Protocollo d'intesa tra l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Pistoia e l'APS Aleteia - studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione - 31 maggio 2022

31 maggio 2022

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Pistoia

Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Pistoia ULEPE) e l’APS Aleteia – studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione

Premesso che

L’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (di seguito denominato U.L.E.P.E.) di Pistoia intende attuare una proficua collaborazione istituzionale al fine di garantire interventi di Giustizia Riparativa sul territorio di Pistoia e provincia:

Vista

La legislazione internazionale, nazionale in materia di giustizia riparativa, mediazione, sostegno alle vittime di reato e integrazione tra servizi, ed in riferimento a:

  • La Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati Membri del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale- Venezia 2021;
  • La Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa relativa alla giustizia riparativa in materia penale;
  • La raccomandazione n. R (92)16 - Consiglio d’Europa, 1992 – relativa alle Regole Europee sulle Sanzioni e Misure alternative alla detenzione, laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime.
  • La Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000, che prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato, quali la mediazione e gli istituti d i giustizia riparativa;
  • La Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000, che promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, del bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le parti;
  • La Risoluzione 2000/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, che detta i principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale;
  • La Raccomandazione 87(20) del Consiglio d’Europa che incoraggia specificamente “lo sviluppo di procedure di degiurisdizionalizzazione e di ricomposizione del conflitto (mediation) da parte dell’organo che esercita l’azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano”.
  • La Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, R(99) n.19 – Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, anno 1999 – che contiene le linee guida sulla mediazione in materia penale, l'invito a diffonderne l'impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e lungo tutto il percorso penale e definisce la mediazione come il “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore);
  • La Raccomandazione n. 22 del 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che contiene l'invito, nel rispetto delle tradizioni giuridiche e del principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso, nei casi appropriati, a procedimenti semplificati e a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all'azione penale, allo scopo di evitare sia il processo penale completo, sia II ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;
  • La Declaration of Basic principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, O.N.U. 2000, che definisce riparativo ogni procedimento “in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o membri della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore”
  • La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato, disciplina le garanzie a difesa della vittima nel contesto dei servizi di giustizia riparativa, definendo la stessa come qualsiasi procedimento “che permetta alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale”.
  • Le linee di azione e indirizzo degli "Stati generali sull'esecuzione penale" istituiti con d. m. 8 maggio 2015 e d. m. 9 giugno 2015;
  • Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Tavolo tematico n. 13 - Giustizia ripartiva, mediazione e tutela delle vittime del reato;
  • Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Documento finale, Parte sesta - La giustizia riparativa;
  • Il DPR 448/88 che prevede, all’art 28, nell’ambito della messa alla prova, che il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
  • La Legge 354/75 - Ordinamento penitenziario – all’art. 47, comma 7, nell’ambito della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, che prevede che l’affidato si adoperi in favore della vittima del suo reato.
  • Il Capo II della Legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e net confronti degli irreperibili", in particolare gli artt. 3 e seguenti, i quali, modificando le norme dei codici penale e di procedura penale, prevedono l'introduzione dell'istituto di sospensione del processo con messa alla prova anche nel caso di reati specifici a carico di persone adulte;
     

