Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e la Caritas Diocesana di Molfetta - 4 agosto 2022

4 agosto 2022

TRIBUNALE DI TRANI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014

Premesso

- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della messa alla prova, prestazioni non retribuite in favore della collettività;

- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra

il dott. ANTONIO DE LUCE Presidente del Tribunale di Trani, giusta la delega di cui in premessa

E

Il Sac. CESARE PISANI, nato a Terlizzi il 05.03.1981, residente in Molfetta alla via Contrada Reddito snc, CF: PSNCSR81C05L109M, in qualità di Direttore pro-tempore della Caritas diocesana di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, di seguito definita “Ente”, avente sede in Piazza Giovene n. 4 a Molfetta, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’Ente consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, presti presso la sede operativa Caritas di Molfetta, via Pisacane n. 95, l’attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è confermato in n. 1 unità.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • manutenzione, pulizia ed igiene degli ambienti;
  • distribuzione vestiario e alimenti in favore di persone indigenti;
  • supporto socio-assistenziale ed educativo all’utenza in condizione di svantaggio sociale e vulnerabilità.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, più precisamente:

  • dal lunedì alla domenica
  • dalle ore 10.00 alle ore 12.00, e dalle 15.30 alle ore 18.30
  • per un totale di n. 7 giorni alla settimana

Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l'UEPE, con la sede CARITAS DIOCESANA interessata e con i soggetti individuati.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

In forza di un’espressa delega da parte del Direttore protempore sac. Cesare Pisani, al momento della formalizzazione della propria disponibilità, ovvero al momento dell’avvio del programma relativo alla sanzione e\o al procedimento di sospensione per messa alla prova, l’Ente che consente la prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti referenti l’incaricato a coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • sig.ra Maria Patruno
  • sig Pantaleo Gadaleta
  • dr.ssa Raffaella Scarongella
  • avv. Edgardo Bisceglia
  • dr.ssa Rossella Tempesta

e tutti reperibili all’indirizzo mail: caritasmolfetta@libero.it

L’Ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con “messa alla prova”, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E’obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Ente ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’INAIL, mentre per la copertura della responsabilità civile l’Ente provvederà nell’ambito del programma assicurativo proprio;

Art. 5

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. l’Ente s’impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. È da intendersi tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:

  • al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

nonché, tra glialtri:

  • alla Caritas Diocesana di Molfetta;
  • all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.

Trani, 4 agosto 2022

Il Direttore Caritas Diocesana Molfetta
Sac. Cesare Pisani 

Il Presidente del Tribunale
Dr. Antonio de Luce