Convenzione tra il Dipartimento per gli Affari di giustizia e la Regione PIEMONTE in tema di Assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipologia di reato - 16 novembre 2022

16 novembre 2022

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia

 

Codice del progetto - Prot. DAG n.190578.E del 22.09.2022

Responsabile di Progetto/ Beneficiario  - Livio Tesio/Regione Piemonte

Titolo del progetto - "SU.VI.RE. e MEDIARE 2022"

Obiettivi/interventi di progetto

Obiettivi specifici mirati alla vittima:
- Offrire uno spazio di accoglienza, ascolto e sostegno;
- Informare sull’iter e sul possibile ruolo della vittima all’interno del procedimento penale;
- Sensibilizzare circa l’opportunità e I possibili risvolti della mediazione penale;
- Consentire, attraverso la mediazione diretta o indiretta, uno scambio comunicativo con l’autore di reato.

Obiettivi specifici mirati all’autore di reato:
- Sensibilizzare alla Giustizia riparativa al fine di coinvolgere gli autori di reato in una riflessione critica e costruttiva circa l’agire connesso al reato;
- Responsabilizzare gli autori di reato, sia in ambito intramurario sia in area penale esterna, sia nella fase precedente il processo;
- Sostenere e implementare reti territoriali pubblico/private, formalizzare e riconosciute al fine di definire la standardizzazione di percorsi e prassi operat./processi organizz. per il realizzo di servizi pubblici riparativi;
- Rafforzare coinvolgimento comunità territoriale in ottica partecipativa.

Durata - 12 mesi (gennaio 2023 – dicembre 2023)

Importo finanziato - € 126.440,30

Partenariato

PRAP, UIEPE e CGM per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta


Indice

ART. 1 - OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI
ART. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO
ART. 4 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
ART. 5 - VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE
ART. 6 - SANZIONI E REVOCHE
ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA
ART. 8 - CONFLITTO D’INTERESSI E INCOMPATIBILITÀ
ART. 9 - PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI
ART. 10 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
ART. 11 - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
ART. 12 - RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO
ART. 13 - FORO COMPETENTE
ART. 14 - ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

 


Il Capo del “Dipartimento per gli Affari di Giustizia” (di seguito anche “DAG” o “Amministrazione”) del Ministero della Giustizia

e

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato “Beneficiario”): Regione Piemonte;


Ente proponente: Regione Piemonte;
Codice Fiscale dell’Ente proponente: 80087670016;
Nome del Responsabile del controllo contabile/ amministrativo: dott. ssa Patrizia Capozziello;

VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022) recante risorse, in continuità con gli anni precedenti, per il rafforzamento della rete di assistenza delle vittime di reato e per la tutela socio - assistenziale; 

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”;

VISTA la nota prot. DAG n. 149946.U del 15 luglio 2022 recante “Invito a presentare proposte per la realizzazione di servizi pubblici per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato e per la promozione di percorsi di giustizia riparativa, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2022”;

PRESO ATTO della nota prot. DAG n. 5774.I dell’11 ottobre 2022, con cui il Responsabile del procedimento ha individuato i progetti ammissibili;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento prot. DAG n. 206377.U del 12 ottobre 2022, che ha istituito la presente Commissione;

VISTA la delibera della Commissione di valutazione in data 21.10.2022 recante l’approvazione dell’iniziativa in argomento per un ammontare di € 108.612,22 (euro centoottomilaseicentododici/22);  

CONSIDERATO il provvedimento adottato in data 25 ottobre 2022, emesso ai sensi del par. 3 dell’Invito (“Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei progetti approvati non raggiunga il totale dello stanziamento e residuino risorse, l’Amministrazione si riserva la possibilità di attribuire tali risorse residue, in tutto o in parte, attraverso un’ulteriore ripartizione dei fondi anche ad integrazione dei progetti presentati ed approvati in funzione del compiuto utilizzo di essi al fine di valorizzare le realtà locali nelle quali l’erogazione dei servizi abbia raggiunto livelli conformi alle indicazioni fornite dal presente avviso”), con cui l’Amministrazione ha attribuito le risorse residue ripartendole proporzionalmente tra le Regioni ammesse al finanziamento;

RITENUTO di dover attribuire all’importo pro-quota ri-assegnato lo stesso vincolo funzionale, in coerenza con i contenuti ed obiettivi progettuali approvati, con imputazione proporzionale alle singole “voci di costo” già indicate dall’Ente beneficiario nel progetto;

CONSIDERATO che l’importo complessivo ammissibile al finanziamento per la Regione Piemonte ammonta ad € 126.440,30 (euro 108.612,22 già deliberato + euro 17.828,08 oggetto di redistribuzione nell’ambito del residuo non assegnato);


ART. 1 - OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1.1 La convenzione ha per oggetto la realizzazione, secondo le modalità di seguito descritte, del progetto denominato “SU.VI.RE. e MEDIARE 2022”. L’importo progettuale finanziato è pari ad € 126.440,30 (euro centoventiseimilaquattrocentoquaranta/30).

