Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e Regione Lazio–Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale - 17 ottobre 2022

17 ottobre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

N. 13/22

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PER LA MESSA ALLA PROVA DEGLI IMPUTATI DI MAGGIORE ETA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL DM 88/2015

TRA

il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale ordinario di Roma

e

Regione Lazio – Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale con sede in Roma, Viale Cristoforo Colombo, 212, cap. 00147 C.F.80143490581, nella persona di Ornella Guglielmino, che in virtù delle DGR 813/2019 di conferimento all’incarico, nata a Ragusa il 14/10/1964 e domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio

Premesso

che, secondo quanto previsto dall’art. 54 D. Lgs 28 agosto 2000, n.274, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, su richiesta dell’imputato e sentito il p.m., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

che, la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti delle popolazione detenuta della Regione Lazio”, in particolare l’art. 1 lett. b, prevede che la Regione nell’ambito delle proprie competenze , “adotta , in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge. 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, e l’articolo 12 secondo il quale la Regione opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con l’ obiettivo, in particolare, di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale;

che, la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 16 comma 1 prevede che il sistema integrato sostiene le persone detenute e in regime di semilibertà e promuove interventi volti in particolare a informare sulle possibilità e sulle procedure per ottenere l’esecuzione penale esterna e favorire le misure alternative alla detenzione e a sostenere l’accoglienza ed il reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione;

che la Deliberazione del consiglio regionale n. 1 del 24 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il Piano sociale regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”, prevede tra le Aree prioritarie di interventi, che la Regione Lazio, per il reinserimento dei detenuti e delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentiva nell’ambito delle proprie competenze, promuova il miglioramento della condizione carceraria, con l’obiettivo di favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione;

che l’art. 2 comma 1, D. M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 D. Lgs. n. 274/2000, nonché il D. M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 cit., stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;

che il Ministro della Giustizia, con atto del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che con la sottoscrizione dell'Accordo di Rete, approvato con D.G.R n. 269 del 3 maggio 2022, il Tribunale e le istituzioni coinvolte si sono impegnate a collaborare per la presa in carico dei soggetti svantaggiati sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e hanno concordato specifiche linee di azione per realizzare interventi in favore delle vittime e percorsi di recupero e reinserimento per gli autori di reato, unitamente a programmi terapeutici e socio riabilitativi. Suddetto percorso è stato avviato con la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione il 4 marzo 2020 tra Regione Lazio, Tribunale Ordinario di Roma, Ufficio Esecuzione Penale Esterna e l’Università degli Studi di Roma La Sapienza al fine di “coordinare l’azione giudiziaria con quella delle altre istituzioni e valorizzare l’apporto del lavoro in equipe al fine di integrare le diverse competenze, assicurare la circolarità delle informazioni e assicurare interventi più efficaci per l’integrazione sociale dei soggetti entrati nel circuito penale”.

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Attività da svolgere

  1. La Regione Lazio consente ad un massimo di n. 20 persone di maggiore età per annualità, che devono svolgere il lavoro di pubblica utilità, di prestare attività non retribuita in favore della collettività , presso le seguenti strutture:
  • Direzione regionale Ambiente;
  • Direzione regionale Soccorso Pubblico e 112 N.U.E;
  • Agenzia regionale di Protezione Civile;
  • Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) di cui alla L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.
  1. Le attività svolte dalla Regione Lazio in favore dei soggetti fruitori delle misure fanno riferimento al possesso della residenza o del domicilio all’interno del territorio della Regione stessa.
  2. L’attività non retribuita in favore della collettività di cui al comma 1 verrà svolta in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26/3/2001 e con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n. 8, in particolare avrà per oggetto:
    1. prestazioni di lavoro nell’ambito dei servizi gestiti dalle A.S.P. di carattere sociale e sociosanitario a favore di persone con disabilità o disagio psichico, persone in condizioni di dipendenza, anziani, minori e giovani adulti, migranti;
    2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
    3. prestazioni di supporto ai numeri di emergenza regionali e ai numeri verdi, nonché supporto nella redazione di procedure e nella redazione dei report di attività;
    4. prestazioni di lavoro per la fruibilita' e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attivita' connesse al randagismo degli animali;
    5. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalita' del soggetto.

ART. 2
Modalità di svolgimento e compiti di Coordinatore e Tutor

L’attività in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura. L’iniziativa progettuale spetta all’avvocato dell’interessato, che prende contatto con la direzione regionale competente per l’attività da proporre.

Ogni direzione regionale coinvolta o interessata alle attività della presente convenzione, individua un proprio coordinatore. E’ di competenza del Coordinatore della struttura regionale individuata dare un primo appuntamento alla persona interessata e al suo difensore con la contestuale stesura di un primo progetto di presa in carico per i lavori di pubblica utilità, che verrà inviata dall’avvocato all’UIEPE di Roma.

Il progetto dovrà contenere l’indicazione della sua durata complessiva, la sede di svolgimento delle attività, gli orari e i giorni di frequenza.

È imprescindibile che alla persona sia stata accordata la dichiarazione di disponibilità sulla base dell’analisi delle sue caratteristiche e dei posti fruibili. Il colloquio va richiesto con almeno tre settimane di anticipo rispetto alla data di udienza fissata dal giudice.

Il Coordinatore è responsabile della corretta compilazione dei fogli firma e provvede al loro periodico invio all’UIEPE, oltre a riferire allo stesso Ufficio ogni notizia o segnalazione rilevante per l’andamento della misura.

Le strutture regionali individuate comunicheranno, tramite il Coordinatore, il nominativo del Tutor interno per ogni singolo soggetto avviato all’attività socialmente utile; il Tutor avrà il compito di monitorare l’attività svolta del messo alla prova e di impartire le relative istruzioni.

Altresì, il Tutor si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UIEPE, l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto.

Il Tutor segnalerà inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all’articolo 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della attività da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies c.p.p.

Il Tutor al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità fornirà le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi del messo alla prova all’UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’articolo 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998 n. 271.

Le strutture regionali individuate consentiranno l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l’ente o l’organizzazione si impegna a predisporre.

ART. 3
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la struttura regionale ospitante si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

ART. 4
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto alla struttura ospitante di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

La Regione garantisce l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico della Regione Lazio fino a che l’INAIL non ne comunichi l’assunzione del relativo onere, ai sensi dell’articolo 73 comma 5 bis del DPR 309/1990 e di cui all’articolo 186 c.d.s.

ART. 5
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale o da parte della Regione Lazio. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate e sottoscritte dalle parti.

ART. 6
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova.

Sottoscritta digitalmente il 13/17 ottobre 2022

PER IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Presidente Dott. Roberto Reali

PER LA REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale
La Direttrice Ornella Guglielmino