Convenzione tra istituto penitenziario e Tribunale di CATANZARO per costituire una rete di risorse che accolgano i soggetti detenuti ammessi al lavoro all'esterno - 27 settembre 2022
27 settembre 2022
CONVENZIONE TRA ISTITUTO PENITENZIARIO DI CATANZARO
E
TRIBUNALE DI CATANZARO
l'Istituto penitenziario di Catanzaro (codice fiscale 80008790799 ), nella persona del direttore Dott.ssa PATRIZIA DELFINO nato a REGGIO CAL. IL 14.12.1964, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Istituto, in via TRE FONTANE 28 e il Comune /Associazione/Organismo/Ente TRIBUNALE DI CATANZARO nella persona del Presidente Rodolfo Palermo nato a Brancaleone (RC), il 30/03/1955, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso Via Argento 88100 CATANZARO
Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare art. 20 ter L354/75 che prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno per svolgere attività a titolo di volontario e gratuito;
Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:
all’art.1 comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché, delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino "la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme dì essa";
Vista la L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per Io sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";
Vista la L. 288/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale;
Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;
Considerato che Io svolgimento di attività a beneficio delia collettività può essere realizzato attraverso:
- una forma di riparazione che il reo pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatone nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;
Considerato che la riparazione a favore della collettività consista nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;
Considerato che la direzione dell'istituto penitenziario concorre alla realizzazione delle attività previste dalla vigente normativa finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa;
Considerato che il/la TRIBUNALE DI CATANZARO si rende disponibile a inserire
condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;
Considerato che il programma di trattamento definito con ii detenuto e dallo stesso condiviso deva tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;
Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Finalità
La presente convenzione ha lo scopo dì:
- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore delia collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti detenuti ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 O.P.) o ammessi a misura alternativa che hanno aderito ad un progetto riparativo;
Art. 2
Impegno delle parti
L'istituto si impegna a:
collaborare con il Tribunale di Catanzaro per sensibilizzate l’ambiente in cui saranno inseriti ì soggetti segnalati;
segnalare al Tribunale di Catanzaro il nominativo di ogni detenuto ammesso al lavoro all'esterno che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti la direzione dell'istituto fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato iI tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dal Tribunale di Catanzaro;
comunicare il nominativo del funzionario giuridico - pedagogico incaricato di curare il procedimento relativo al lavoro all'esterno con ì quali l'ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa; o preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
promuovere e partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.
il Comune/Ente/Associazione Tribunale di Catanzaro si impegna a;
- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti ammessi al lavoro all'esterno/in esecuzione di pena;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili} per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità dì cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'istituto penitenziario;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero dì ore e te modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'istituito, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari del detenuto, mettendoli a disposizioni dell'istituto con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei assunti dalla persona ammessa allo svolgimento di attività riparative;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.
Art. 3
Durata e diritto di recesso
La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.
Nei casi in cui ia risoluzione anticipata ha riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà necessario, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento dì una soluzione alternativa presso altra struttura.
Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria
Catanzaro, 27.09.2022
Il Direttore dell’Istituto Penitenziario
Patrizia Delfino
Il Presidente del tribunale
Rodolfo Palermo