Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRINDISI e l'Ente Comeper Comitato Mesagne - 22 dicembre 2022

22 dicembre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre Ia messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore ·della collettività per Ia messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;
  • che I'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Valerio Fracassi, Presidente del Tribunale f.f. di Brindisi, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il COMEPER OdV – Comitato Mesagne Per la Ricerca Organizzazione di Volontariato, (c.f. 91040920745), con sede legale in Mesagne Ex-Convento dei Cappuccini, via Reali di Bulgaria, snc, nella persona del Legale Rappresentane Alessandro Distante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ente consente che numero cinque (5) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente due, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente Ia cancellaria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare Ie istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015. L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancellaria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile Ia conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alia prova.

Art. 4

L'ente garantisce Ia conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova. secondo quanta previsto dal Decreto Legislative 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere Ia prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – quinques del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso alle proprie sedi ai funzionari dell’UEPE incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n . 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, Ia convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile Ia prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto Ia sospensione del processo con Ia messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà Ia durata di anni due (2) a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di revoca di una delle parti da presentare almeno un mese prima della scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messe alta prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per Ia pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso Ia cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Brindisi, 22.12.2022

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott. Valerio Fracassi

Per l'Ente, il legale rappresentante
Prof. Alessandro Distante

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

ai sensi degli art. 54 del d.lvo. 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001 nonché dell’art. 165 c.p.

 

L’anno 2022, il giorno ventidue del mese di dicembre, nel Palazzo di Giustizia di Brindisi;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente f.f. del Tribunale di Brindisi – Fracassi dott. Valerio – domiciliato per la carica in via Angelo Lanzellotti n. 1

E

L’Ente COMEPER OdV – Comitato Mesagne Per la Ricerca Organizzazione di Volontariato, (c.f. 91040920745), con sede legale in Mesagne Ex-Convento dei Cappuccini, via Reali di Bulgaria, snc, nella persona del Legale Rappresentane Alessandro Distante,

Premesso

  • che, a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
  • che, a norma dell'art. 73 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bisD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
  • che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
  • che la prestazione di lavoro, ai sensi del M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bisC.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
  • che, ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

l'Ente consente che numero cinque (5) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di cinque (5) unità.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore della Comunità e dei soggetti che la compongono:

  1. Informazione ai Cittadini per la possibilità di adoperarsi con i Ricercatori nel mondo scientifico, nelle Scuole e nelle Istituzioni, nonchè nelle Associazioni del Terzo Settore, come COMEPER (Organizzazione di Volontariato) e come ISBEM (Impresa Sociale) etc., cioè fra alcuni dei promotori sociali che favoriscono la partecipazione e la crescita del senso di comunità. Infatti, COMEPER in sinergia con l’ISBEM incoraggia lo studio, sviluppa la conoscenza e promuove il trasferimento dei risultati e dei metodi generati dalla ricerca di base e tecnologica al fine di migliorare la cultura della qualità della vita, della salute e dell’ambiente;
  2. Gestione operativa dello Sportello Sociale per la Innovazione, la Coesione, la Inclusione e per l’orientamento universitario e professionale per tutti i Cittadini. Tale associazione svolge, nel Pianeta Salute e nella comunità, molteplici attività di ricerca, formazione e servizi, ispirandosi al Paradigma del Dono;
  3. Attività di volontariato e di studio, in quanto COMEPER contribuisce a innovare l’organizzazione, la qualità e la fruibilità del sistema socio-assistenziale in Puglia;
  4. Accoglienza, servizio di Front-Office e servizi di base - fra cui la pulizia degli spazi comuni nel Monastero del Terzo Millennio - per i visitatori e gli studenti, sia nazionali che internazionali che vivono e frequentano tale istituzione;
  5. Agenda per l’uso degli ambienti di studio e di ricerca dell’Ex-convento dei Cappuccini di Mesagne, cioè il Monastero del Terzo Millennio;
  6. Attività di socializzazione e di crowdfunding per Enti del Terzo Settore;
  7. Riorganizzazione della Biblioteca, della Pinacoteca e dell’Archivio ISBEM, nell’ambito del Monastero del Terzo Millennio;
  8. Supporto alla realizzazione delle Mini Medical School, conferenze di aggiornamento e di Lifelong Learning organizzate nell’ex-convento ed altrove;
  9. Cura, e relazioni relative, dello status del Parco della Salute in Contrada Orfani di Mesagne (sulla via per San Vito dei Normanni), su cui sono in corso azioni di riqualificazione urbanistica in sinergia fra ISBEM, COMEPER e il Politecnico di Bari, nell’ambito del Progetto Europeo Contratto di Fiume – Canale Reale;
  10. Interazioni con le Associazioni non profit ospitate, stabilmente o temporaneamente nel Monastero del Terzo Millennio;
  11. Attività di Scouting e Progettazione per bandi territoriali, nazionali ed internazionali;
  12. Attività di Supporto logistico a Laureandi, Masterandi, Dottorandi, Ricercatori, Assegnisti di Ricerca e Docenti.

L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, per un numero totale di cinque (5) giorni alla settimana, con la possibilità di svolgere attività occasionali durante il week-end in caso di eventi, seminari e circostanze speciali per la missione dell’Ente.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

 

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Raffaele Angelo;
  • Aresta Alberto;
  • Argentiero Domenico;
  • Argentiero Taiye Asonibare;
  • Cristina Baglivo;
  • Nicola Baglivo;
  • Prayuktha Bendadi;
  • Abhishek Borad;
  • Vincenzo Brunelli;
  • Carmelo Capodieci;
  • Giuseppe Capristo;
  • Salvatore Distaso;
  • Maria Rita Ignone;
  • MirellaIgnone;
  • Stefano Lagravinese ;
  • Antonio Lamarmora;
  • Vishali Mankina;
  • Annalisa Mele;
  • GuidoMemo;
  • Valerio Pantile;
  • Kavin Ravichandran;
  • Vincenzo Rizzo;
  • Mario Taurisano;
  • Antonella Vigilanza;
  • Teodoro Zaccaria;
  • Alessandro Distante, Responsabile

L’Ente si impegna, attraverso le persone incaricate ed indicate nella lettera di accompagnamento, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Brindisi (via Tor Pisana, 120 - tel. 0831 548348), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni due (2) a decorrere dal 22.12.2022 e si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di revoca di una delle parti da presentare almeno un mese prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott. Valerio Fracassi

Per l’Ente, il legale rappresentante
Prof. Alessandro Distante