1.2 Il progetto ha durata di 12 mesi.

1.3 La presente convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di chiusura del progetto.

1.4 Eventuali proroghe rispetto alle tempistiche fissate nel cronoprogramma del progetto, ovvero sulla durata complessiva dell’attività progettuale, potranno essere concesse ad insindacabile giudizio dell’Ente erogante, a seguito di motivata richiesta da parte del Beneficiario. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse al DAG entro un congruo termine dalla scadenza del progetto, al fine di consentirne la pertinente istruttoria e valutazione.

1.5 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, garantendo un’equilibrata copertura territoriale nel perseguimento degli obiettivi previsti, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione e relativi allegati, e delle disposizioni normative applicabili, anche con riguardo ai criteri specificati nel paragrafo 2 dell’invito a presentare proposte progettuali di cui alla presente iniziativa (prot. DAG n. 149946.U del 15 luglio 2022). Con riferimento alle “spese per i destinatari degli interventi” di cui alla scheda analitica del progetto, le parti convengono trattarsi di fondi che saranno gestiti direttamente dalla Regione, la quale provvederà all’erogazione diretta in favore del prestatore del bene o servizio richiesto dalla vittima per la sua assistenza e/o aiuto, con esclusione di ogni elargizione immediata alla vittima.

1.6 Il Beneficiario si impegna a provvedere e vigilare affinché i fondi stanziati per le vittime destinatarie degli interventi non costituiscano forme risarcitorie e/o indennitarie per il danno subito, non si sostituiscano alle disposizioni in merito assunte dalle autorità giudiziarie, né si sovrappongano ad erogazioni pubbliche comunque finalizzate a medesime esigenze assistenziali, e affinché in ogni caso elargizioni a titolo di prima assistenza o per copertura di interventi emergenziali non costituiscano duplicazione di analoghe forme di sostegno alla vittima.

1.7 Il Beneficiario si impegna al versamento, all’atto della conclusione del progetto (anche come eventualmente prorogato), delle eventuali disponibilità residue alla Tesoreria dello Stato in conto entrate, con imputazione sul capo XI – capitolo 3530 “entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia” – art. 3 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” – IBAN IT59D0100003245348011353003 – indicando nella causale, dopo l’indicazione dell’ente versante, la dicitura “Per conto di: ___________________  saldo conclusione progetto_________________________”.

1.8 Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica[1] e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

 

ART. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Beneficiario si impegna:

  1. ad assicurare l’esecuzione esatta ed integrale del progetto, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
  2.  a comunicare immediatamente l’eventuale mutamento del responsabile del progetto, assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
  3. a sottoporre, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare immediatamente ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva valutazione ed eventuale approvazione;
  4. a trasmettere, entro il 15^ giorno del mese successivo a ciascun semestre progettuale, una relazione sul relativo andamento, tramite posta elettronica certificata;
  5. a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, la scheda di monitoraggio semestrale, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma e delle condizioni previste nella convenzione, utilizzando il modello all'uopo predisposto (vd. allegato);
  6. a trasmettere, tramite posta elettronica certificata un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute, alle seguenti scadenze:
    - a seguito dell’avvenuto impiego di una quota non inferiore al 70% dei fondi di progetto,
    - alla conclusione delle attività progettuali nei tempi previsti dal crono-programma o dall’eventuale proroga concessa;
  7. a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, una relazione finale, firmata digitalmente, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
  8. a far accedere al controllo sull’attività finanziaria le persone delegate dal DAG;
  9. a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
  10. ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;
  11. ad avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti nella scheda di progetto, comunicando al DAG la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
  12. ad individuare i soggetti attuatori degli interventi mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente (con particolare riguardo al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 165/2001, alla L. 241/1990, al D.lgs. n. 117/17, alla disciplina ove applicabile in tema di controlli anti-mafia, nonché sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010), e ad assicurare che il ricorso a professionisti esterni avvenga nel rispetto di criteri adeguatamente selettivi, predefiniti e trasparenti e che l’erogazione delle corrispondenti attività si conformi alla normativa deontologica del settore di riferimento;
  13. a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di appalti pubblici, nonché della normativa di settore;
  14. a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la “Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” e ss.mm.ii.;
  15. a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
  16. a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
  17. a rispettare il massimale di costo orario di € 25,00 lordi per i professionisti esterni, quali ad es. psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali, salva la facoltà di coprire con risorse proprie eventuali compensi eccedenti tale massimale di costo;
  18. a rispettare, per le figure professionali diverse da quelle citate al punto precedente, le Unità di Costo Standard (U.C.S.) definite dai Decreti Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale n. 406 del 01/08/2018 e n. 319 del 17/09/2019 e alla circolare n. 2 del 2/2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; per quanto concerne le voci di costo non previste nelle predette unità si  farà riferimento ai costi approvati nel progetto; eventuali variazioni, da comunicare con congruo anticipo e con idonea documentazione giustificativa a corredo, dovranno essere preventivamente approvate.

