Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di COSENZA e Hoplà Cooperativa Sociale - 8 luglio 2022

8 luglio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

e

HOPLA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ARL

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ 
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L’anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di luglio nel Palazzo di Giustizia di Cosenza

PREMESSO

che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21,2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale, o nel caso di messa alla prova;

che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che la Cooperativa (di seguito denominata Cooperativa):

Hoplà Cooperativa Sociale Onlus Arl, con sede legale a Cosenza in Via Padre Giglio Complesso Piazza Molino 1, P.I. 01579530781,

rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l’applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate.

SI STIPULA

La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Piero Santese, presidente vicario del Tribunale di Cosenza, delegato dal Presidente del Tribunale di Cosenza;

e

Hoplà Cooperativa Sociale Onlus Arl, qui rappresentata dalla Dott.ssa Vuono Maria, nata a Cosenza, il 02/12/1959, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante della cooperativa.

ART. 1
Attività da svolgere

Hoplà Cooperativa Sociale Onlus Arl, si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. 5 unità contemporaneamente e massimo 20 unità annue, la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

La Cooperativa specifica che presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:

  1. prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. progettazione sociale e tutto ciò che rientra nel settore della progettazione, analisi del contesto e dei fabbisogni territoriali, gestione e ricerca dati utili alla progettazione, ricerca bandi e avvisi, ideazione e scrittura dei progetti;
  3. prestazioni di lavoro con attività di segreteria, accoglienza e orientamento;
  4. supporto nella fase di progettazione Servizio Civile e gestione dei volontari di Servizio Civile che fanno capo alla struttura;
  5. prestazioni lavorative di reporter, articolista, video reporter e nuovi metodi comunicativi;
  6. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
  7. altre attività di lavoro di pubblica utilità sociale come da statuto.

ART. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L’attività del condannato o di colui che è sottoposto alla messa alla prova può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni sono: Silvio Cilento nato a Cosenza il 19/04/1985 CLNSLV85D19D086D

Maria Vuono nata a Cosenza il 02/12/1959 VNUMRA59T42D086B

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o dei sottoposti alla messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.

La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati o dei sottoposti alla messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati o dei sottoposti alla messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico della Hoplà Cooperativa Sociale Onlus Arl l’assicurazione dei soggetti che effettuano lavori di pubblica utilità sulla base della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto sottoposto, secondo l’art. 56 del decreto legislativo.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.

ART. 9
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

ART. 10
Allegati

 

Fa parte della presente convenzione il seguente documento:

  1. Statuto.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

Cosenza, 8 luglio 2022

Per il Tribunale Ordinario di Cosenza
Dott. Piero Santese, presidente vicario del Tribunale di Cosenza

Hoplà Cooperativa Sociale
Dott.ssa Vuono Maria, legale rappresentante della cooperativa

 

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI COSENZA PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
(Ai sensi degli artt. 54 del D.L. vo 28 agosto 2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ENTE SOTTOSCRITTORE

  • Ragione Sociale: HOPLA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
  • Sede Legale: VIA PADRE GIGLIO COMPLESSO PIAZZA MOLINO 1, COSENZA
  • IVA/C.F. 01579530781
  • Rappresentante legale: MARIA VUONO

 

CONDIZIONI DI IMPIEGO

  • Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: VIA PADRE GIGLIO COMPLESSO PIAZZA MOLINO 1, COSENZA
  • Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso alla sede: 5
  • Orario di lavoro previsto: 9.00/13.00 – 15.00/18.00
  • di giorni lavorativi per settimana: 5
  • Giorno di riposo: SABATO
  • Mansioni prevalenti (breve descrizione): ATTIVITA’ COME DA STATUTO.