Accordo tra l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna, il Centro per giustizia minorile per la Puglia e la Basilicata e l’Università degli Studi di Bari - 13 dicembre 2022

13 dicembre 2022

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (di seguito UNIBA), con sede legale in Bari, Piazza Umberto I, 1, codice fiscale 80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Stefano Bronzini, autorizzato alla stipula del presente Protocollo d’Intesa con delibera del Senato Accademico del 25.10.2022

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Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC) – Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata (di seguito UIEPE), con sede legale a Bari, Via Marin, 3, 70126, codice fiscale 93475020728, rappresentato dal Direttore, dott. Emilio Molinari

E

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC) – Centro per Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata (di seguito CGM), con sede legale a Bari, Via Giovanni Amendola, 172/C, 70126, codice fiscale 80009860729, rappresentato dal Direttore, dott. Giuseppe Centomani

PREMESSO

che UNIBA è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo Statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali;

che UNIBA ai sensi dello Statuto vigente emanato con Decreto Rettorale n. 3235 del 4 ottobre 2021, partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e informativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;

che UNIBA organizza la propria attività ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione; collabora con l’Agenzia per il Diritto allo studio universitario e con enti pubblici e privati, favorendo interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l’accesso agli studi; promuove politiche attive per le diverse abilità.

che il DGMC, nell’ambito del proprio mandato istituzionale, ha il compito di dare attuazione ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria riguardanti persone minorenni e giovani adulti, nonché persone imputate o condannate che siano sottoposte a misure penali di comunità, e di assicurare a tali persone il diritto allo studio, anche universitario, ai sensi dell’art.19 dell’Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), tanto da prevedere che siano «agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92»;

che la promozione di un sistema integrato di opportunità formative destinate a persone minorenni e giovani adulti in esecuzione penale e alle persone sottoposte a misure di comunità, con riferimento anche agli studi universitari e alla formazione post- secondaria, risulta fondamentale per garantire tale diritto;

che il Regolamento di Esecuzione recante norme sull’Ordinamento Penitenziario (O.P.) e sulle misure provative della libertà (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), ai sensi dell’art. 44, disciplina le modalità di accesso e fruizione degli studi universitari, per l’agevolazione dei quali «sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami»;

che gli UIEPE e i CGM, quali articolazioni regionali del DGMC, curano la promozione, la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione in sede decentrata attagliate alle esigenze dell'organizzazione, impiegando e valorizzando le proprie risorse umane; inoltre, possono svolgere attività dì studio e ricerca sui temi connessi alla devianza, criminalità ed all'esecuzione delle pene, al fine di migliorare l'efficacia dei propri interventi e realizzare il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena;

che gli UIEPE e i CCGM, ai sensi dell'alt. 8 c. 2 del DM Giustizia 17 novembre 2015, assicurano l'unitarietà dell'azione amministrativa del settore degli adulti e dei minori in relazione all'attività operativa, ai rapporti con gli enti territoriali, alle iniziative progettuali;

che l'art.17 dell’Ordinamento penitenziario («Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa») prevede che «la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa»;

che l’art. 14 del Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103” prevede tra le principali attività contenute nel progetto educativo dei minori e giovani adulti detenuti, le attività di istruzione e formazione;

VISTO

il Protocollo di Intesa tra Il Ministero della Giustizia, per il tramite del DGMC, e la Conferenza Nazionale Universitaria Poli Penitenziari (di seguito denominata CNUPP), sottoscritto in data 23 marzo 2022;

ATTESO

che UNIBA, CGM e l’UIEPE per la Puglia e la Basilicata, di Bari, intendono sostenere ogni utile iniziativa per rilanciare e consolidare le intese già in atto, nel solco delle prospettive tracciate dal Protocollo di intesa tra DGMC e il CNUPP sottoscritto in data 23 marzo 2022.

Tutto quanto premesso, visto e considerato quale parte integrante del presente accordo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della collaborazione

- avviare e stabilizzare percorsi di collaborazione tra le parti, approntando programmi e iniziative congiunte con lo scopo precipuo di favorire l’accesso a corsi di studi delle persone inserite in circuiti penali e di sviluppare attività di ricerca, di presentazione pubblica e di formazione del personale, in un clima di reciproco scambio culturale e di competenze, nel dettaglio:

  1. costruire o sviluppare progetti di ricerca di comune interesse sulle questioni che attengono all’esecuzione penale per minorenni e giovani adulti (in carico ai servizi minorili della Giustizia dipendenti dal CGM) o all’esecuzione penale esterna per adulti (in carico agli Uffici EPE dipendenti dall’UIEPE);
  2. promuovere e sensibilizzare l’importanza dello studio e assicurare il diritto agli studi universitari ai detenuti giovani adulti, nonché alle persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità, agevolandone l’esercizio anche attraverso la valorizzazione delle attività formative erogate a distanza, e/o tramite agevolazioni e/o esoneri totali o parziali dalla tassazione per le immatricolazioni ed iscrizioni agli anni di corso previsti, compatibilmente con le caratteristiche e/o le esigenze organizzative di ciascun piano degli studi prescelto;
  3. agevolare, da parte del CGM e UIEPE per la Puglia e la Basilicata, di Bari, le procedure di autorizzazione inerenti alle richieste di svolgimento di ricerche da parte di docenti o gruppi di ricerca di UNIBA, ovvero di studenti laureandi e dottorandi, nel rispetto delle linee guida deontologiche relative alla ricerca scientifica e alle esigenze di privacy, organizzative e di sicurezza eventualmente necessarie;
  4. agevolare, da parte del CGM e UIEPE per la Puglia e la Basilicata, di Bari, le procedure di autorizzazione ed accesso ai tirocini di laurea curriculari, e/o extracurriculari post-laurea, degli studenti e delle studentesse dei corsi di laurea triennale e/o magistrale, ovvero di master e/o corsi di specializzazione, finalizzate alla formazione di figure e ruoli professionali omologhi e/o affini a quelli in organico negli Uffici e nei Servizi Minorili dipendenti rispettivamente dall’UIEPE e dal CGM di Bari.
  5. coinvolgere i docenti di UNIBA in attività di formazione e aggiornamento professionale del personale del CGM e dell’UIEPE di Bari, così come, in analogia, il personale delle due articolazioni potrà svolgere attività seminariali presso i corsi didattici di UNIBA;
  6. favorire, da parte di UNIBA, l’accesso del personale afferente al CGM e UIEPE di Bari ai corsi triennali e magistrali, nonché ai percorsi di alta formazione specializzazione e formazione post-laurea, ecc. offerti da UNIBA, attraverso condizioni agevolate e il riconoscimento dei crediti formativi universitari per le conoscenze, le competenze e le abilità maturate in ambito lavorativo e professionale (alla luce del decreto 509 del 1999);
  7. favorire, da parte dell’UIEPE di Bari, l’impegno a stipulare dei Protocolli tra UNIBA e i Tribunali Ordinari per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da parte di imputati adulti nell’ambito universitario, agevolando la comunicazione e i contatti tra UNIBA e gli uffici giudiziari, nonché a monitorare i Protocolli in vigore.

Articolo 2 - Tavolo confronto permanente

Le parti istituiscono un Tavolo di confronto permanente composto da referenti di UNIBA, CGM e UIEPE Bari che consenta un dialogo costruttivo e costante sulle iniziative da intraprendere congiuntamente.

Uniba indica quale proprio referente il prof. Ignazio Grattagliano

CGM indica quale proprio referente il dott. Marco Brancucci

UIEPE indica quale proprio referente la dott.ssa Nicoletta Cuccovillo

il Tavolo di confronto permanente si riunirà con cadenza periodica, almeno una volta ogni sei mesi, ovvero su richiesta di una delle parti, per realizzare momenti di confronto e riflessione, sui programmi e le attività da svolgere congiuntamente, anche al fine di valutare eventuali proposte di miglioramento del presente accordo;

la convocazione, in accordo di entrambe le parti, di riunioni su specifiche tematiche riguardanti in concreto le forme della collaborazione, in cui potranno essere coinvolti, ogni volta sia necessario, titolari di uffici o di ruoli implicati nelle questioni discusse, responsabili di esperienze di particolare interesse o esperti utili alla definizione di determinati aspetti delle problematiche affrontate.

Articolo 3 - Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo di intesa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Articolo 4 - Oneri economici

Le parti concordano che il presente Accordo non comporta oneri economici e che le spese ed i costi necessari per l'esecuzione del presente Accordo restano a esclusivo carico della parte che li ha sostenuti, salvo l'accesso a fonti di finanziamento esterne.

Articolo 5 - Durata e rinnovi

Il presente accordo ha durata triennale ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente, salvo disdetta scritta da una delle parti e nel comune impegno a garantire il completamento delle attività già programmate e/o avviate.

Saranno possibili ulteriori rinnovi con apposita nota sottoscritta dalle parti nell’occorrenza di modifiche intervenute durante la sua durata, derivanti da disposizioni di legge e dalle modifiche organizzative del Ministero della Giustizia.

Articolo 6 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente protocollo è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Articolo 7 - Spese di bollo e registrazione

Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo nel rispetto dell’art. 55 del R.D. 1592/33 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 8 - Firma digitale

Il presente Atto è stipulato mediante apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Bari 13/12/2022

Per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Rettore
Prof. Stefano Bronzini

Per l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari per la Puglia e la Basilicata
Il Direttore
Dott. Emilio Molinari

Per il Centro per Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
Il Direttore
Dott. Giuseppe Centomani