Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e l'Associazione Guardie per l’Ambiente - 21 giugno 2022 - 21 giugno 2024

21 giugno 2024

TRIBUNALE DI TRANI

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  • che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Antonio De Luce, Presidente del Tribunale di Trani, giusta delega di cui in premessa

E

l’Associazione nazionale GUARDIE PER L’AMBIENTE - OdV (c.f. 92052710727) Ente esponenziale per la tutela dell'ambiente e degli animali - con riconosciuta personalità giuridica Decreto n°76/P-2012 del Prefetto della Repubblica presso la provincia di Bari; iscritta al n°557-2005 dell’Albo comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali;

  • iscritta al n°638-2004 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia; iscritta al n°58-2012 dell’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali;
  • iscritta con Determinazione n°183/2020 all’Albo regionale delle Associazioni per la protezione dell’Ambiente;
  • iscritta all’Albo regionale della Protezione civile al numero CMBA011;
  • iscritta alla posizione NZ04571 del Servizio civile nazionale;
  • riconosciuta dal Ministero della Salute con D.M. n°1/2013 En. Ass.;
  • componente del Coordinamento Regionale Interassociativo delle associazioni di tutele Ambientale e Animale (CRIAA),

con sede in Corato (BA) al viale Vittorio Veneto n. 77 [nazionale@guardieperlambiente.it - nazionale@pec.guardieperlambiente.it] nella persona del Dott. Laterza Pasquale (C.F. LTRPQL72L11C983V), si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’Associazione consente che n. 4 imputati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di imputati impiegabili contemporaneamente è di n. 4 unità.

L’Associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Attività informativa sulla tutela ambientale e animale;
  • Attività di tutela dell’ambiente e degli animali in forma diretta mediante attività di prossimità sul territorio.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita degli imputati

  • dal lunedì alla domenica
  • dalle ore 7,00 alle ore 10,00 - dalle 17,00 alle 19,00
  • per un totale di n. 3 giorni alla settimana

I soggetti individuati sono impegnati ad attivare ogni collaborazione possibile per raggiungere i luoghi indicati per svolgere il compito affidato.

Gli orari e i giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l’UEPE e con i soggetti individuati.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Associazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Pasquale Laterza, reperibile alla seguente utenza n°346 6742777.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Associazione ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’Inail mentre per la copertura della responsabilità civile l’associazione provvede nell’ambito del programma assicurativo dell’Associazione;

Art. 5

È fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,

  • al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

nonché:

  • all’Associazione nazionale Guardie per l’Ambiente ODV, Corato;
  • all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;

Trani, 21 giugno 2022

Il Presidente del Tribunale
Dr. Antonio de Luce

Il Presidente dell’Associazione Guardie per l’Ambiente
Dr. Pasquale Laterza

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

LA PRESENTE STIPULA SOSTITUISCE LE PRECEDENTE STIPULATA IN DATA 21 GIUGNO 2022

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  • che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che peraltro la sanzione del lavoro di pubblica utilità è stata introdotta dall’art. 20 bis c.p. quale sanzione sostitutiva della reclusione e dell’arresto come disciplinata dal capo III della legge 24/11/1981 n. 689;
  • che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
  • che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’associazione presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle norme sopra richiamate;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Salvatore Casiello Presidente del Tribunale di Trani, giusta delega di cui in premessa

E

l’Associazione nazionale GUARDIE PER L’AMBIENTE - OdV (c.f. 92052710727) Ente esponenziale per la tutela dell'ambiente e degli animali - con riconosciuta personalità giuridica Decreto n°76/P-2012 del Prefetto della Repubblica presso la provincia di Bari; iscritta al n°557-2005 dell’Albo comunale delle libere forme associative e delle cooperative sociali; iscritta al n°638-2004 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia; iscritta al n°58-2012 dell’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali; iscritta con Determinazione n°183/2020 all’Albo regionale delle Associazioni per la protezione dell’Ambiente; iscritta all’Albo regionale della Protezione civile al numero CMBA011; riconosciuta dal Ministero della Salute con D.M. n°1/2013 En. Ass.; componente del Coordinamento Regionale Interassociativo delle associazioni di tutele Ambientale e Animale (CRIAA) -, con sede in Corato (BA) al viale Vittorio Veneto n. 77 [nazionale@guardieperlambiente.it - nazionale@pec.guardieperlambiente.it] nella persona del Dott. Laterza Pasquale (C.F. LTRPQL72L11C983V) nato a Corato (BA) l'11 luglio 1972 e ivi residente alla via Tiepolo n. 16, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1
(Oggetto e contenuti dell’accordo)

L’associazione consente che, nell’anno solare, n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa, e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di persone da prendere in carico contemporaneamente dall’Associazione, è di n. 15 unità.

L’associazione specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Supporto e collaborazione in attività informativa sulla tutela ambientale e animale;
  • Supporto e collaborazione in attività di tutela dell’ambiente e degli animali in forma diretta mediante attività di prossimità sul territorio.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati

  • dal lunedì alla domenica
  • dalle ore 7,00 alle ore 13,00 - dalle 16,00 alle 20,00
  • per un totale di n. 3 giorni alla settimana

I soggetti individuati sono impegnati ad attivare ogni collaborazione possibile per raggiungere i luoghi indicati per svolgere il compito affidato.

Gli orari e i giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l’UEPE e con i soggetti individuati.

Art. 2
(Programma delle attività da realizzare)

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), e nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento di ammissione alla prova e/o di esecuzione della sanzione.

Il concordato programma di attività da svolgere specificherà, fra quelle sopra elencate nell’art.1, le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, nonché la durata e l'orario di svolgimento della sanzione del Lavoro di Pubblica Utilità, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Art. 3
(Referenti comunali ed azione di coordinamento)

L’Associazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Pasquale Laterza, reperibile alla seguente utenza n°346/6742777

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L’associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: prot.uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna. L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4
(Obblighi dell’Ente per la sicurezza dei LPU)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Associazione ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’Inail mentre per la copertura della responsabilità civile l’associazione provvede nell’ambito del programma assicurativo dell’Associazione;

Art. 5
(Divieto di retribuzione)

È fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6
(Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte dai partecipanti)

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7
(Cause di risoluzione della Convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

Art. 8
(Durata della Convenzione)

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,

  • al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

nonché:

  • all’Associazione nazionale Guardie per l’Ambiente ODV, Corato;
  • all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;

Trani, 21/06/2024

Il Presidente del Tribunale
Dr. Salvatore Casiello

Il Presidente dell’Associazione Guardie per l’Ambiente
Dr. Pasquale Laterza