Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e l’Ente CSD – Diaconia Valdese - 20 settembre 2022

20 settembre 2022

N.9/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

 

TRA

il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale ordinario di Roma

e

l’Ente CSD – Diaconia Valdese, con sede in Torre Pellice, Via Angrogna 18, che interviene nel presente atto nella persona del segretario esecutivo procurato dal Legale rappresentante pro-tempore, Gianluca Barbanotti nato ad Alessandria il 05.02.1959

Premesso

che in forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede inoltre specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all’art. 2 della presente convenzione;

che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. lgs. N. 274/2000, nonché il D.M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;

che il Ministero della Giustizia, con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle predette convenzioni;

considerato

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dall’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67;

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale di Roma, giusta delega di cui in premessa e l’ente CSD – Diaconia Valdese nella persona del segretario esecutivo procurato dal Legale rappresentante pro-tempore, Gianluca Barbanotti;

Art. 1
Attività da svolgere

l’Ente CSD – Diaconia Valdese mette a disposizione n. 3 posti per altrettanti imputati per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità da espletarsi nei casi indicati in premessa. L’Ente specifica che presso le sue strutture tale attività, non retribuita ed in favore della collettività, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

  • lavori di piccola manutenzione presso le strutture di accoglienza e gli uffici/sportelli;
  • supporto agli operatori del Comunity Center per lo screening delle persone che accedono allo sportello;
  • supporto agli operatori per l’archiviazione dei documenti inerenti i progetti.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura, nonché con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n. 8;

Art. 2
Modalità esecutive

L’Ente convenzionato dovrà comunicare direttamente all’UIEPE il nominativo del singolo referente interno designato per ogni soggetto avviato all’attività socialmente utile; il referente interno avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti interni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UIEPE l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. I referenti interni segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all’art. 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti interni, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 del D. Lgs. 28 luglio 1998 n. 271.

L’Ente convenzionato consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l’Ente convenzionato si impegna a predisporre. L’UIEPE, a tal fine, comunicherà all’associazione il nominativo del funzionario incaricato a seguire l’andamento della prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 3
Referenti

La Sig.ra Alessandra Cominetti è il referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa e di impartire al soggetto interessato le relative istruzioni, secondo quanto previsto all’art.2, comma 2, del D.M. 26 marzo. Il predetto referente provvederà, altresì, a rappresentare eventuali criticità in ordine allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente convenzionato si impegna, sia presso i propri locali sia presso le sedi esterne, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura; sarà cura dell’associazione verificare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dal provvedimento del Giudice.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

L’Ente convenzionato si impegna affinché agli imputati venga garantito quanto previsto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e dai Decreti ministeriali 8 giugno 2015 n. 8 e 9 settembre 2015.

L’Ente convenzionato si impegna a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente convenzionato di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’associazione l’assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico dell’Ente convenzionato fino a che l’INAIL non comunichi l’assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile;

Se previsti, la CSD – Diaconia Valdese potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 6
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente convenzionato.

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione pensale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’ar.t4 comma 3 del D.M. n.88/2015

Art. 7
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova- ed all’UIEPE di Roma.

Sottoscritta in data 15/20 settembre 2022

Il Presidente del Tribunale di Roma
Roberto Reali

Il rappresentante dell’Ente CSD – Diaconia Valdese
Gianluca Barbanotti