Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VASTO e la Caritas diocesana Vasto - 19 dicembre 2022 - 12 dicembre 2024

12 dicembre 2024

TRIBUNALE DI VASTO

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Ministero della Giustizia - Tribunale di Vasto - nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo Presidente del Tribunale di Vasto;

Diocesi Chieti - Vasto, Caritas Diocesana Vasto nella persona del Direttore Don Luca Corazzari,

PREMESSO

che a norma dell’ art. 54 del D. L.VO 28 agosto 2000, n.274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi;

  • art.18 bis legge 11 giugno 2004 n.145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione”;
  • art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 cosi come modificato dal D.L. 30.12.2005 n.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 “Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
  • decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – artt.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
  • art.168 bis, comma III c.p.decreto legislativo 10.10.2022 n. 150

che l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.l, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente del Tribunale di Vasto, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del Direttore Don Luca Corazzari;

Art.1

L'Organizzazione religiosa consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dell'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: di cui lett.a), d), e) — art. 1 del decreto 26/3/2001

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Organizzazione Religiosa che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel Direttore Don Luca Corazzari, la persona che coordina la prestazione dell'attività lavorativa del condannato e impartisce le relative istruzioni. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l'Organizzazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del condannato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Organizzazione si impegna altresì a che il condannato possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'Organizzazione di corrispondere al condannato una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione del condannato contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L’Organizzazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell’obbligo del condannato secondo l’art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

La persona incaricata, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del condannato e di impartire le relative istruzioni dovrà redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (DUE)) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli Affari Penali.

Vasto, 19/12/2022

IL DIRETTORE caritas diocesana Chieti Vasto
Don Luca Corazzari

IL PRESIDENTE TRIBUNALE VASTO
Dr. Bruno Giangiacomo

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Ministero della Giustizia – Tribunale di– nella persona del Dott. Michele Monteleone Presidente del Tribunale di Vasto;

Caritas Diocesana, Diocesi Chieti Vasto, nella persona del Direttore Don Pantaleone Rosa, giusta Nomina del 1.10.2024

PREMESSO

che a norma dell’art. 54 del D. L. VO 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato nei seguenti casi;

  • art.18 bis legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione “;
  • art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 N.272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n.49 “Conversione in legge, modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
  • decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, aggiornato con la legge 29 luglio 2012 n.120 – art.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
  • art. 168 bis comma III c.p.

che l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.I, comma 1, nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott., Presidente del Tribunale, e l’ente sopra indicato, nella persona del Responsabile del quale incaricato della sottoscrizione della Convenzione;

Art. 1

L’ente consente che n. 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto nell’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: di cui lett. a), d), e) – art.1 del decreto 26/3/2001.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei Responsabili pro-tempore dei servizi del Comune di che coordinano la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati impartiscono a costoro le relative istruzioni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche della Delibera della Giunta Municipale N. DEL

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica attività, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni dell’obbligo del condannato secondo l’art.26 del Decreto L.vo n.274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

Le persone incaricate, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Vasto lì 12 dicembre 2024

DIRETTORE CARITAS DIOCESANA CHIETI VASTO
Don Pantaelone Rosa

IL PRESIDENTE TRIBUNALE
Michele Monteleone