Considerato che

  • Per giustizia riparativa si intende ormai concordemente un modello alternativo di giustizia che vede coinvolti la vittima, l’autore di reato e la comunità della ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la ripresa o l’avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.
  • La giustizia riparativa prospetta il superamento della logica della punizione a partire da una lettura del reato inteso non più soltanto come illecito commesso contro la società che ne ha previsto la sanzione, ma principalmente nella sua dimensione relazionale, come frattura di un legame esistente, o come evento critico dal quale potrebbe prendere avvio la costruzione di un legame sino ad allora reso impossibile dalla mancanza di un reciproco riconoscimento.
  • La Giustizia Riparativa si realizza, in ogni fase del procedimento penale, attraverso interventi innovativi, quali la mediazione, ed altri più tradizionali, quali il risarcimento, la restituzione, la riparazione diretta a favore della vittima e la riparazione dei confronti della comunità, attraverso l’impegno in attività di Utilità Sociale.
  • A livello europeo è aumentata l’attenzione nei confronti delle esigenze e dell’esperienza vissuta dalle vittime di reato, e gli stati membri vengono sollecitati a definire servizi loro dedicati e a incentivare la formazione degli operatori che entrano in contatto con le persone offese.
  • La Direttiva 2012/29 dell’Unione Europea prevede che alla vittima di reato siano offerte specifiche attività, quali: l’accoglienza e le informazioni sui servizi, l’orientamento, le informazioni sui diritti, I percorsi specialistici.
  • Attraverso gli interventi propri della Giustizia Riparativa si persegue una maggiore attenzione alla vittima ed ai suoi bisogni e la responsabilizzazione dell’autore di reato verso il singolo e/o la collettività danneggiati.
  • Nella disciplina di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 è previsto che la messa alla prova comporta, ai sensi dell'art. 168-bis c p., la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato;
  • La messa alla prova prevede l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che, ex art. 464-bis C.p.p., "in ogni caso prevede", tra l'altro, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa";
  • Alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova l'imputato dovrà allegare il programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.L.E.P E) di riferimento;
  • Gli U.L.E.P.E., in base alle disposizioni contenute nell'art. 141-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., nello svolgere le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, hanno il compito di riferire specificamente al giudice, tra le altre cose, "sulla possibilità di svolgere attività riparatorie, nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio";
  • L’ APS Aleteia – studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione (di seguito denominata ALETEIA) ha promosso numerosi interventi sul territorio della Provincia di Pistoia volti alla sensibilizzazione della cittadinanza e delle Istituzioni in materia di giustizia riparativa;
  • ALETEIA ha sottoscritto nel 2018 con Tribunale di Pistoia, Procura della repubblica di Pistoia, Comune di Pistoia, A.S.L. Toscana Centro Centro, un “Protocollo d’Intesa per la costituzione della Rete Dafne Pistoia: per l’accoglienza, l’ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato”.
  • ALETEIA ha organizzato negli anni 2021 2022, in collaborazione con l’ULEPE di Pistoia, un percorso formativo seguendo l'impostazione e i principi della mediazione umanistica;
  • ALETEIA desidera mettere a disposizione del territorio percorsi di mediazione penale che favoriscano la riparazione delle conseguenze dannose del reato.
     

Ritenuta

opportuna la collaborazione tra l’associazione ALETEIA e l’ U.L.E.P.E. di Pistoia in considerazione della possibilità di proporre, in via sperimentale, la partecipazione a percorsi di mediazione penale ad un numero sempre maggiore di persone coinvolte in procedimenti penali e di favorire in questo modo lo sviluppo delle pratiche di giustizia riparativa sul territorio di competenza dell’U.L.E.P.E. di Pistoia, promuovendo nel contempo la cultura della comunicazione e della gestione non violenta dei conflitti;

Tutto ciò premesso

L’UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI PISTOIA

E

L’APS ALETEIA – studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione

concordano quanto segue:

  • l'U.L.E.P.E. di Pistoia, nei procedimenti di definizione del programma di trattamento, informa gli imputati/indagati/condannati della possibilità di prevedere, all'interno dello stesso, l'avvio di un percorso di Mediazione Penale, in virtù del presente accordo, al fine di mettere in atto condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conseguenze del reato;
  •  ALETEIA mette a disposizione dell'U.L.E.P.E. le risorse umane per l'attivazione di percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale diretta tra persona offesa e imputato/indagato/condannato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo e in base ai progetti finanziati attivi;
  • ALETEIA dopo aver verificato l'assenza di condizioni ostative, attiva il tentativo di mediazione, producendo al termine dello stesso un documento relativo all'esito della procedura;
  • ALETEIA e l'U.L.E.P.E. di Pistoia adottano le linee operative specifiche del servizio (Allegato l al presente protocollo), definite anche al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali e alla tutela dei diritti delle vittime di reato, oltre che la fruibilità e l'efficienza del servizio;
  • ALETEIA e l'U.L.E.P.E. di Pistoia si impegnano inoltre a collaborare, anche insieme ad altri soggetti istituzionali (Tribunale, Ente Locale), attraverso eventuali ulteriori iniziative congiunte, alla sensibilizzazione dei cittadini condannati e/o imputati e della cittadinanza tutta al tema della Giustizia Riparativa;
  • L'andamento dell'attività di mediazione sarà periodicamente monitorato in modo congiunto, con cadenza trimestrale, così da poter eventualmente concordare ulteriori azioni nell'ambito del servizio;
  • ALETEIA si impegna a formare gli operatori U.L.E.P.E. della sede di Pistoia in merito alle modalità con le quali fornire al cittadino imputato e/o condannato la presentazione del servizio;
  • Le linee operative (Allegato l), considerate le caratteristiche sperimentali dell'accordo, possono essere modificate in ogni momento su accordo congiunto sottoscritto da entrambe le parti.
     

Pistoia, 31 maggio 2022

Pe ALETEIA
Il Presidente
Simone Stefani

Per L'U.L.E.P.E. di Pistoia
Il Direttore
Dott.ssa Cristina Selmi

ALLEGATO 1

Linee Operative per l'erogazione del servizio di Mediazione Penale tra l'U.L.E.P.E. di PISTOIA e l’APS ALETEIA

Prerequisiti

Nel rispetto dei principi generali della Mediazione Penale, l’APS ALETEIA opera nella sussistenza dei seguenti prerequisiti all'assunzione del caso:

  • Volontarietà
  • Gratuità
  • Riservatezza
     

Procedura operativa

L'invio e il trattamento dei casi avviene attraverso la presente modalità, quale schema di riferimento:

  1. Qualora l’U.L.E.P.E. ritenga utile e fattibile una mediazione tra l’imputato/indagato/condannato, presi in carico dall’Ufficio, e la vittima del reato, la propone allo stesso e qualora questi presti il consenso invia ad ALETEIA una comunicazione con i dati e i documenti necessari – unitamente alla sottoscrizione di consenso dell'indagato/imputato/condannato – affinché ALETEIA possa procedere nel contattare le parti e verificare la loro disponibilità alla mediazione.
  2. Il Coordinatore di progetto o un suo delegato individuano il mediatore di riferimento per il caso specifico, il quale organizza un incontro di verifica con il soggetto richiedente onde verificare l'insussistenza di condizioni ostative all'assunzione del caso, quali l'impossibilità di una piena comprensione del linguaggio, una precaria o compromessa condizione psichica o altri elementi specifici che possano risultare critici per la presa in carico e lo sviluppo del percorso di mediazione, nonché l’effettiva volontà della persona di procedere nel percorso.
  3. Al buon esito dello stesso, il mediatore di riferimento attiva il contatto con la/le controparte/i individuata/e per la mediazione e verifica la disponibilità effettiva di questi nonché la sussistenza dei prerequisiti e l'assenza di condizioni ostative.
  4. Completata positivamente questa fase, prosegue il percorso di mediazione con l’individuazione degli altri due mediatori che andranno a comporre l’equipe di mediazione e con l’incontro/gli incontri di mediazione.
  5. Al termine del percorso di mediazione, ALETEIA redige un documento di esito del percorso che provvede a trasmettere all’U.L.E.P.E.

Trattamento dei dati

ALETEIA si impegna a garantire una corretta conservazione dei dati relativi ai casi trattati, siano essi provenienti da organi del Ministero della Giustizia o da privati cittadini che facciano parte del percorso di mediazione, secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.