2.2 Resta inteso che l’impiego di partner nell’attuazione del progetto non esonera l’ente beneficiario del finanziamento dal vincolo funzionale di gestione delle risorse stanziate rispetto alle finalità indicate in progetto e recepite con la presente convenzione ed ai connessi obblighi attuativi anche di vigilanza.

 

ART. 3 - OBIETTIVI ED ATTIVITÀ DEL PROGETTO

3.1 Il progetto prevede la realizzazione delle attività descritte nella documentazione di progetto approvata a seguito di relativa delibera della Commissione di valutazione, con le eventuali specifiche concordate in questa sede; la documentazione di progetto così approvata costituisce parte integrante della presente convenzione.

 

ART. 4 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

4.1 Nell’attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

  • utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;
  • gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e da tutte le disposizioni e/o criteri ivi richiamati, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria di fondi.


ART. 5 - VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE

5.1 Le somme erogate saranno versate sulla contabilità speciale infruttifera c/o la Banca d’Italia, Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Torino, n. 0031930 intestata alla Regione Piemonte e dovranno essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

5.2 L’inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento nonché di quelli indicati nel paragrafo 7 del citato Invito ministeriale comporta la sospensione del finanziamento e, nei casi gravi la revoca.

5.3 L’Amministrazione procede all’erogazione del finanziamento in unica soluzione, salvo l’obbligo di puntuale periodica rendicontazione gravante sul Beneficiario, nei termini di cui alla presente convenzione.

 

ART. 6 - SANZIONI E REVOCHE

6.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Beneficiario, l’Amministrazione potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all’inadempimento.

6.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente convenzione, nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell’inadempimento.

6.3 Se i rimborsi non saranno effettuati nel termine fissato, le somme da restituire all’Amministrazione potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato; il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno e incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

6.4 L’Amministrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

 

ART. 7 - PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

7.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente convenzione.

7.2 Il Beneficiario potrà, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa.

7.3 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

7.4  Il Beneficiario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione.

7.5 L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell’esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7.6 Il Beneficiario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

7.7 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione erogante ha facoltà di adottare le sanzioni previste dall’art. 6, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione medesima.

 

ART. 8 - CONFLITTO D’INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

8.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull’imparzialità e obiettività della presente convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi,  ecc.).

8.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d’interesse o una condizione di incompatibilità durante l’esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Amministrazione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L’ente erogante si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l’Amministrazione applicherà le sanzioni previste dall’art. 6.

 

ART. 9 - PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI

9.1  La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Beneficiario garantisce all’Amministrazione il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto, nel rispetto della normativa di settore.

 

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

10.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le          ipotesi di forza maggiore, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L’Amministrazione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti.

10.2 L’Amministrazione si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, a norma dell’art. 11 che segue. Qualora l’Amministrazione non si avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l’esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente la medesima Amministrazione. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa, previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione.

 

ART. 11 - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

11.1 L’Amministrazione può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

  1. per giusta causa. È da intendersi “giusta causa di recesso”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;
  2. in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

11.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.

 

ART. 12 - RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

12.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all’Amministrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

12.2 Il Capo del Dipartimento valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corr In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo.

 

ART. 13 - FORO COMPETENTE

13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione (incluse quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione) saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

 

ART. 14 - ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

14.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

Per il DAG
Il Capo del Dipartimento
 

Per il Beneficiario
Il Responsabile del progetto

 

[1] D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001, L. 241/90 nonché il D.lgs. n. 117/2017 recante “Codice del terzo settore”.