Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NUORO e il Comune di Loculi - 17 giugno 2022

17 giugno 2022

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI NUORO E IL COMUNE DI LOCULI

Il Tribunale di NUORO C.F. 93000810916 che interviene al presente atto nella persona del Dott. Vincenzo Amato, Presidente del tribunale di Nuoro con sede in Via Leonardo da Vinci 17, su delega del Ministro della Giustizia,

E

il Comune di LOCULI C.F. 80006160917 che interviene al presente atto, nella persona del Dr Luche Alessandro. in qualità di Rappresentante Legale

Il giorno 17 del mese di giugno anno 2022

PREMESSO CHE:

gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono ai Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

l'articolo 33 comma 1" lett. d) della legge 29 luglio 2010, n' 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n'' 274 del 2000;ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nei campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze:

l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n- 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. in particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, "nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale. l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";

articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;

l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

l'attività non retribuita a favore delle collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero dei Giustizia, o su delega di quest'ultimo dal Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni indicati all'articolo 1 comma 1 del predetto decreto;

Il Comune di Loculi rientra tra gli Enti presso i quali si può svolgere attività di pubblica utilità;

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso il Comune e presso Enti, Società e Organizzazioni di assistenza Sociale e di volontariato di cui alla premessa,

Articolo 2
Attività da svolgere

Per i fini di cui alla presente convenzione L'Ente, COMUNE DI LOCULI si impegna ad accogliere presso le loro strutture, o servizi da loro gestiti direttamente, persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.

IL COMUNE DI LOCULI individua, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:

  • MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO
  • PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE
  • MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI

L'Ente individua nell'operatore sociale, nel tecnico e nel vigile comunale, le persone incaricate di coordinare e supervisionare l'attività prestata dai condannati, nonché di individuare le specifiche modalità operative nel rispetto delle indicazioni di cui al provvedimento del giudice.

Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo all'area tecnica del Comune di Loculi.

Articolo 3
Valutazione delle richieste

Le richieste dell'indagato /dell'imputato /condannato formeranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro , che procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del richiedente, attraverso un preventivo colloquio ed esame del reato contestato e, quindi, procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell'Ente al momento della richiesta

In caso di decisione favorevole l'ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Articolo 4
Modalità di svolgimento e trattamento

L'articolazione oraria delle attività di cui al precedente articolo 2 saranno concordate tra il responsabile dell'Ente e l'indagato/imputato/ condannato nel rispetto delle esigenze della struttura di riferimento.

L'attività non retribuita di cui al comma 1°, in favore della collettività, sarà svolta dagli indagati/ imputati/ condannati in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna o nel decreto penale, nella quale il giudice indicherà il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità; la durata giornaliera non potrà essere comunque superiore alle ore 8 (otto) giornaliere.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure a tutelare l'integrità fisica e morale degli indagati/imputati / condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il soggetto ospitato sarà seguito da un tutor "aziendale", il cui nominativo sarà debitamente comunicato al Tribunale di NUORO; il condannato dovra' attestare la sua presenza firmando in entrata ed in uscita il registro delle presenze ; per l'indagato/imputato/ condannato ospitato, in base alla presente convenzione, verrà predisposta una relazione che documenti l'adempimento della prestazione.

In ogni caso l'attività non potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Articolo 5
Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

L'Ente ospitante si impegna all'assicurazione degli indagati/imputati/ condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi; detti oneri, preventivamente quantificati, in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso, saranno posti a carico del condannato e rimborsati dallo stesso all'ente .

L'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sarà conseguente ai contenuti dell'attività individuata a cura della struttura ospitante.

E' fatto divieto all'Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni – Verifiche e indicazioni di cui al provvedimento del giudice

Il legale rappresentante o suo delegato, provvederà a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti da comunicare al Tribunale di NUORO — Cancelleria Penale all'UEPE

2Il legale rappresentante o suo delegato, provvederà a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti da comunicare al Tribunale di Nuoro-Cancelleria Penale e all'UEPE

l'Ente, si impegna a comunicare al Tribunale di NUORO e per conoscenza all'Autorità di Pubblica Sicurezza e, esclusi i procedimenti per i reati di cui agli arti 186 e  187 c.d.s, all'UEPE ( via email all'indirizzo di cui sopra ) le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o le eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'espletamento dell'attività da parte degli indagati/imputati/condannati.

Oppure

Il legale rappresentante o suo delegato, provvederà a redigere, terminata l'esecuzione della pena, una breve relazione che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti da comunicare via email : per al solo Tribunale di NUORO — Cancelleria Penale con email all'indirizzo per all'UEPE di Nuoro

l'Ente, si impegna altresì a comunicare via email al tribunale di NUORO le eventuali violazioni degli obblighi del condannato o le eventuali problematiche che dovessero sorgere durante l'espletamento dell'attività da parte degli indagati/imputati/condannati, nonchè, per i soli procedimenti per i reati di cui agli artt.186 e 187 c.d.s. anche all'Autorità di Pubblica Sicurezza indicata nel provvedimento del giudice ; e per tutti gli altri procedimenti anche all'UEPE .

Articolo 7
Durata e decorrenza della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.

La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 8
Trattamento dati

 I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.

Le parti concordano di richiedere l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972

La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati

Nuoro, 17 giugno 2022

IL TRIBUNALE DI NUORO

IL COMUNE DI LOCULI