Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi - 21 novembre 2022
21 novembre 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA
N.15/22
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
TRA
il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale ordinario di Roma
e
il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi ETS, che interviene nel presente atto nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Roberto Mineo, Presidente
Premesso
che in forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede inoltre specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all’art. 2 della presente convenzione;
che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. lgs. N. 274/2000, nonché il D.M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;
che il Ministero della Giustizia, con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle predette convenzioni;
considerato
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dall’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67;
si conviene
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale di Roma, giusta delega di cui in premessa e il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi ETS nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Roberto Mineo;
Art. 1
Attività da svolgere
Il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi ETS mette a disposizione n. 12 posti per i lavori di pubblica utilità che devono essere svolti nei casi indicati in premessa. L’Ente specifica che presso le sue strutture tale attività, non retribuita ed in favore della collettività, ha per oggetto le seguenti prestazioni: settore manutenzione interna e aree verdi, settore cucina, settore logistica, segreteria e magazzino e settore pulizie.
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura, nonché con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n. 8;
Art. 2
Modalità esecutive
L’Ente convenzionato dovrà comunicare direttamente all’UIEPE il nominativo del singolo referente interno designato per ogni soggetto avviato all’attività socialmente utile; il referente interno avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti interni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UIEPE l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. I referenti interni segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all’art. 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti interni, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 del D. Lgs. 28 luglio 1998 n. 271.
L’Ente convenzionato consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l’Ente convenzionato si impegna a predisporre. L’UIEPE, a tal fine, comunicherà all’associazione il nominativo del funzionario incaricato a seguire l’andamento della prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 3
Referente
La referente incaricata di coordinare la prestazione lavorativa, di impartire al soggetto interessato le relative istruzioni, secondo quanto previsto all’art.2, comma 2, del D.M. 26 marzo, e di rappresentare eventuali criticità in ordine allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità è la Dott.ssa Barbara Cortellesi (barbara.cortellesi@ceis.it)
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente convenzionato si impegna, sia presso i propri locali sia presso le sedi esterne, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura; sarà cura dell’associazione verificare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dal provvedimento del Giudice.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.
L’Ente convenzionato si impegna affinché agli imputati venga garantito quanto previsto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e dai Decreti ministeriali 8 giugno 2015 n. 8 e 9 settembre 2015.
L’Ente convenzionato si impegna a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Ente convenzionato di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’associazione l’assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico dell’Ente convenzionato fino a che l’INAIL non comunichi l’assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile;
Art. 6
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente convenzionato.
Art .7
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova- ed all’UIEPE di Roma.
Sottoscritta digitalmente in data 17/21 novembre 2022
Il Presidente del Tribunale ordinario
Dott. Roberto Reali
Il Presidente del Ce.I.S.
Roberto Mineo