polizia incaricate del controllo il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli ammessi ai lavori di pubblica utilità e di impartire le relative istruzioni.
I referenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti, si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui agli artt. 186 dpr 285 del 1992 o all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna nelle ipotesi di cui all’art. 73 c. 5 bis dpr n. 309 del 1990, di cui all’art. 165 c.p., di cui all’art. 168 bis c.p. e di cui all’ 187 dpr 285 del 1992, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo una volta acquisita , la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento dei lavori di pubblica utilità per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato/condannato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto l’ammissione ai lavori di pubblica utilità.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco delle Convenzioni stipulate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.
Viterbo, 29 giugno 2017
Il Sindaco di Soriano nel Cimino
Fabio Menicacci
Il Presidente del Tribunale
Maria Rosaria Covelli
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi degli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dell’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, degli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p.
PREMESSO CHE
l’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”;
l’art. 187, comma 8-bis, del citato d. lgs. n. 285/1992 prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitiativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;
l’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309/1990 prevede: “nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste”;
l’art. 20-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) indica, fra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che “può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni”;
l’art. 165 c.p. prevede che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
l’art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l’art. 168-bis c.p. (“Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”), il quale – nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), d. lgs. n. 150/2022 – stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni …(OMISSIS)… La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta …(OMISSIS)…”;
l’art. 71, comma 1, lett. d), d. lgs n. 150/2022 ha introdotto l’art. 56-bis alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede: “Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;
l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 (“Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, aziende sanitarie oppure enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
l’art. 95, comma 3, d. lgs. n. 150/2022 prevede che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151”;
il Comune di Soriano nel Cimino rientra tra gli Enti indicati nell’art. 1 del citato decreto del Ministero della giustizia 26 marzo 2001 / 8 giugno 2015, n. 88;
il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti del Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni;
il Tribunale di Viterbo, la Camera Penale di Viterbo, l’Ordine degli Avvocati di Viterbo e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Viterbo hanno sottoscritto un Protocollo contenente disposizioni di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell’istituto della messa alla prova;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della giustizia, che interviene nella persona del dott. Francesco Oddi, Presidente del Tribunale di Viterbo, giusta delega di cui all’atto in premessa, e il Comune di Soriano nel Cimino (di seguito: l’Ente), nella persona del Sindaco/legale rappresentante dott. Roberto Camilli
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
(Disponibilità di posti e sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
L’Ente consente che n. 6 (sei) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dalle normative citate in premessa.
Entro il 20 febbraio di ciascun anno, l’Ente comunica al Tribunale le eventuali variazioni nel numero dei posti disponibili per lo svolgimento di tali attività.
La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa è collocata presso le strutture dell’Ente.
L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e l’avvio dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e per indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
(Mansioni e settori di impiego)
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati nell’art. 1 D.M. 26 marzo 2011 e nell’art. 2, comma 4, D.M. n. 88/2015:
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settore di impiego |
attività da svolgere |
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Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; |
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Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali |
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Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali |
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Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche |
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Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia |
Lavori di piccola manutenzione come ad esempio ripristino funzionalità steccati in legno; sfalcio erba e cura delle aiuole, potatura. Pulizia degli immobili comunali, come ad esempio svuotamento cestini e posacenere. |
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Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto |
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.
Art. 3
(Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalle normative citate e dal provvedimento di ammissione; l’Ente specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 26 marzo 2001 e dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità.
Art. 4
(Sicurezza del lavoro. Assicurazione)
L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17 febbraio 2017.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
(Controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
L’Ente comunicherà all’U.E.P.E e alle autorità di polizia incaricate del controllo il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli ammessi ai lavori di pubblica utilità e di impartire le relative istruzioni.
I referenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità avranno cura di raccogliere, su apposito registro, i giorni di presenza mediante firma autografa di questi ultimi e si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi – alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui all’artt. 186 d. lgs. n. 285/1992 o all’U.E.P.E. nelle ipotesi di cui all’art. 73, comma 5-bis d.P.R. n. 309/1990, agli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p. e all’187 d. lgs. n. 285/1992 – l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte degli stessi e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo, una volta acquisita, la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’U.E.P.E. incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’U.E.P.E. informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento dei lavori di pubblica utilità per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare all’ U.E.P.E. ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati.
Art. 6
(Verifiche finali)
I referenti indicati all’art. 5, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti le presenze e l’assolvimento degli obblighi dell’imputato/condannato, all’U.E.P.E., che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 7
(Inadempimento della convenzione. Recesso)
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
(Impossibilità di prosecuzione del lavoro di pubblica utilità)
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’U.E.P.E. informa tempestivamente il giudice che ha disposto l’ammissione ai lavori di pubblica utilità.
Art. 9
(Durata della convenzione)
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Art. 10
(Pubblicità della convenzione)
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco delle convenzioni stipulate presso la cancelleria del Tribunale. Viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’U.E.P.E. competente.
Viterbo, 08/11/2023
Il Sindaco di Soriano nel Cimino
Roberto Camilli
Il Presidente del Tribunale
Francesco Oddi